(Adnkronos) - Via libera del Senato al ddl sull'antisemitismo. L'Aula di Palazzo Madama ha approvato il testo in 5 articoli, che adottata ''la definizione operativa di antisemitismo formulata dall’Assemblea plenaria dell’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA) il 26 maggio 2016, ivi inclusi i relativi indicatori, necessari ai fini dell’applicazione della legge medesima". Inoltre nel provvedimento non risultano previsioni di sanzioni penali, mentre si introduce la figura del "coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri". Ecco il testo approvato, atteso ora da Montecitorio per il via libera definitivo, dal titolo 'Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di Antisemitismo. Art. 1. (Definizione) 1. La Repubblica italiana, in attuazione dell’articolo 3 della Costituzione, ripudia ogni forma di antisemitismo, favorisce azioni volte a contrastarne qualunque espressione e ostacola la diffusione del pregiudizio antisemita in Italia, ferme restando la libertà di critica politica e di espressione del pensiero e la libertà di riunione e di associazione, nel rispetto dei princìpi costituzionali. 2. Ai fini delle attività e delle disposizioni di cui alla presente legge, in attuazione della risoluzione sulla lotta contro l’antisemitismo 2017/2692 (RSP) del Parlamento europeo, del 1° giugno 2017, considerata l’unicità storica del fenomeno e delle sue conseguenze, è adottata la definizione operativa di antisemitismo formulata dall’Assemblea plenaria dell’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA) il 26 maggio 2016, ivi inclusi i relativi indicatori, necessari ai fini dell’applicazione della legge medesima. Ai sensi della definizione operativa di cui al periodo precedente, per antisemitismo si intende una determinata percezione degli Ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti, le cui manifestazioni, di natura verbale o fisica, sono dirette verso le persone ebree e non ebree, i loro beni, le istituzioni della comunità e i luoghi di culto ebraici. 3. Le istituzioni della Repubblica collaborano per individuare gli interventi necessari al fine di prevenire e contrastare qualunque atto o manifestazione di antisemitismo, come definito ai sensi del comma 2, che costituisca una minaccia non solo verso una parte dei cittadini, ma anche nei confronti della convivenza civile, della stabilità sociale e della sicurezza pubblica. Art. 2. (Strategia nazionale per la lotta contro l’antisemitismo) 1. Coerentemente a quanto previsto dal punto 5 della risoluzione sulla lotta contro l’antisemitismo 2017/2692 (RSP) del Parlamento europeo, la Strategia nazionale per la lotta contro l’antisemitismo è adottata dal Consiglio dei ministri sulla base della proposta elaborata dal Coordinatore di cui all’articolo 4. 2. La Strategia, adottata su base triennale, nell’ambito delle risorse di cui al l’articolo 5 e secondo le linee di azione di cui all’articolo 3, persegue le seguenti finalità: a) prevenire e contrastare ogni forma di antisemitismo, nonché di odio e discriminazione nei confronti delle persone ebree e delle comunità e delle istituzioni ebraiche; b) promuovere la conoscenza, il rispetto e la valorizzazione della storia, della cultura e della vita ebraiche; c) rafforzare la coesione sociale e assicurare adeguate misure di sicurezza alle comunità ebraiche e ai loro luoghi di aggregazione. Art. 3. (Linee di azione per la Strategia nazionale per la lotta contro l’antisemitismo) Al fine di contrastare qualunque atto di antisemitismo, come definito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, nonché al fine di consolidare una cultura libera da pregiudizi e stereotipi nei confronti degli Ebrei in quanto popolo, la Strategia nazionale per la lotta all’antisemitismo si sviluppa sulle seguenti linee d’azione, che possono essere ampliate e integrate su proposta del Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo di cui all’articolo 4: a) utilizzare la banca dati di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, anche per il monitoraggio dei dati sugli episodi di antisemitismo, come definito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, al fine di acquisire una visione completa del fenomeno in Italia, nonché di promuovere il coordinamento delle attività di monitoraggio tra gli organismi coinvolti nella raccolta dei dati; b) prevedere, nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite