Username: Password:  
Non sono ancora iscritto, vorrei registrarmi
articolo letto 6182 volte

Legittimo il licenziamento se il dirigente è depresso

06 Lug 2020

- È legittimo il licenziamento del dirigente depresso perché il suo stato di malattia lo pone in condizione di non poter svolgere adeguatamente il suo lavoro. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3547/2012 in commento, respingendo il ricorso del responsabile dell’Area attrazione degli investimenti esteri di Sviluppo.

Nel caso in esame il dirigente veniva licenziato per giustificato motivo oggettivo connesso ad una riorganizzazione interna all’impresa, che aveva comportato la soppressione dell’area di sua responsabilità. Una motivazione contestata, sia in primo grado sia in Appello, dal dirigente il quale sosteneva, al contrario, di essere stato cacciato in costanza di malattia (depressione) e senza reale giustificazione in quanto, a suo dire, l’area di sua competenza non era stata affatto soppressa.

Con riguardo al primo motivo di censura, inerente alla legittimità della riorganizzazione attuata e del conseguente provvedimento espulsivo, la Suprema Corte ha aderito alla decisione della Corte d’appello, confermando la legittimità del licenziamento intimato. L’istruttoria svolta in primo grado aveva consentito, infatti, di accertare l’effettiva riorganizzazione aziendale in atto e, nello specifico, la scorporo dell’area delle responsabilità del dirigente per cui la riorganizzazione giustificava il licenziamento: quando il licenziamento del dirigente è motivato, e la motivazione è “lecita” e “obiettivamente verificabile”, “non è arbitrario e, di conseguenza, è giustificato".

Sulla questione del provvedimento espulsivo in costanza di malattia, la Suprema Corte ha osservato come l’estinzione del rapporto trovassepornmobile.online una giustificazione proprio nello stato di depressione del dirigente.

La Suprema Corte ha infatti osservato, proprio sulla base della peculiare posizione dirigenziale al vertice dell’impresa e del suo obbligo rafforzato di operare bene nell’interesse della medesima, come lo stato ansioso depressivo sia tale da porre il dirigente in condizione di non poter rendere le prestazioni richieste e di non poter sostenere il grado di responsabilità insito nella sua posizione apicale.

La pronuncia in commento chiarisce come la valutazione della “incapacità/capacità a rendere la prestazione deve essere valutata, siccome ad esso funzionalmente connessa, al grado d’impegno decisionale richiesto ad un dirigente per le specifiche elevate responsabilità che gli competono e, perciò, alla compatibilità del riposo psichico prescritto con quel grado di impegno”.

Pertanto, “lo stato ansioso depressivo reattivo diagnosticato al lavoratore” lo poneva “in condizione di non poter rendere la sua prestazione, il grado di responsabilità a quella consustanziale essendo incompatibile con la terapia di riposo psichico” prescritta dai medici.

Non ci sono ancora commenti
Effettua il login o registrati per poter pubblicare i tuoi commenti in tempo reale.
busy