(Adnkronos) - La Juve torna in campo in Serie A. Oggi, lunedì 12 gennaio, i bianconeri ospitano la Cremonese allo Stadium nel monday night della 20esima giornata di campionato. La squadra di Spalletti arriva dalla vittoria netta contro il Sassuolo, mentre quella di Nicola ha pareggiato contro il Cagliari nell'ultimo turno. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Juve-Cremonese, in campo stasera alle 20:45: Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti. Cremonese (3-5-2): Audero; Terraggiano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola. Juve-Cremonese sarà visibile su Dazn, ma anche su Sky (canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251). La partita sarà disponibile in streaming sull'app di Dazn, Sky Go e NOW.
(Adnkronos) - Un ente comunale potrebbe dare direttamente in gestione un impianto sportivo ad un’associazione sportiva dilettantististica? Sull'argomento interviene l’avvocata Lilla Laperuta, esperta di contratti pubblici e autrice del manuale 'La gestione dell’impianto sportivo' (Editoriale Scientifica 2025). "La gestione dei beni pubblici - spiega all'Adnkronos/Labitalia - rappresenta una questione di grande rilevanza per gli enti locali, soprattutto quando si tratta di conciliare il principio di redditività con la promozione di interessi pubblici, come nel caso dello sport. E, sul punto, uno dei profili più problematici è quello attinente alla portata dell’affidamento diretto, ovvero in assenza di gara, degli impianti sportivi pubblici da parte degli enti locali. Possibilità, questa. prevista dall’art. 5 D.Lgs. n. 38/2001". "Di recente - ricorda - al fine di fugare qualsivoglia dubbio interpretativo o favorire la mancanza di uniformità applicativa, l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) è intervenuta proprio per chiarire la portata applicativa della disposizione appena citata. Si tratta di una norma che, a una lettura superficiale, sembrerebbe consentire agli enti locali di affidare direttamente e a titolo gratuito la gestione di impianti sportivi ad associazioni o società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, ma in realtà sono doverose alcune precisazioni. Secondo Anac, ai fini di una corretta interpretazione non si può prescindere da un coordinamento con il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), che regola, tra l’altro, le concessioni di servizi (artt. 176 ss.) e le operazioni di finanza di progetto (art. 193) e con la disciplina europea in materia di appalti e concessioni, che impone il rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento". "E’ in questo contesto - spiega - che va collocato l’art. 5 del D.Lgs. n. 38/2021, il quale, nel dettaglio, prevede che associazioni e società sportive senza fini di lucro possano presentare all’ente locale un progetto preliminare, corredato da un piano di fattibilità/sostenibilità economico-finanziaria, finalizzato alla rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento dell’impianto e alla sua successiva gestione, con un utilizzo orientato all’aggregazione e all’inclusione sociale e giovanile. Qualora l’ente locale riconosca l’interesse pubblico dell’iniziativa, la norma dispone l’affidamento diretto della gestione gratuita dell’impianto. Letta isolatamente, la disposizione potrebbe apparire come una deroga generalizzata alle procedure di gara. Ma - avverte Anac - una simile lettura non trova riscontro né nel dato testuale né nell’impianto complessivo dell’ordinamento". "L’Autorità - continua - rileva, innanzitutto, che l’art. 5 non contiene alcuna clausola espressa di deroga al Codice dei contratti pubblici. Sul punto è dirimente l’art. 227 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui ogni eccezione alle regole concorrenziali deve essere espressamente prevista. In assenza di una simile previsione, l’art. 5 non può essere considerato una norma autonoma e autosufficiente, ma deve essere ricondotto all’interno del perimetro applicativo del Codice. A rafforzare questa conclusione concorre lo stesso D.Lgs. n. 38/2021, che agli articoli 4 e 6 richiama espressamente la disciplina dei contratti pubblici e, nella specie: i) l’art. 4 disciplina gli interventi di ammodernamento e costruzione degli impianti, da realizzare mediante finanza di progetto ai sensi dell’art. 193 del Codice dei contratti pubblici; ii) l’art. 6 regola la gestione indiretta degli impianti, imponendo che gli affidamenti avvengano nel rispetto del Codice dei contratti pubblici”. "Se due disposizioni - avverte Lilla Laperuta - del medesimo decreto riconducono esplicitamente le procedure al Codice dei contratti pubblici, non è coerente sostenere che l’art. 5 possa operare in senso opposto. Anac propone, dunque, una lettura sistematica della norma: l’art. 5 rappresenta un’ipotesi eccezionale, da interpretare in modo restrittivo, all’interno di un sistema dominato dalle regole dell’evidenza pubblica". "Ulteriore conferma - chiarisce - deriva dall’art. 176 del Codice dei contratti, che stabilisce l’applicazione della disciplina sulle concessioni ai servizi di interesse economico generale e, per quanto non regolato, rinvia al D.Lgs. n. 201/2022. Quest’ultimo, agli articoli 14 e 15, prescrive che l’affidamento dei servizi pubblici locali avvenga mediante procedure competitive, individuando nella concessione lo strumento idoneo a bilanciare rischio operativo e sostenibilità economica". In tale prospettiva, "la cosiddetta 'gestione gratuita' prevista dall’art. 5 deve essere qualificata come concessione di servizi: il concessionario recupera gli investimenti e copre i costi attraverso i proventi della gestione, assumendo il rischio operativo. L’assenza di un canone a favore dell’ente locale non rende il rapporto gratuito, ma incide unicamente sulla componente patrimoniale del sinallagma. Ne consegue che la fattispecie resta onerosa e rientra pienamente nell’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, il