Licenziamento dichiarato illeggittimo e versamento dei contributi previdenziali.
La recente circolare n. 12 del 30 maggio 2012 del Ministero del Lavoro, fornita
in risposta alla richiesta di interpello avanzata dalla Confederazione Italiana
dei Dirigenti e delle Alte Professionalità, ci offre l’occasione
per affrontare il tema della sussistenza o meno, in capo al datore di lavoro,
dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali in favore di un proprio
dipendente, per il periodo intercorrente tra il giorno del licenziamento e quello
della riammissione in servizio.
In estrema sintesi, il Ministero del Lavoro, dopo una breve introduzione normativa, evidenzia come solo per le aziende rientranti nel campo di applicazione della tutela reale (di cui all’art. 18 L. n. 300/1970, ovvero con organico pari o superiore a 15 dipendenti ovvero 60 sul territorio nazionale) il datore di lavoro, condannato alla reintegrazione del prestatore illegittimamente licenziato e al correlato pagamento di una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra, è altresì tenuto al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per lo stesso periodo.
Diversamente, nel caso di datore di lavoro con organico aziendale fino a 15 dipendenti, la riassunzione del prestatore di lavoro, ai sensi dell’art. 8 L. n. 604/1966 (c.d. tutela obbligatoria) implica l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, a far data dal giorno della riassunzione; esonerando così il datore di lavoro dall’assolvimento degli obblighi contributivi per il periodo intercorrente tra il licenziamento e la riassunzione stessa.
Più in dettaglio, nella circolare, il Ministero del lavoro richiama, a sostegno delle proprie deduzioni, alcune recenti sentenze della Suprema Corte di Cassazione ed in particolare la pronuncia n. 402/2012, che si segnala come un dichiarato ripensamento sull’applicabilità (in precedenza esclusa) della sanzione una tantum sui contributi versati all’INPS a seguito di sentenza dichiarativa dell’illegittimità del licenziamento.
Secondo il precedente orientamento della Suprema Corte, infatti, rappresentato dalla sentenza n. 7934 del 1 aprile 2009, tale situazione non rientrerebbe in alcuna delle fattispecie sanzionatorie previste dalla legge 662/69, dal momento che tali sanzioni si applicano ai soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta; nel caso di specie, invece, sempre secondo la sentenza n. 7934/2009, l’obbligo contributivo non sorgerebbe alla sua scadenza naturale per inesistenza del rapporto di lavoro, cui l’obbligo contributivo stesso è indissolubilmente legato, per cui nessuna sanzione potrebbe essere irrogata al datore di lavoro, dal momento che non esiste e non è ravvisabile alcun ritardo nel versamento. In quest’ottica, sebbene il rapporto di lavoro si consideri come mai interrotto, analoga fictio iuris (rectius: finzione giuridica) non è prevista per quanto riguarda il rapporto assicurativo.
Ebbene la recente sentenza richiamata dalla circolare invece ribalta tale orientamento, partendo dal principio opposto a quello affermato nel 2009, in base al quale il rapporto assicurativo è rahman sex in jatrabariassistito dalla medesima fictio iuris che caratterizza il rapporto di lavoro.
In definitiva, il nuovo orientamento finisce col rendere più gravosi, per i datori di lavoro, gli obblighi conseguenti alle sentenze di annullamento dei licenziamenti illegittimi, in quanto, oltre all’obbligo di pagamento al lavoratore dell’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegrazione ed all’obbligo di versamento all’INPS dei contributi assistenziali e previdenziali per il medesimo periodo, i datori potranno altresì essere condannati al pagamento delle sanzioni previste per i casi di omissione contributiva. Ipotesi questa per nulla remota visto che il datore di lavoro incorre sempre in un’ipotesi di evasione contributiva dal momento che i contributi dal giorno del recesso alla reintegrazione vengono versati solo a seguito della sentenza che accerta l’illegittimità del licenziamento, in relazione a periodi anche molto risalenti nel tempo.
La circolare n. 12/2012 ha, infine, ricordato che la dichiarazione di illegittimità del licenziamento disposta nel caso sottoposto alla sua attenzione con ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. assicura al lavoratore le medesime tutele conseguenti ad eventuale sentenza con analogo contenuto, emessa in sede di giudizio di merito, sostanziandosi, pertanto, in una anticipazione dei relativi effetti.