misure per contrastare la diffusione del linguaggio d’odio antisemita sulla rete internet, sentita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; c) facilitare, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la promozione di azioni formative rivolte a docenti e attività didattiche rivolte agli studenti, anche in occasione del Giorno della Memoria di cui alla legge 20 luglio 2000, n. 211, in merito alla conoscenza del fenomeno dell’antisemitismo, come definito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, e della diaspora ebraica, rafforzando la consapevolezza su tali temi e sulle loro implicazioni sul piano culturale e storico, anche al fine di favorire il dialogo fra generazioni, culture e religioni diverse. Le istituzioni scolastiche, in esito al monitoraggio svolto dai tavoli permanenti di cui all’articolo 4, comma 2-bis, della legge 29 maggio 2017, n. 71, in relazione agli episodi di antisemitismo, comunicano al tavolo tecnico di cui all’articolo 3 della medesima legge n. 71 del 2017 e al Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo le azioni attuate per contrastare i fenomeni di antisemitismo; d) favorire, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigenti, ivi comprese quelle di cui al Fondo per la promozione del dialogo di cui all’articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, la realizzazione di attività di ricerca, seminari e incontri in collaborazione con istituzioni universitarie nazionali e internazionali, volti a promuovere il confronto e il rispetto reciproco, nonché a prevenire ogni forma di preclusione o intolleranza, anche in coerenza con le finalità di contrasto all’antisemitismo della presente legge. Le università adottano, nel rispetto della propria autonomia organizzativa e regolamentare e nell’ambito delle risorse del proprio bilancio, misure volte alla prevenzione, al monitoraggio e al contrasto degli atti di antisemitismo e possono individuare al loro interno un soggetto preposto alla verifica e al monitoraggio delle azioni per contrastare i fenomeni di antisemitismo, in linea con il codice etico delle stesse università e in conformità a quanto previsto dalla Strategia nazionale per la lotta contro l’antisemitismo. Ai fini del monitoraggio, le università collaborano con il Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo; f) promuovere iniziative di formazione specifica per il personale delle Forze di polizia in merito alla conoscenza del fenomeno dell’antisemitismo, ai fini di una corretta individuazione della natura antisemita di un reato, sia in base a quanto previsto dalla definizione operativa di antisemitismo di cui all’articolo 1, comma 2, sia nei casi in cui gli obiettivi dell’atto criminoso siano precipuamente individuati in quanto Ebrei, ebraici, legati agli Ebrei o percepiti come tali; e) potenziare, nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, specifiche iniziative di formazione e aggiornamento rivolte alle Forze armate, alle Forze dell’ordine e al personale della carriera prefettizia e della magistratura sul fenomeno dell’antisemitismo; g) promuovere, nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell’ambito delle attività associative e sportive, momenti di formazione e conoscenza sul fenomeno dell’antisemitismo, come definito ai sensi dell’articolo 1, comma 2. Art. 4. (Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo) 1. Il Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri a seguito della risoluzione sulla lotta contro l’antisemitismo 2017/2692(RSP) del Parlamento europeo, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è incaricato di curare la predisposizione della Strategia nazionale per la lotta contro l’antisemitismo, di cui all’articolo 2 della presente legge, e i successivi aggiornamenti della stessa. 