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Software: il difficile rapporto tra tutela, progresso e mercato.

06 Lug 2020

- La tutela del software rappresenta uno dei nodi centrali nell’ambito del diritto informatico, poiché sottende una  delicata opera di bilanciamento tra la necessità, da un lato, di proteggere efficacemente i diritti di proprietà intellettuale del titolare e, dall’altro, di impedire l’insorgere di situazioni di monopolio, che danneggerebbero non solo il mercato ma impedirebbero altresì il progresso tecnico.

Su tale tema è intervenuta recentemente anche la Corte di Giustizia, la quale con sentenza resa nella causa n. C 406/10, ha  enunciato alcuni fondamentali principi.

La questione sottoposta alla Corte nasceva da una controversia sorta tra la SAS e la WPL in merito ad un’azione di contraffazione esercitata dalla prima nei confronti della seconda,  per violazione del diritto d’autore vantato su alcuni programmi per elaboratore e sui relativi manuali d’utilizzo di sua proprietà.

La SAS, infatti, aveva ideato un sistema integrato di programmi per la realizzazione dimms maal sex operazioni di elaborazione ed analisi di dati; dal canto suo la WPL aveva acquistato alcune copie del software, mediante una licenza che ammetteva, unicamente, usi diversi dalla produzione,

Ciò detto la WPL studiava le funzionalità del software e procedeva allo sviluppo di un proprio programma, pervenendo a tale risultato senza accedere al codice sorgente del sistema ideato dalla SAS.

Tale attività può considerarsi lesiva dei diritti d’autore della SAS e, dunque, come tale illegittima?

La Corte ha statuito, al riguardo, che non costituiscono una forma di espressione del software e non sono, a tale titolo, tutelati dal diritto d’autore né le funzionalità dello stesso, né il linguaggio di programmazione ed il formato di file utilizzati per sfruttarne talune funzioni.

Pertanto colui che ha ottenuto su licenza una copia di un software può, senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, osservare, studiare o sperimentare il funzionamento di detto programma al fine di determinare le idee e i principi su cui si basa ogni elemento di tale programma, allorché egli effettui unicamente operazioni coperte da tale licenza nonché operazioni di caricamento e svolgimento necessarie all’utilizzazione del programma stesso; e ciò alla sola condizione che non leda i diritti esclusivi del titolare del diritto d’autore sul programma di cui trattasi; circostanza che ricorre in caso di accesso e copia del codice sorgente.

D’altronde, come accennato in apertura e come efficacemente argomentato dai Giudici dell’Unione Europea, “ammettere che la funzionalità di un programma per elaboratore possa essere tutelata dal diritto d’autore equivarrebbe ad offrire la possibilità di monopolizzare le idee, a scapito del progresso tecnico e dello sviluppo industriale”.

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