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Restyling della riforma sull’apporto di lavoro e il lavoro accessorio.

06 Lug 2020

- Associazione in partecipazione. L’associazione in partecipazione (art. 2549 c.c.) si configura come un negozio giuridico tra un soggetto economico con capacità imprenditoriale, che possiede capitale, e una persona fisica con specifiche competenze tecniche: l’associante continua a gestire l’attività, mentre l’apporto lavorativo dell’associato è strumentale per lo svolgimento dell’attività di impresa o di un singolo affare, ovvero una prestazione di lavoro autonomo per la quale riceve in cambio una quota degli utili d’impresa.

Anche il contratto di associazione in partecipazione ha subito delle modifiche ed integrazioni al fine di ridurne l’utilizzo elusivo e quindi la precarietà. In questa direzione le disposizioni introdotte recepiscono, integrandoli, i criteri elusivi già individuati negli anni dalla giurisprudenza. In sostanza, le riforma del mercato del lavoro punta in tre direzioni:

  • introduce un limite al numero- non superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti- degli associati di lavoro (o di capitale e lavoro) “impegnati in una medesima attività”, tale da lasciare l’istituto soltanto nelle piccole attività, e fatte salve le associazioni costituite in ambito familiare (ovvero con rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo, con l’associante);. in caso di violazione (ovvero di superamento della soglia legale dei tre contratti) i rapporti si considerano subordinati, a tempo indeterminato.
    Sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che alla data di entrata in vigore della legge siano stati certificati ai sensi del d.lgs. 276/2003. Tali contratti non si computano nella soglia legale e vanno ad esaurimento.
  • una maggiore attenzione in merito all’effettività della partecipazione agli utili e alla consegna del rendiconto come connotati qualificanti dell’istituto; se viene a mancare uno dei due requisiti tipici dell’istituto, scatta la presunzione (relativa) della subordinazione.
  • Presunzione di subordinazione anche nel caso in cui l’apporto di lavoro dell’associato non presenti i requisiti di cui all’art. 69bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 276/2003, ovvero la prestazione lavorativa non sia “connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche, acquisite attraverso rilevanti esperienza maturate nell’esercizio di attività”.
  • l’incremento dell’aliquota contributiva per https://pornmobile.onlinela sessione separata Inps, nella stessa misura delle collaborazioni a progetto.

Lavoro occasionale accessorio. Tali prestazioni, di breve durata e di scarso rilievo economico, disciplinate per la prima volta con d.lgs.276/2003 (art. 70) per soggetti deboli del mondo del lavoro (disoccupati, studenti, pensionati, disabili…) in ambiti minori, subiscono un completo restyling per effetto della riforma Fornero.

Fino alla Riforma i limiti al ricorso all’istituto in commento erano così definiti:

  • euro 5.000 per singolo rapporto committente-prestatore;
  • euro 3.000 per prestatore di lavoro percettore di reddito;
  • euro 10.000 per anno solare.

Il fulcro della limitazione del campo di applicazione del lavoro occasionale nella versione dell’art. 70 oggi vigente non riguarda le ipotesi soggettive, oggettive, o gli ambiti in cui lo stesso è applicabile, bensì la revisione del profilo quantitativo che definisce tali prestazioni. L’art. 70 come riformulato dalla Fornero prevede infatti che siano da considerare prestazioni accessorie le prestazioni occasionali rese nei limiti di euro 5.000 per anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti e non più del singolo committente.

Quando però il beneficiario sia un imprenditore commerciale ovvero un libero professionista, il limite viene ridotto a 2.000 euro, anche se per ogni committente.

Per l’anno 2013 prestazioni di lavoro occasionale accessorio potranno essere altresì rese nel limite massimale di euro 3.000 di corrispettivo per anno solare da persone percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (novità d.l. 83/2012 convertito in legge l. 134/2012).

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