2. Il Coordinatore presiede il Gruppo tecnico di lavoro incaricato di coadiuvare il Coordinatore medesimo nella redazione, nello sviluppo e nell’aggiornamento della Strategia di cui all’articolo 2. Il Gruppo tecnico di lavoro è composto da rappresentanti designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero del l’interno, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell’istruzione e del merito, dal Ministero dell’università e della ricerca, dal Ministero della cultura nonché dalle Autorità politiche delegate in materia di sport, di politiche giovanili, di pari opportunità, di innovazione digitale e di informazione ed editoria. Sono inoltre componenti del Gruppo tecnico di lavoro rappresentanti designati dall’IHRA, dall’Unione delle comunità ebraiche italiane, dall’Unione giovani ebrei d’Italia, dalla fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea, dalla fondazione Museo della Shoah, dal Museo nazionale dell’ebraismo italiano e della Shoah. Possono altresì essere chiamati a far parte del Gruppo tecnico esperti e rappresentanti del mondo scolastico e universitario, dell’informazione, dell’editoria, del giornalismo e delle istituzioni culturali e scientifiche. Per la partecipazione alle attività del Gruppo tecnico, fermo quanto previsto dal comma 4, non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, fatto salvo il rimborso per le spese di missione a valere sulle risorse allo scopo previste nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. 3. I componenti del Gruppo tecnico di lavoro di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. 4. Qualora sia previsto un compenso a favore del Coordinatore nazionale di cui al presente articolo, lo stesso è determinato, nei limiti previsti per il contingente di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e a valere sulle risorse allo scopo previste nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. 5. Con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è altresì definito il contingente di personale di supporto tecnico e amministrativo al coordinatore, cui si provvede nei limiti delle ri¬sorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Art. 5. (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(Adnkronos) - Il settore della logistica, nel nostro Paese, si appresta a superare la soglia dei 117 miliardi di euro entro il 2026, spinto da una trasformazione che non è più solo tecnologica, ma più profonda e strutturale. Passeremo, infatti, dalla logistica di reazione alla logistica di anticipazione che, grazie agli strumenti tecnologici più avanzati come l’intelligenza artificiale o il machine learning, permetterà di ridurre drasticamente l’errore umano. In questo scenario di grande evoluzione, Oikyweb, azienda leader con oltre 25 anni di esperienza nei servizi integrati di gestione e home delivery, ha individuato i tre pilastri che guideranno il comparto nei prossimi mesi: iper-automazione, sostenibilità sostanziale (che per certi versi è addirittura antitetica a quella che finora veniva 'certificata' in base a procedure standardizzate di auditing esterno) e capacità di essere 'vicini' al cliente finale, non solo in termini fisici, ma soprattutto in termini di servizio capace di anticipare i suoi bisogni. Nel dettaglio, il primo pilastro è, quindi, iper-automazione e magazzino intelligente. Un magazzino sarà sempre di più un ecosistema integrato e intelligente. Secondo alcune stime, ad esempio, l’adozione dell’Ai passerà dall’attuale 24% ad oltre il 60%. Grazie alla robotica sarà possibile ridurre lo sforzo umano di molti lavori di handling, e quindi migliorare l’efficienza e ridurre danni a prodotti e soprattutto usura fisica al personale, mentre con l’Ai sarà progressivamente semplice gestire una mole potenzialmente infinita di dati con la massima precisione. Il problema rimarrà, ancora e sempre, lo stesso: la qualità di questi dati. E qui la vera differenza tra le diverse 'adozioni' sarà la chiave: chi si limiterà ad adottare strumenti commerciali generici otterrà benefici limitati o addirittura negativi; solo chi saprà lavorare sui dati per ottimizzare la customizzazione degli strumenti perverrà a risultati concretamente significativi. Il secondo pilastro è sostenibilità e trasparenza. Quella che per anni abbiamo definito logistica green - e che in molti casi ha rappresentato più che altro uno slogan commerciale e un 'marchio' burocratico – smetterà gradualmente ma irrevocabilmente di essere una bandierina da sventolare e si trasformerà in un requisito operativo chiave, di cui le aziende difficilmente potranno fare a meno. Con la prossima adozione del passaporto digitale di prodotto e attraverso l’uso sempre più sistematico della blockchain (ma anche e soprattutto di altri strumenti, molto più lean e di uguale o superiore efficacia, oggi disponibili) per la tracciabilità, i flussi digitali potranno diventare sempre più trasparenti. Oikyweb, da sempre attenta all’etica e al rispetto ambientale, sta già da tempo puntando molto