Fotografia: cenni sulla disciplina giuridica
Le fotografie possono essere classificate in due categorie principali: a) opere
fotografiche; b) fotografie semplici. Le prime sono caratterizzate da connotati
di creatività e originalità tali da poterne rendere possibile
la qualificazione come vere e proprie opere dell’ingegno, mentre le seconde
si limitano a raffigurare aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale
senza introdurre elementi di particolare creatività.
La qualificazione prescinde dalla circostanza che siano impiegate tecniche
più o meno sofisticate essendo la stessa rimessa alla valutazione dell'interprete
(cioè il giudice). In linea di massima si ritiene che per poter considerare
una fotografia come artistica, l’opera deve essere originale e creativa
nella forma, intesa sia come forma interna, cioè la risultanza di combinazione
di campo, prospettiva, luce e colore, attraverso i quali il fotografo traduce
il proprio personale modo di vedere la realtà, sia come forma esterna,
cioè il soggetto rappresentato. È ovvio che, invece, il contenuto,
essendo parte della realtà, non possa essere di per sé originale,
e quindi tale aspetto è del tutto irrilevante ai fini dell’apprezzamento
dello sforzo creativo.
Per poter distinguere, quindi, tra un’opera fotografica ed una fotografia
semplice, è necessario che sia possibile riconoscere nella fotografia
l’impronta di un fotografo piuttosto che un altro.
L'importanza della distinzione risiede fondamentalmente nel tipo di tutela che
viene accordata nei due casi; tutela che sarà evidentemente minore nel
caso di fotografie semplici.
Qualora una fotografia rientri nella categoria delle “opere fotografiche”,
l’autore della stessa sarà titolare dei c.d. diritti d’autore
previsti dalle legge n. 633/1941 (“Legge”), declinabili in diritti
morali e diritti patrimoniali.
I diritti morali, disciplinati dagli articoli da 20 a 24 della Legge, consistono
nel diritto dell'autore di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi
a qualsiasi atto a danno dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio
al suo onore o alla sua reputazione. I diritti morali sono inalienabili e non
hanno limiti di tempo, potendo essere fatti valere anche dai discendenti dell’autore,
dopo la morte dello stesso.
I diritti patrimoniali, disciplinati dagli articoli 12 e 18 bis della Legge,
consistono nel diritto di pubblicazione, riproduzione, comunicazione al pubblico,
distribuzione e noleggio o prestito. Tali diritti posso essere oggetto di atti
di disposizione da parte dell’autore e durano sino al settantesimo anno
dopo la morte dell’autore.
Le fotografie semplici, invece, sono oggetto dei https://pornmobile.onlinec.d. diritti connessi al diritto
d’autore ed è ad esse accordata, dunque, la più contenuta
disciplina di cui agli articoli 87 e seguenti della Legge.
In particolare, spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione e distribuzione
dell’opera. Inoltre perché la fotografia possa essere oggetto di
tutela occorre che sugli esemplari della stessa siano riportati il nome del
fotografo e la data dell'anno di produzione della fotografia. Qualora gli esemplari
non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata
abusiva e non è dovuto l’equo compenso previsto dagli articoli
91 e 98 della Legge, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.
Il diritto esclusivo sulle fotografie semplici dura vent'anni dalla produzione
della fotografia.
Restano infine escluse da qualsiasi protezione le fotografie di “scritti,
documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili”
(art. 87 della Legge), intendendosi come tali quelle aventi mera finalità
riproduttivo - documentale e perciò non destinate a funzioni ulteriori,
quali ad esempio la commercializzazione o promozione di un prodotto.