quale - all’art. 13, comma 2 - esclude solo i contratti realmente gratuiti, mentre al medesimo art. 13, comma 5, impone comunque il rispetto dei principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato". "Proprio perché - continua - l’art. 5 non deroga al Codice, Anac individua cinque condizioni che devono ricorrere cumulativamente affinché l’affidamento diretto possa ritenersi legittimo. In primis l’unicità del proponente: l’ente può procedere senza gara solo in presenza di una sola proposta spontanea. Il proponente deve essere inoltre un’associazione o una società sportiva senza fini di lucro e l’impianto deve necessitare di rigenerazione o ammodernamento, risultando non più adeguato alle esigenze funzionali. Si richiede, ancora la finalità sociale: il progetto deve, cioè, perseguire in modo prevalente obiettivi di inclusione e aggregazione giovanile. Infine l’importo complessivo dell’intervento deve essere inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 14 del Codice dei contratti pubblici". "A tali condizioni - dice - si affianca l’obbligo di motivazione e di pubblicazione del progetto sul sito istituzionale dell’ente, a garanzia della trasparenza e del controllo pubblico. In definitiva, l’art. 5 del D.Lgs. n. 38/2021 non configura una sorta di escamotage procedurale, ma una deroga circoscritta e motivata. L’affidamento diretto è ammissibile solo previa rigorosa verifica della sussistenza di tutti i presupposti di residualità, dell’assenza di proposte alternative e della prevalenza delle finalità sociali rispetto a quelle economiche. In presenza di più proposte o di importi superiori alla soglia comunitaria, l’amministrazione è invece tenuta ad attivare una procedura comparativa o concessoria ai sensi degli artt. 182 e seguenti del Codice dei contratti pubblici“. La ratio di tale previsione? Laperuta ricorda le parole del presidente Anac, Busìa “Come Autorità garante della concorrenza negli appalti, pur tutelando i principi, anche di derivazione europea, di concorrenza, pubblicità, trasparenza e parità di trattamento, abbiamo però inteso venire incontro alle piccole società sportive di valenza comunitaria che perseguono la finalità di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile".
(Adnkronos) - Mundys mette in campo una nuova società Benefit dedicata alla lotta al cambiamento climatico. Neya, questo il nome del nuovo asset controllato al 100%, sarà focalizzata sulla selezione e adozione di iniziative prevalentemente “nature based” per la rimozione del carbonio, con l’obiettivo di produrre crediti CO2 utili per la decarbonizzazione delle infrastrutture di trasporto nelle quali opera Mundys, a livello globale. Sono limitate, ad oggi, le società nate in Europa con l’obiettivo della rimozione di CO2; ciò ha motivato la scelta di Mundys di avviare questa iniziativa sperimentale, allo scopo di verificare la solidità di questa innovativa branca di business. Il valore del mercato internazionale dei crediti di carbonio nel 2024 è stato di circa 115 miliardi di dollari, per il 2030 le stime prevedono circa 300 miliardi di dollari, con possibilità di crescita fino a oltre 500 miliardi. E’ in questo contesto che Neya si inserisce con la propria missione per la rimozione permanente di CO2 dall’atmosfera, attraverso soluzioni come il rimboschimento e la gestione sostenibile di foreste e terreni agricoli, promuovendo la sostenibilità ambientale e sociale. Neya diventa immediatamente operativa in Madagascar con la promozione di un progetto di riforestazione per 500 ettari lungo le coste a Nord dell’isola (nelle zone di Sofia e Melaky). Il ripristino delle piantagioni in aree deforestate localmente negli ultimi decenni contribuirà alla rimozione di CO2, grazie alla particolare tipologia di piante prescelte. Le mangrovie, infatti, sono foreste costiere tropicali formate da alberi e arbusti capaci di vivere in acque salmastre tipicamente lungo le coste, le foci dei fiumi e le lagune. Hanno radici aeree che spuntano dal fango o dall’acqua e sono fondamentali perché proteggono le coste dall’erosione e dalle tempeste, ospitano molte specie di pesci, uccelli e crostacei, e immagazzinano grandi quantità di carbonio. Il progetto, denominato “Ma Honko”, si avvale di un’azienda locale che genererà occupazione sul territorio nello spirito di produzione di valore lungo la filiera, al centro della strategia di business sostenibile della visione di Mundys. L’attività detiene i requisiti per ottenere la certificazione Gold Standard, ente internazionale che attesta la qualità e la credibilità dei progetti che riducono le emissioni di gas serra, assicurando al contempo benefici sociali e ambientali misurabili. I crediti di carbonio generati, nel tempo, potranno così contribuire a compensare le emissioni delle infrastrutture di Mundys, a loro volta in corso di progressiva riduzione grazie all’esecuzione del framework di sostenibilità messo in campo dalla Capogruppo. Una strategia, quella ESG di Mundys, trasparente e responsabile e che le ha appena nuovamente fatto conseguire – per il terzo anno consecutivo – il livello A-list, massimo score rilasciato da CDP (ex Carbon Disclosure Project), rating internazionale di riferimento per la valutazione delle performance climatiche e ambientali su oltre 25.000 aziende. Lungo la roadmap di sostenibilità della Capogruppo sono molti i traguardi segnati fin qui, anche in termini di leadership innovativa, solco nel quale Neya sembra segnare il prossimo passo. Mundys è stata, infatti, tra le prime società in Italia a dotarsi di un Climate Action Plan per promuovere la transizione energetica e la decarbonizzazione delle attività economiche lungo tutta la catena del valore in ambito aeroportuale, autostradale e dei servizi di mobilità, ponendosi obiettivi chiari e concreti, tra i quali l’azzeramento delle emissioni nette dirette (Scope 1 & 2) entro il 2040.