Internet: quale tutela per i minori?
Lo sviluppo di internet ha posto un ulteriore problema che attiene alla tutela
dei minori. La libertà di manifestazione del pensiero attraverso tutti
i mezzi di comunicazione e informazione, e dunque anche attraverso internet,
incontra il limite della tutela dei minori, sancito dall’articolo 31 della
Costituzione.
Con riferimento alla lotta contro la pedopornografia in internet, la legge
3 agosto 1998 n. 269 ha introdotto come apposita fattispecie criminosa quella
di colui che con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, divulga e pubblicizza
materiale pedopornografico ovvero divulga informazioni finalizzate all’adescamento
o allo sfruttamento sessuale degli stessi.
La medesima legge ha individuato inoltre i mezzi per contrastare tale fenomeno:
in particolare, ha previsto che, su richiesta dell’autorità giudiziaria,
il personale addetto a garantire la sicurezza e la regolarità dei servizi
di telecomunicazione presso il Ministero dell’Interno possa utilizzare
indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire
aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici ovvero per partecipare
ad esse.
A ciò si aggiunga, in considerazione dell’ultraterritorialità
delle comunicazioni telematiche, la disposizione concernente il fatto commesso
all’estero: la disciplina contenuta in detta legge si applica anche quando
si tratti di delitto commesso all’estero da cittadino italiano, o in danno
di cittadino italiano, o da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano;
in quest’ultima ipotesi, però, con la precisazione che il cittadino
straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è
prevista la pena della reclusione non inferire a cinque anni.
La disciplina per il contrasto alla pedopornografia in internet è stata
ulteriormente rafforzata dalla legge di modifica 6 febbraio 2006 n. 38.
Quest’ultima ha istituito presso il Ministero dell'interno il Centro nazionale
per il contrasto della pedopornografia su internet, al fine di raccogliere tutte
le segnalazioni riguardanti siti che diffondono materiale concernente l'utilizzo
sessuale dei minori.
Inoltre sono stati previsti specifici obblighi a carico dei fornitori di servizi
della società dell’informazione: essi hanno un obbligo di segnalazione
al Centro, qualora ne vengano a conoscenza, di qualsiasi soggetto che, a qualunque
titolo, diffonda, distribuisca o faccia commercio di materiale pedopornografico.
I medesimi fornitori, al fine di impedire l'accesso ai siti segnalati dal Centro,
sono obbligati ad utilizzare gli strumenti di filtraggio e le relative soluzioni
tecnologiche conformi ai requisiti individuati con decreto del Ministro dello
Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
e sentite le associazioni maggiormente rappresentative jannat mirza big cockdei fornitori di connettività.
La tutela dei minori in internet rileva anche sotto un altro aspetto: l’accesso
a contenuti destinati ad un pubblico esclusivamente adulto.
Al riguardo, il decreto
legislativo 9 maggio 2001, n. 269 ha previsto la predisposizione di un nuovo
Codice Media e minori, recante misure autoregolamentari applicabili non solo
al settore televisivo, ma anche ai videogiochi, alla telefonia e, appunto, ad
internet.
Attualmente esiste, accanto al Codice Tv e Minori, un codice di autoregolamentazione
approvato dal Ministero dello Sviluppo economico nel 2003 e predisposto da alcune
associazioni di internet providers.
Tale codice fornisce una serie di indicazioni vincolanti gli internet provider
aderenti; tali prescrizioni attengono in particolare alla messa a disposizione
di servizi di navigazione differenziata e di classificazione dei contenuti ad
accesso condizionato, nonché all’impiego di identificatori d’età,
al fine di evitare l’accesso dei minori a programmi ad essi inadatti;
e da ultimo il rispetto di idonee misure volte a garantire la tutela della privacy,
salvaguardando altresì i minori dai rischi della pedopornografia.









