Nuove procedure per l’inizio attività dei soggetti autorizzati all’intermediazione.
Le Agenzie per il lavoro sono operatori abilitati, attraverso autorizzazione
rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come previsto
dalla disciplina contenuta agli art. 4
e 5 del D.Lgs. 276/2003 e all'art.29
della legge n. 111 del 15 luglio 2011 (che ha sostituito l'art. 6 del D.Lgs.
276 2003), e iscritti in un apposito Albo Informatico. Le Agenzie possono svolgere
le attività elencate all’art.
2 del D. Lgs. 276/2003.
Presso il Ministero del Lavoro nel quale sono iscritte le Agenzie per il lavoro autorizzate è istituito l'Albo informatico delle agenzie per il lavoro. È visionabile on line ed è affidato alla Direzione generale per il mercato del lavoro. È composto da sei sezioni:
Sezione - 1 somministrazione di lavoro di tipo «generalista», abilitate a tutte le attività riportate all'articolo 20 del decreto 276/03;
Sezione - 2 somministrazione di lavoro «specialista», idonee a svolgere una delle attività specifiche dell'articolo 20 https://pornmobile.onlineindicate nel comma 3 dalle lettere a ad h;
Sezione - 3 intermediazione;
Sezione - 4 ricerca e selezione del personale;
Sezione - 5 supporto alla ricollocazione professionale;
Sezione - 6 regimi particolari di autorizzazioni.
Ma chiariamo meglio i vari concetti.
Anzitutto per somministrazione di lavoro si intende la fornitura professionale di manodopera, a tempo determinato. Consiste nel mettere a disposizione di soggetti utilizzatori della prestazione di lavoro subordinato lavoratori direttamente assunti dal somministratore. Il lavoratore è quindi a tutti gli effetti dipendente dell'Agenzia di somministrazione, ma lavora presso un altro soggetto da cui riceve le direttive per lo svolgimento della propria attività.
L’intermediazione è invece l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro. Comprende, la raccolta dei “curricula” dei potenziali lavoratori, la preselezione, la promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, la progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'adeguamento delle competenze o delle capacità dei lavoratori.
Ancora, il supporto alla ricollocazione professionale è l'attività è effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, ed è finalizzata alla ricollocazione di lavoratori nel mercato del lavoro.
Per alcuni soggetti pubblici e privati si applica una disciplina specifica per il rilascio dell’autorizzazione ministeriale allo svolgimento dell’attività di intermediazione.
I soggetti pubblici e privati interessati sono quelli previsti dall'art.29 della legge n. 111 del 15 luglio 2011 (che ha sostituito l'art. 6 del D.Lgs. 276 2003):
gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
le Università, pubbliche e private, e i consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
i comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, e le camere di commercio;
le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;
i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità;
i gestori di siti Internet, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che rendano pubblici sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante.
La Direzione Generale per il Mercato del Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la nota del 20 maggio 2011 con le linee guida per l’Albo Informatico, il registro elettronico in cui sono iscritte le Agenzie per il lavoro autorizzate che contiene tutte le informazioni utili e i contatti di ogni agenzia accreditata in un’ottica di semplificazione amministrativa, caratterizzata e condizionata dal nuova “decertificazione”.
Restano fermi i requisiti giuridici e finanziari per il rilascio della autorizzazione provvisoria (prescritti dall’art. 5 del D.Lgs. 276/2003 È inoltre previsto un procedimento di accreditamento art. 7 D.Lgs. 276/2003 da parte delle Regioni che consente alle Agenzie di partecipare alla rete regionale dei Servizi per l'impiego). Contestualmente, il ministero provvede all’iscrizione dell’agenzia nell’albo. Decorsi due anni dal rilascio dell’autorizzazione provvisoria, entri i 90 giorni successivi è possibile richiedere l’autorizzazione a tempo indeterminato (Circolare Ministeriale 14 luglio 2006 n. 20/2006).
Per le Agenzie di somministrazione ed intermediazione una volta concessa l'autorizzazione a tempo indeterminato, ogni due anni è svolta anche la verifica della prevalenza dell’oggetto sociale, anche se non esclusivo, sulla base dei dati di contabilità analitica che devono essere desumibili da ogni unità operativa, nel senso che l'attività oggetto dell’ autorizzazione deve riguardare almeno il 50,1 per cento delle attività dell'Agenzia svolte nell'arco dei ventiquattro mesi Circolare Ministeriale n. 20/2007.









