Username: Password:  
Non sono ancora iscritto, vorrei registrarmi
articolo letto 6118 volte

Le novità per la somministrazione dopo l’adeguamento alla direttiva 2008/104/CE

06 Lug 2020

- In attesa della ormai prossima riforma del mercato del lavoro, il Governo Monti ha introdotto significative modificazioni nel “corpus” del D.Lgs n. 276/03, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 marzo u.s., con il quale è stata attuazione alla Direttiva n. 104/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sul lavoro tramite Agenzia di somministrazione.

Definizione. La somministrazione consiste nella “fornitura professionale di manodopera” e consente a qualunque soggetto, – indicato come utilizzatore - di potersi rivolgere ad un altro, - chiamato somministratore e autorizzato in quanto iscritto nell’Albo istituito ad hoc - per utilizzare il lavoro di personale non assunto direttamente ma che risulta dipendente del somministratore. Nell’ambito del rapporto di somministrazione, infatti, vanno distinti due contratti: un primo contratto di natura commerciale, cosiddetto di somministrazione, stipulato tra l’utilizzatore e il somministratore; un secondo contratto di lavoro che invece intercorre tra il somministratore e il lavoratore.

Ebbene, l’art. 4 del decreto interviene su alcune previsioni, particolarmente importanti, contenute nell’art. 20 che disciplina le condizioni di liceità del contratto di somministrazione. A parte alcuni cambiamenti puramente terminologici il legislatore delegato con il comma 5-bis introduce significative novità relative alla cd. “causali”.

Come è noto il comma 4 consente l’utilizzo del contratto di somministrazione a tempo determinato a fronte di ragione di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo (il c.d. “causalone” dei contratti a termine previsto dal D.Lgs n. 368/01) anche se riferibili alla ordinaria attività dell’utilizzatore, con rinvio indian mallu actress roshni alla contrattazione collettiva di settore per la individuazione dei limiti quantativi massimi. Ora si prevedono alcune situazioni in cui non è più necessario indicare le cd causali di ricorso al contratto di somministrazione. L’obbligo di indicare viene anzittutto meno quando il lavoratore impiegato è un soggetto che percepisce ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi.

La causale non sarà necessaria in tutti gli ulteriori casi che saranno definiti dai contratti collettivi di qualsiasi livello (nazionale, territoriale opprure aziendale) qualora siano firmati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. Infine, la causale non dovrà essere utilizzata nel caso di impiego di lavoratori definiti come “svantaggiati” o “molto svantaggiati” ai sensi del regolamento CE n.800/2008, tra gli “svantaggiati" rientrano i lavoratori che:

- Non hanno un impiego regolarmente retribuito da 6 mesi (lett. a);

- Non posseggono un diploma di scuola media superiore o professionale(lett. b);

- Hanno superato i 50 anni di età (lett. c);

- Vivono soli con una o più persone a carico (lett. d);

- Sono occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno il 25% la disparità media uomo-donna (lett. e);

- Appartengono ad un minoranza linguistica (lett. f).

Sono considerati lavoratori “molto svantaggiati” tutte le persone prive di lavoro da lamento 24 mesi.

Per tutti i soggetti individuati dal regolamento n. 800/2008 (ad eccezione di quella prevista alla lettera f) il nuovo decreto dispone l’esonero dall’obbligo della causale, ma solo dopo l’emanazione di un decreto ministeriale che dovrà essere approvato entro 90 giorni.

Non ci sono ancora commenti
Effettua il login o registrati per poter pubblicare i tuoi commenti in tempo reale.
busy