INFORMAZIONISimone Cascino MilaniTelecontactCenter - Gruppo Telecom Italia Telecomunicazioni Ruolo: Direttore HR Area: Human Resource Management Simone Cascino Milani |
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(Adnkronos) - I legali di Fabrizio Corona presentano reclamo contro l'ordinanza con cui, lo scorso 26 gennaio, il giudice del Tribunale civile di Milano Roberto Pertile ha accolto il ricorso d'urgenza del conduttore televisivo Alfonso Signorini. Nel provvedimento, il giudice aveva ordinato a Corona "di rimuovere immediatamente da ogni hosting provider e da ogni social media a lui direttamente o indirettamente riconducibile, tutti i video nonché tutti i contenuti (testuali, audio e video)", aventi come oggetto il giornalista, al centro di due puntate di Falsissimo su presunti meccanismi opachi nella selezione di alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip. Una decisione che aveva fatto gridate la difesa alla "censura" e che ha dato il via a un botta e risposta con Mediaset tirata in ballo nelle ultime puntate di Falsissimo prima che le piattaforme digitali oscurasse i profili social di Corona e del programma, in seguito a iniziative legali dell'azienda di Cologno Monzese. E se ora Corona tenta di ritornare su Instagram aprendo un nuovo profilo e ricominciando da zero, arriva il tentativo di agire su un altro campo da gioco, con Falsissimo che sale sul palco. L'obiettivo è portare in scena un racconto senza filtri sul potere mediatico, l'informazione, il gossip, i nomi intoccabili e retroscena mai raccontati, come si legge in una nota diffusa dal Gruppoanteprima. Corona mette in scena una visione che promette di rompere gli schemi della narrazione ufficiale e dove "la libertà di parola non si chiede. Si esercita". Cinque le date di maggio già messe in cartellone - si inizia il 7 a Milano, poi Catania, Napoli, Roma e Padova - con biglietti in prevendita che vanno da 30 a 45 euro. È fissata per il 21 settembre prossimo, davanti al Tribunale civile di Milano, la prima udienza della causa civile contro Fabrizio Corona intentata dal gruppo Mediaset, da Pier Silvio e Marina Berlusconi, da Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Gerry Scotti, Ilary Blasi e Samira Lui, con una richiesta di danni reputazionali e patrimoniali da 160 milioni di euro. L'atto di citazione è stato notificato a Corona e alla sua società Atena. Gli eventuali risarcimenti saranno destinati, ha spiegato ieri il gruppo di Cologno Monzese, "alla creazione di un fondo per la copertura delle spese di assistenza legale delle vittime di stalking, dei reati rientranti nel cosiddetto Codice rosso e di tutti i fenomeni di cyberbullismo". Fabrizio Corona mostra il suo volto su Instagram, non parla lasciando la parola a chi è dall'altra parte del telefono, ma quei pochi secondi sembrano ribadire che non ha intenzione di fermarsi. Se a decidere sulla pubblicazione di alcuni contenuti sono le piattaforme digitali, in piena autonomia e in base a quelle che sono le norme sul rispetto della privacy e sul divieto di diffondere contenuti minacciosi e diffamatori, i legali di Mediaset continuano il loro lavoro. Meta dopo le ripetute violazioni e le sospensioni degli account 'monitora' i nuovi profili legati al nome di Corona, difficile ora capire quale sia quello 'ufficiale'. Un'attenzione iniziata quando 'Falsissimo', oscurato dai canali social, ha iniziato a prendere di mira programmi Mediaset. Ieri l'azienda ha annunciato una causa civile, per un importo complessivo di 160 milioni di euro, contro Corona e le società a lui riconducibili, per danni reputazionali e patrimoniali. Un'iniziativa che vede protagonisti Pier Silvio e Marina Berlusconi, Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Gerry Scotti, Ilary Blasi e Samira Lui, insieme a Mediaset e Mfe - Mediaforeurope contro chi, "attraverso una violenza verbale inaudita, costituisce un insieme di menzogne, falsità e insinuazioni prive di qualsiasi fondamento e del minimo rispetto per le persone". Nulla a che fare con il gossip, ma piuttosto con un meccanismo organizzato "nel quale la menzogna diventa uno strumento di lucro", una "campagna d’odio" con cui Corona "monetizza migliaia di euro ogni settimana".
