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Le regole per le collaborazioni dopo la riforma.

06 Lug 2020

- Torniamo a parlare della famosa Riforma Fornero, ponendo l’attenzione sulle regole finalizzate a monitorare le attività prestate in collaborazione e a scovare le false partite Iva.

partite iva: Quando si parla, in materia di lavoro, delle partite Iva, si allude a tutti quei lavoratori autonomi, privi di una propria organizzazione imprenditoriale, che esercitano, professionalmente, un’attività economica a favore, prevalentemente o esclusivamente, di un solo committente. Il fenomeno, pur appartenendo all’ordinamento tributario -che in materia distingue coloro che si obbligano a rendere una prestazione tipica di un’attività economica in modo abituale (con obbligo di apertura posizione iva, emissione fattura al compimento del servizio e liquidazione dell’iva) e quelle che, invece, esercitano l’attività dedotta in contratto solo occasionalmente ovvero non professionalmente (per la quale è prevista solo l’emissione di una ricevuta d’acconto a titolo di Irpef, pagata dal committente) - presenta numeri importanti sul mercato del lavoro e attraversa trasversalmente tutti i settori produttivi: dalle consulenze amministrative a quelle gestionali, etc... Del resto la gestione amministrativa del rapporto del contrattuale ex art. 2222 c.c., con o senza partita iva, è posta a carico del prestatore.

Fatte queste dovute premesse, l’intento della riforma è di razionalizzare il ricorso alle collaborazioni rese dai titolari di partita Iva quando queste, per dimensione e per modalità di esercizio, facciano pensare ad un rapporto di lavoro autonomo non genuino.

La tecnica normativa utilizzata prevede l’inserimento di un nuovo articolo all’interno della disciplina dedicata al lavoro a progetto contenuta nella legge Biagi (art. 69-bis), affiancato da un’interpretazione autentica che riguarda il comma tre, primo periodo, dell’art. 61 del medesimo D.Lgs. 276/2003, interpretazione che riduce significativamente l’ambito di esenzione dal progetto per i professionisti iscritti ad un Ordine regolamentato.

In sostanza, con il nuovo art. 69-bis è sancito che le prestazioni lavorative rese da persona titolare di una posizione fiscale ai fini iva sono considerate rapporti di collaborazione coordinata e continuativa se l’incarico professionale presenta (presunzione legale relativa, ovvero fino a prova contraria fornita dal committente) almeno due dei seguenti caratteri (ora meno stringenti in forza del decreto Sviluppo 83/2012 convertito in legge 92/2012):

1) La collaborazione abbia durata complessiva superiore a 8 mesi per due anni consecutivi (ultima modifica introdotta con la L. n. 92/2012, sullo sviluppo; prima il requisito era riferito all’anno solare)

2) Il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro di imputazione di interessi, costituisca più dell’80% dei corrispettivi complessivi annuali percepiti dal collaboratore per due anni solari consecutivi (in precedenza nell’arco dello stesso anno solare);

3) Il lavoratore autonomo disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

I commi due e tre dell’articolo 69 bis D.Lgs. 276/2003, invece, si concentrano sull’individuazione dei campi di esclusione della precedente presunzione di lavoro subordinato facendo salve determinate fattispecie di collaborazioni. In particolar modo il comma 3, dispone che tale presunzione viene meno se la prestazione avviene durante l’esercizio di un’attività professionale che per essere esercitata prevede l’iscrizione in un apposito ordine professionale. Sono riconducibili a tale categoria anche le attività svolte da professionisti iscritti in registri, albi, ruoli o elenchi professionali. Sul punto la riforma delega il Ministero alla cd “ricognizione” delle citate attività, da effettuarsi entro il 18 ottobre 2012 con apposito decreto ministeriali.

Il comma 27 dell’articolo 1 L.92/2012, rafforza quanto espresso nel precedente comma, disponendo che il concetto di esclusione è limitato esclusivamente alle collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto risulta essere riconducibile alle professioni per lo svolgimento delle quali è richiesta l’iscrizione in appositi albi professionali. In mancanza di tale contenuto, la mera iscrizione all’albo professionale non costituisce un elemento utile a determinare l’esclusione dalla presunzione di lavoro subordinato. I commi 4 e 5 del nuovo art. 69-bis del D.lgs. 276/2003 individuano le conseguenze sanzionatorie per chi incorre nella presunzione legale ossia l’applicazione integrale della disciplina a progetto.

Tale regime si applica fin da subito ai soli rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di riforma in esame (ossia il 18 luglio 2012), mentre i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, si applicherà solo dopo che sia decorso il 18 luglio 2013 (12 mesi dalla riforma). In particolare, viene però previsto che quando la prestazione lavorativa subisce la scure della riqualificazione, gli oneri contributivi derivanti dall’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’Inps, siano a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore.

Collaborazioni a progetto: la riforma del lavoro prevede con riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative, la sostituzione dell’art. 61, comma 1 del D.Lgs 276/2003. Qui, come in altre parti della legge Biagi, scompaiono i riferimenti al programma di lavoro o fase di esso, così che le collaborazioni coordinate e continuative dovranno d’ora in avanti essere riconducibili esclusivamente ad uno o più progetti specifici. Inoltre, occorre che il progetto:

Sia funzionalmente indirizzato a un determinato risultato finale, che deve essere indicato nel contratto individuale stipulato fra le parti;

Non consista in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente;

Non comporti lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

Salvo che per prestazioni di elevata professionalità, l’attività non sia resa con modalità analoghe a quelle svolte dai dipendenti del committente. In quest’ultimo caso scatta la presunzione (relativa) di subordinazione.

La riforma prevede inoltre la riformulazione della disciplina del recesso in corso di rapporto per cui, se da un lato resta ferma la possibilità di recedere prima del termine per giusta causa, dall’altro non sarà invece più possibile prevedere all’interno del contratto la facoltà per le parti di recedere “acausalmente”. Più precisamente, la committente potrà recedere solo nel caso in cui siano emersi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto. D’altro canto il collaboratore potrà recedere prima della scadenza del termine, previo preavviso, unicamente nel caso in cui tale facoltà sia prevista xxx indian kink publicall’interno del contatto.

Da ultimo la riforma fornisce un’interpretazione dell’art. 69 comma 1, D.Lgs., nel senso di una presunzione assoluta di subordinazione, nel caso di mancanza del progetto e di presunzione relativa di subordinazione in caso di svolgimento di attività analoghe a quella dei dipendenti.

Le disposizioni qui sintetizzate si applicheranno soltanto ai contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore della riforma, mentre per le collaborazioni in corso continueranno a trovare applicazione le vecchie norme, almeno fino al termine finale già pattuito.

Si segnala per completezza espositiva il progressivo aumento del contributo a carico di tutti i collaboratori iscritti alla gestione separata dell’Inps (e dunque non dei soli collaboratori a progetto): per il 2012l’aliquota rimane ferma al 27,72% ma continuerà a crescere fino a raggiungere il 33,72 dal 2018.

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