Gli incentivi alle assunzioni della legge Fornero.
La prima parte dell’art. 4 della legge Fornero è dedicata proprio
a diposizioni, finalizzate a offrire nuove opportunità d’impiego
per lavoratori disoccupati di lungo periodo e a ridurre il costo del lavoro
per le imprese mediante la modulazione dell’obbligo contributivo. La disciplina
si articola sotto diversi profili:
Anzitutto, nelle imprese con più di quindici dipendenti e nei casi di eccedenza del personale possono essere stipulati accordi tra datori di lavoro e organizzazioni sindacali affinché, al fine di incentivare all’esodo, il datore si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti fino al raggiungimento dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico, purché nei quattro anni successivi alla cessazione del rapporto, attraverso un meccanismo particolare che prevede il finanziamento diretto da parte del datore di lavoro del trattamento, pur essendo la prestazione messa in pagamento direttamente dall’Inps.
D’altro canto, la riforma dedica una serie di disposizioni volte a incentivare il mercato del lavoro mediante l’utilizzo della leva contributiva (incentivi all’occupazione per chi assume a termine o a tempo indeterminato lavoratori con più di 50 anni e disoccupati nel lungo periodo).
Infine la riforma pone alcuni principi generali in materia di incentivi all’assunzione.
L'INPS, con la recentissima circolare n. 137 del 12 dicembre 2012, illustra tali novità. In particolare, la circolare analizza le conseguenze applicative sui più rilevanti incentivi oggi vigenti, sparsi in mille norme, relativi all’assunzione dei lavoratori disoccupati o in Cigs da almeno 24 mesi e dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. La circolare, inoltre, evidenzia che in materia di incentivi all'assunzione, la legge 92/2012:
- modifica la disciplina dello stato di disoccupazione, rilevante anche in materia di incentivi;
- abroga – a decorrere dal primo gennaio 2017 - gli incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità;
- abroga – a decorrere dal primo gennaio 2013 - il contratto di inserimento, di cui agli articoli 54 e seguenti del D.L.vo 276/2003;
- introduce – a decorrere dal primo gennaio 2013 - un nuovo incentivo per l’assunzione di lavoratori over50 e donne;
- modifica l’articolo 8, co. 9, legge 407/1990, riguardante gli incentivi per l’assunzione dei lavoratori disoccupati o mallu cum love indianin Cigs da almeno 24 mesi;
- fissa alcuni principi generali applicabili agli incentivi per le assunzioni, compresi quelli previsti dall'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (datori di lavoro operanti nelle aree non comprese nei territori del Mezzogiorno) , e dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (assunzioni lavoratori in mobilità, per i quali si applica il regime previsto per gli apprendisti). Gli incentivi non spettano: a) se l’assunzione costituisce l’attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o di contrattazione collettiva; b) se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato o cessato.
- mantiene nella misura vigente (attualmente il 10%) l’aliquota agevolata applicabile a tutti quegli incentivi, la cui specifica disciplina rinvia alla contribuzione dovuta per gli apprendisti; l’articolo 2, co. 37, esclude espressamente dal rinvio la maggiore contribuzione connessa all’Assicurazione Sociale per l’Impiego – Aspi, dovuta per gli apprendisti dal primo gennaio 2013;
- prevede che l’Inps raccolga, secondo modalità da esso definite, dalle regioni e dalle province le informazioni di propria competenza necessarie per il riconoscimento degli incentivi all'assunzione.