(Adnkronos) - Il presidente dell’Istituto nazionale tributaristi (Int), Riccardo Alemanno, dopo l’audizione dei giorni scorsi in Commissione Giustizia della Camera sulla riforma dell’ordinamento della professione di dottore commercialista ed esperto contabile ed aver in quella occasione dichiarato che sarebbe stata prodotta una memoria, soprattutto alla luce di alcune affermazioni fatte da altri auditi, ieri, tramite la propria segreteria, ha inviato una memoria che verte soprattutto sulla giurisprudenza e sulla figura professionale del tributarista ai sensi della Legge 4/2013 e di altre norme di legge. Alemanno apre la memoria con una affermazione, già evidenziata in audizione: “La riforma dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile AC 2628, riguarda i professionisti di cui alla legge n.4/2013 ed in particolare i tributaristi, poiché ogni revisione o nuova emanazione di leggi riguardanti categorie e funzioni professionali devono salvaguardare, le peculiarità e il libero esercizio delle professioni esistenti”. E la delega oggetto di discussione lo indica in modo puntuale. Dopo alcuni passaggi sulle norme UE in tema di professioni e sul fatto che, come indicato nella relazione introduttiva al ddl 2628: “Il legislatore delegato non sarà chiamato ad attribuire ai dottori commercialisti e agli esperti contabili nuove competenze professionali, bensì a censire le attività professionali già previste in altre disposizioni di legge”, il presidente dell’Int scrive: “Non si possono ignorare riferimenti giurisprudenziali citati in audizione in modo parziale” e si apre un’analisi su sentenze della Corte Costituzionale, della Cassazione e del Consiglio di Stato. Corte Costituzionale, sentenza n. 144 del 2024, ha dichiarato non fondate le questioni di illegittimità costituzionale dell’art. 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 sollevate sul rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi, (visto di conformità peraltro non di esclusiva delle professioni ordinistiche, potendo, sempre ai sensi del D.Lgs. 241/97, essere apposto anche dai tributaristi iscritti nel Ruolo dei periti esperti in tributi al 30/9/93). Una richiesta improvvida di illegittimità costituzionale della parte ricorrente, che l’Int non ha mai condiviso, tanto meno nell’ipotesi di una equiparazione ordini ed associazioni ex lege 4/2013. Quindi non una sentenza sul libero esercizio di attività professionali, ma una specifica singola norma, poiché il libero esercizio di attività non riservata era già stato oggetto di sentenza della Corte Costituzionale del 12-27 dicembre 1996 N. 418: al di fuori delle attività comportanti prestazioni che possono essere fornite solo da soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione (iscrizione o abilitazione prevista per legge come condizione di esercizio), per tutte le altre attività di professione intellettuale o per tutte le altre prestazioni di assistenza o consulenza (che non si risolvono in un'attività di professione protetta ed attribuita in via esclusiva, quale l'assistenza in giudizio), vige il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione. Corte di Cassazione, sezione II civile, ordinanza 7 febbraio 2024, n. 3495 che ha condannato per abuso di professione una società commerciale che esercitava attività in ambito fiscale, contabile e assistenziale, ha ribadito le indicazioni di altre sentenze della stessa Cassazione anche a Sezioni Unite, evidenziando come la previsione di condanna per abuso di professione e titolo si concretizzi quando il soggetto che opera nel settore contabile tributario non espliciti sempre in tutte le comunicazioni con i terzi indicazioni tali da non creare confusione tra le varie figure professionali del settore ordinistico e di quello associativo. Pertanto chi svolga attività professionale in ambito contabile dovrà sempre rendere chiare e visibili indicazioni quali: l’attività svolta, i riferimenti legislativi alla sua attività professionale e quelli alle abilitazioni normative, nonché eventuale iscrizione ad associazione professionale di cui alla legge 4/2013 iscritta nell’elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, autorizzata a rilasciare l’attestato di qualità e di qualificazione professionale ai propri iscritti, come nel caso dell’Istituto nazionale tributaristi. Una sentenza che ricalca perfettamente quanto i tributaristi Int attuano da sempre, ancor prima della Legge 4/2013 e delle indicazioni della Cassazione, stigmatizzando ogni forma di abusivismo. Per quanto poi riguarda la coesistenza di ordini ed associazioni professionali ex lege 4/2013, senza paventare alcuna equiparazione, si richiama la sentenza del Consiglio di Stato 9408/2024 pubblicata il 22 novembre 2024, che ha ribadito come sia legittimo un sistema professionale fatto di ordini e di libere associazioni e che tale quadro è coerente con il principio della concorrenza. Alemanno aggiunge