sulla gestione di flussi che possano ridurre il proprio impatto in termini di inquinamento, per offrire un servizio sempre di qualità ma, anche e soprattutto, sostenibile nel lungo periodo. Terzo pilastro la 'vicinanza' al cliente finale. Il futuro dell’home delivery si giocherà sul concetto di 'prossimità', inteso però non solo come capacità di essere 'vicini' ad ogni singolo cliente finale in termini fisici, ma soprattutto come capacità di saper offrire ad ogni singolo cliente finale il servizio in grado senz’altro di soddisfare, ma se possibile anche di anticipare, i suoi bisogni. Per garantire consegne ottimizzate in base alle specifiche esigenze di ogni singolo cliente finale, e però contemporaneamente ridurre la congestione urbana e l’inefficienza (due fattori che purtroppo sono strutturalmente in trade-off negativo rispetto alla massimizzazione della soddisfazione di tutti i clienti finali), occorre, ancora una volta, una grande capacità di automazione e gestione dei dati. Infatti, poiché ovviamente non è possibile essere vicini fisicamente ad ogni singolo cliente finale (questa idea comporterebbe di portare la logistica a pochi chilometri dal cliente finale, e al limite, quindi, di avere un micro-hub in ogni portineria, ma questa è la logica dei locker, in cui il cliente si serve da solo, non dell’home-delivery, in cui invece il cliente vuole che siano soddisfatte una serie molto ampia di sue esigenze), la soluzione è resa possibile solo dalla capacità di minimizzazione dei flussi fisici grazie alla sostituzione di questi con flussi digitali. Si tratta di una sfida che Oikyweb presidia da oltre 25 anni, trasformando la consegna dell'ultimo miglio in un'esperienza personalizzata, di qualità e ad alto valore aggiunto. "Il 2026 - precisa Raffaele Ghedini, economista e presidente di Oikyweb - si preannuncia come un anno importante e di grande cambiamento per il settore. Sono convinto che inizieranno a non essere premiate solo le aziende che aumentano il numero di consegne o che banalmente acquistano più mezzi di trasporto green, ma sempre più quelle che sanno gestire in modo efficace i dati e, grazie a ciò, costruire relazioni di valore con i propri clienti. Non dimentichiamo, infatti, che la tecnologia è un valido alleato, ma non indistintamente per tutti: aiuta a fare la differenza solo chi la sa utilizzare in modo capace, consapevole e strategico. In Oikyweb è uno strumento fondamentale e serve per concretizzare una promessa che l’azienda fa da sempre ai propri clienti: lavorare al massimo del proprio impegno per rendere ogni esperienza di servizio unica, trasparente e memorabile”.
(Adnkronos) - “La direttiva di recente introduzione del settembre 2025 ha reso obbligatori dei target che a livello di Sdgs, quindi a livello di Nazioni Unite, non erano obbligatori per diversi settori, in particolare quelli che vengono ritenuti i maggiori produttori di sprechi e, quindi, distribuzione e livello di consumo domestico". Sostiene Carola Ricci, professore associato di Diritto internazionale Università di Pavia e istituto di Studi superiori di Pavia e delegata allʼAfrica e alla Cooperazione internazionale per l'Università di Pavia, intervenuta al convegno promosso da PlanEat 'Innovazione digitale e politiche pubbliche per la riduzione dello spreco alimentare nelle scuole' presso la sala Stampa della Camera dei Deputati. "Tuttora, anche alla luce della nuova normativa, mancano dei metodi di misurazione che siano uniformi sia a livello europeo, sia a livello nazionale, comportando difficoltà nel definire realmente a che punto siamo e dove vogliamo andare. Ci tengo a sottolineare che l’Italia è ben preparata a queste modifiche normative. Siamo al decimo compleanno della Legge Gadda e siamo stati tra i pionieri nell’applicare la piramide invertita della riduzione dell’eccedenza alimentare anche a favore dei più bisognosi, incentivando le imprese e dando una definizione di eccedenza che mancava a livello nazionale", aggiunge Ricci. "Per quanto riguarda la ristorazione scolastica, grazie a fondi e progetti come Onfoods, si è riusciti a ridurre gli sprechi coinvolgendo famiglie e personale scolastico, proponendo una dieta più sostenibile e bilanciata per i minori. Questo approccio multisettore, promosso anche dalla Legge Gadda e allineato con le direttive europee, è la via migliore per tradurre le raccomandazioni in azioni concrete", conclude.