Legge 4/2013
Abbiamo seguito i lavori relativi al lungo e travagliato iter parlamentare di
quella che è poi diventata la Legge 4/2013 di disciplina delle attività
professionali non ordinistiche (tra cui il coaching professionale), ne riassumiamo
i punti salienti per i coach e loro clienti, perché possano utilizzare
i servizi di coaching professionale in piena consapevolezza ed informazione.
Per i Coach professionisti NON È PREVISTO ALCUN OBBLIGO DI ISCRIZIONE AD ALCUNA ASSOCIAZIONE PER POTER ESERCITARE IL COACHING.
Infatti, “nel rispetto dei principi dell’Unione europea in materia
di concorrenza e di libertà di circolazione”, il coaching professionale
rientra tra le “Attività economiche, anche organizzate, volte alla
prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente
e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso
di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti
iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 Cod.Civile, delle professioni
sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e
di pubblico esercizio, disciplinati da specifiche normative”;
“L’esercizio della professione è libero
e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di
giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento
del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e
della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità
del professionista… in forma individuale, in forma associata, societaria,
cooperativa o
nella forma del lavoro dipendente” (art.1, L.4/13).
Possono svolgere l’attività anche i professionisti non iscritti
ad alcuna associazione o iscritti ad associazioni
non presenti sul sito del Ministero.
È ISTITUITO, altresi’, l’OBBLIGO DI inserire in tutti i documenti il riferimento: “Attività professionale di cui alla Legge 4/2013”
L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti
e consumatori.
La disposizione è volta a rendere il più chiaro possibile il rapporto
con il consumatore, evitando ogni incertezza sul contenuto delle attività
e sulle caratteristiche del servizio reso dal professionista.
I coach professionisti POSSONO (senza alcun obbligo): “costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza”. (art.2)
La ratio della L.4/13 è quindi quella di permettere la costituzione di associazioni, no profit che, in un libero mercato professionale ed in piena ed incentivata concorrenza reciproca tra loro, formino permanentemente i propri coach associati, vigilino sul rispetto del codice deontologico, al quale gli associati hanno liberamente aderito ed aumentino l’informazione e la tutela disponibili ai potenziali coachee.
L’obiettivo della legge NON È quello di istituire dei registri che delimitino il perimetro di chi può esercitare il coaching in Italia e chi no (come avviene con gli Albi professionali delle professioni ordinistiche) ma di agevolare la scelta informata e consapevole da parte dei clienti in un mercato delle professioni altamente trasparente e concorrenziale, quindi teso ad assicurare il miglior servizio al minor prezzo ai clienti, eliminando qualsiasi rendita di posizione anticoncorrenziale.
La L.4/13 prescrive le caratteristiche che gli statuti delle Associazioni professionali
devono avere:
“garantire la trasparenza delle attività e degli
assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati,
l’osservanza dei principi deontologici, nonché
una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata”
(art 2).
Le Associazioni, quindi:
-promuovono la formazione permanente dei propri iscritti;
-adottano un codice di condotta;
-vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni
disciplinari;
-istituiscono uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore a cui
rivolgersi in caso di contenzioso con i professionisti, nonché ottenere
informazioni relative all’attività professionale in generale e
agli standard qualitativi richiesti agli iscritti. (art.2)
-pubblicano nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità
per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità
(art.3) (atto costitutivo e statuto; precisa identificazione delle attività
professionali cui l’associazione si riferisce; composizione degli organismi
deliberativi e titolari delle cariche sociali; struttura organizzativa dell’associazione;
requisiti per la partecipazione all’associazione, con particolare riferimento
ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell’associazione,
all’obbligo degli appartenenti di procedere all’aggiornamento professionale
costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l’effettivo
assolvimento di tale obbligo e all’indicazione della quota da versare
per il conseguimento degli scopi statutari; assenza di scopo di lucro; codice
di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni
poste in essere e l’organo preposto all’adozione dei provvedimenti
disciplinari dotato della
necessaria autonomia; l’elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
le sedi dell’associazione sul territorio nazionale, in almeno
tre Regioni; la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata
alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta; l’eventuale
possesso di un sistema certificato di qualità dell’associazione
conforme alla norma Uni En Iso 9001 per il settore di competenza; le garanzie
attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità
di accesso allo sportello consumatori)(art.5)
L’elenco delle associazioni professionali e delle forme aggregative in
possesso dei requisiti ivi previsti è pubblicato dal Ministero dello
Sviluppo Economico sul proprio sito internet.(art.2)
(La domanda AICP sta attualmente seguendo il suo iter)
Le associazioni possono anche autorizzare i propri iscritti a utilizzare il
riferimento all’associazione come marchio/attestato di qualità
dei propri servizi rilasciando le seguenti Attestazioni:
(Le attestazioni NON rappresentano requisito indispensabile per l’esercizio
dell’attività professionale)
-regolare iscrizione del professionista all’associazione con numero di
iscrizione;
-requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa;
-standard qualitativi e di qualificazione che gli iscritti sono tenuti a rispettare
ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione;
-garanzie fornite dall’associazione all’utente, tra cui l’attivazione
dello sportello utenti;
-eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità
professionale del professionista;
-eventuale possesso di una certificazione, rilasciata da un
organismo certificatore indipendente terzo, relativa alla conformità
alla norma tecnica Uni relativa alla specifica professione.
La L.4/2013 ha istituito, inoltre, per la prima volta, la possibilità di certificare, con valore legale, la professionalità dei coach attraverso la definizione di norme professionali a cura dell’UNI e la certificazione di conformità alla norma UNI stessa da parte di organismi certificatori terzi indipendenti (diversi dalle Associazioni Professionali), accreditati presso l’Ente nazionale di accreditamento che verificanohttps://pornmobile.online che il singolo professionista “certificato” raggiunga i determinati standard previsti dalla norma tecnica UNI sul coaching (attualmente in corso di definizione ad un tavolo tecnico a cui partecipa AICP e le altre associazioni di coach ed utilizzatori di servizi di coaching).
Il Ministero dello Sviluppo Economico, anche attraverso il proprio sito web, promuove l’informazione al pubblico, sull’emanazione di nuove norme tecniche UNI relative alle varie attività professionali, tra cui il coaching.
Le associazioni possono, infine, costituire Associazioni di Associazioni per:
(AICF partecipa a Confassociazioni)
-promozione;
-qualificazione delle attività professionali;
- divulgazione delle informazioni e delle conoscenze
-rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali.
-controllare l’operato delle medesime associazioni, su loro mandato, ai
fini del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi
dell’esercizio dell’attività e dei codici di condotta definiti
dalle stesse associazioni. (art.3)









Legge 4/2013 e conseguenze per i committenti HR di servizi di coaching in azienda
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