un passaggio sulle attività tipiche che rientrano nell’alveo di quelle libere e fornendo un breve accenno alla peculiarità dell’attività professionale di tributarista: "In conclusione si chiede che la riforma, pur comprendendo l’esigenza di innovazione l’ordinamento della categoria interessata, mantenga il principio in essa espresso, cioè nessuna nuova funzione o attività riservata, nessun tentativo di rendere esclusive le attività tipiche, che possono essere svolte anche dal contribuente o da un suo incaricato di fiducia". "Ciò - precisa - a tutela della concorrenza, del mercato, dei contribuenti e dei tributaristi associativi ex lege 4/2013 che svolgono legittimamente attività professionali libere e non soggette a riserva, come la consulenza fiscale, contabile e amministrativa, ma lo fanno anche in virtù di precise norme legislative, come quelle relative alle funzioni di intermediario fiscale abilitato, di assistenza e rappresentanza del contribuente presso l’amministrazione finanziaria o in caso di verifiche e accertamenti, di Ctu e di periti presso il tribunale quali ausiliari del giudice, di perizie, che rappresentano solo alcune funzioni di legge a mero titolo esemplificativo. Tributaristi associativi qualificati, indicati dal Legislatore come soggetti che devono svolgere verifiche ai sensi delle norme antiriciclaggio della clientela e che sono soggetti, per legge, all’aggiornamento professionale, al possesso di adeguata polizza di r. c. professionale verso terzi, a specifiche norme deontologiche". E ancora: "Tributaristi associativi qualificati, non solo soggetti al controllo e alle sanzioni da parte dell’associazione di appartenenza riconosciuta dal Mimit o inserita con decreto del Ministero della Giustizia nelle associazioni rappresentative a livello nazionale, come nel caso dell’Istituto nazionale tributaristi, ma anche al controllo e alle sanzioni ai sensi del Codice del consumo, come richiamato dalla Legge 4/2013. Tributaristi associativi qualificati, che versano, con sistema contributivo, dal 1996 i loro contributi previdenziali alla gestione separata Inps, a cui hanno obbligo di iscrizione tutti i professionisti non dotati di cassa previdenziale privata. Tributaristi associativi qualificati, che sono donne e uomini che lavorano e danno lavoro e chiedono di poterlo fare nel rispetto delle leggi e delle altre professioni, ma chiedono al contempo rispetto". Alemanno sulle motivazioni della memoria dichiara: “Vorrei solo chiarezza sulle norme e sulla giurisprudenza, senza penalizzare o demonizzare nessuno, si sono anche limitate, nella memoria, le indicazioni sulle peculiarità della professione di tributarista ex lege 4/2013, le norme, i regolamenti della nostra professione al di là del libero esercizio delle attività professionali libere, sarebbe una mole di informazioni che potrebbero essere oggetto di un libro, ma non certo di una memoria". "Così come - avverte - si sono limitati i riferimenti al ruolo dell’Istituto nazionale tributaristi, non citando gli impegni istituzionali al tavolo ministeriale del Mimit sull’equo compenso o a quello sul lavoro autonomo del Ministero del Lavoro, sostenendo e implementando il lavoro di Confassociazioni, la nostra Confederazione di cui mi onoro di essere vice presidente vicario con delega alle professioni, il nostro ruolo di Referente stabile del comitato Ateco o, per citare quelli attualmente in corso quali l’ interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate per rinnovare ed implementare i protocolli d’intesa nazionali e regionali o la partecipazione alla commissione del Mef sugli Isa. Voglio essere chiaro, difendiamo i nostri diritti, ma nel massimo rispetto dei nostri doveri, chi sostiene il contrario è in malafede negando l’evoluzione normativa del settore professionale economico-contabile”.
(Adnkronos) - "L’Italia è tra i paesi leader in alcune filiere, può guidare la nuova industrializzazione europea e rivendicare le proprie eccellenze". Lo dice Stefano Ciafani, presidente nazionale Legambiente, durante la presentazione dei risultati della terza edizione del progetto 'L’Italia in cantiere. Un Clean Industrial Deal Made in Italy' a Roma. “Abbiamo un problema su alcune filiere industriali storicamente deindustrializzate, come chimica e siderurgia, la cui crisi parte dagli anni ’90 e non è colpa del Green Deal europeo”, ha aggiunto Ciafani, sottolineando l’urgenza di azioni concrete. “Vogliamo fare in modo che il Clean Industrial Deal europeo possa vedere l’Italia protagonista, contribuendo alla nuova reindustrializzazione del Vecchio Continente”. Legambiente ha così presentato il Libro bianco con 30 proposte, frutto di un percorso di confronto con le imprese più innovative iniziato nel luglio 2025, “per orientare le politiche industriali verso sostenibilità, innovazione e occupazione green. Speriamo che le politiche industriali possano partire anche dalle nostre 30 proposte”.