Le novità in materia di responsabilità solidale negli appalti
La disciplina giuslavoristica degli appalti è stata oggetto a partire
dal 2003, con l’entrata in vigore del D.Lgs.
n. 276, di un incessante processo di riforma e di adeguamento (D.Lgs n.
251/2004 e legge n. 296/2006). Da ultimo, interviene in materia, il decreto
legge 9 febbraio 2012 n. 5 (cosiddetto decreto semplificazioni),
approvato definitivamente dal Parlamento lo scorso 4 aprile (legge 4 aprile
2012, n. 35).
In particolare, l’art. 21 del decreto 5/2012- che nella sua versione originale andava a sostituire il comma 2 dell’articolo 29 del D.Lgs n. 276/2003 razionalizzando e precisando la disciplina- è stato ampliato durante l’iter di conversione inserendo nel testo una previsione di carattere processuale.
Da un punto di vista sostanziale, l’intervento si propone di precisare il contenuto dell’obbligazione di solidarietà che, nel contratto di appalto, lega il committente all’appaltatore e agli eventuali subappaltatori, chiarendo che:
- all'interno del perimetro della solidarietà negli appalti ricadono, oltre ai già previsti trattamenti retributivi, limitatamente al periodo di esecuzione del contratto stesso, anche le quote del TFR maturate dai lavoratori ivi impiegati;
- oltre ai contributi previdenziali, rientrano nell'obbligo solidaristico anche i premi assicurativi (anche in questo caso si tratta solo di quelli maturati nel corso del periodo d'esecuzione del contratto d'appalto);
- resta, invece, escluso dal vincolo solidaristico che caratterizza il committente (o l'appaltatore a sua volta committente nell'ambito del subappalto) qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde, pertanto, il solo datore di lavoro responsabile dell'inadempimento.
Come anticipato, si è ritenuto opportuno, in sede di conversione del decreto, apportare nuove precisazioni aventi risvolti in sede giudiziaria, affermando che “ove convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio nella preventiva escussione dal patrimonio dell'appaltatore medesimo". In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore (beneficium excussionis).
L'obiettivo è di concedere una sicurezza al committente, affinché prima del suo coinvolgimento in fase esecutiva egli possa pretendere la preventiva escussione dell’appaltatore, in deroga al principio pornmobile.onlinegenerale di cui all’articolo 1292 del codice civile.
In questo caso si aprirebbero poi due possibilità:
a) se il committente è convenuto in giudizio unitamente all’appaltatore, il giudice deve accertare la responsabilità solidale e determinare il diritto del ricorrente, ma la successiva azione esecutiva si dirigerà verso l’appaltatore. Solo se il patrimonio di quest’ultimo sarà insufficiente, l’azione potrà essere rivolta verso il patrimonio del committente;
b) se il committente è il solo a essere convenuto in giudizio, nella prima difesa deve non solo eccepire la preventiva escussione dell’appaltatore, ma anche indicare i beni del patrimonio sui quali il lavoratore può soddisfarsi. Tale indicazione appare particolarmente onerosa per il committente.
Resta salva ed espressamente formulata la possibilità per il committente che ha eseguito il pagamento di agire in regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.









