Se dopo le dimissioni il preavviso è lavorato, niente giusta causa
Nelle dimissioni per giusta causa il lavoratore (come il datore
di lavoro, art. 2119 c.c.) ha diritto di recedere immediatamente dal rapporto,
senza obbligo di preavviso, in presenza di un grave
inadempimento del datore di lavoro tale da non permettere la prosecuzione, neppure
provvisoria, del rapporto.
La configurabilità delle dimissioni per giusta causa, pur potendo sussistere anche quando il recesso non segua immediatamente i fatti che lo giustificano e quando il lavoratore receda e solo successivamente adduca l'esistenza di una giusta causa, è tuttavia da escludere, secondo la sentenza in commento (Cass., sez. lav., 21 novembre 2011, n. 24477) nel caso in cui il lavoratore, manifestando la volontà di dimettersi, abbia dichiarato al datore di lavoro di essere pronto a continuare l'attività per tutto o per parte del periodo di preavviso, atteso che, in tale ipotesi, è lo stesso lavoratore ad escludere, con il suo comportamento, la ravvisabilità di circostanze tali da impedire la prosecuzione, anche soltanto temporanea, del rapporto.
Nella fattispecie in esame, la Corte di Appello di l'Aquila aveva confermato
la decisione di primo grado con la quale era stata accolta la domanda di un
dirigente, dimessosi per giusta causa, volta a far valere l'illegittimità
della trattenuta operata dal datore di lavoro sulle competenze di fine rapporto
a titolo di indennità sostitutiva del preavviso. Il dirigente aveva dedotto,
come giusta causa di recesso, l'omessa corresponsione di sei mesi di
retribuzione durante il periodo in cui il suo datore di lavoro era in Amministrazione
straordinaria per insolvenza.
La società soccombente (subentrata al precedente datore di lavoro del
ricorrente dopo il provvedimento di ammissione all'amministrazione straordinaria)
ha proposto ricorso per Cassazione ritenendo erronea la sentenza della Corte
di Appello nella parte in cui ha ravvisato la giusta causa di dimissioni nonostante
il fallimento dell'imprenditore non costituisca giusta causa di risoluzione
del rapporto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile e nonostante il recesso
fosse tardivo rispetto all'inadempimento (omesso pagamento di sei mensilità)
della società.
La Suprema Corte di Cassazione, dopo avere osservato che, avendo il dirigente
continuato a prestare la propria opera a favore della società per altri
quattro mesi successivi al mancato pagamento delle retribuzioni (con parziale
espletamento di lavoro anche nel periodo di preavviso), queste circostanze inducono
ad escludere che il pregresso inadempimento costituisca un effettivo
impedimento alla prosecuzione, anche temporanea, del rapporto, ha ritenuto
fondato il motivo di impugnazione formulato dal datore di lavoro e, richiamando
due precedenti pronunce (Cass. sez. lav. n. 2048/1985 e Cass. sez. lav. n. 2492/1997),
ha ritenuto che: "Ancorché la sussistenza di dimissioni per
giusta causa possa ammettersi anche quando il recesso non segue immediatamente
i fatti che lo giustificano ed il lavoratore possa recedere e solo successivamente
addurre l'esistenza di una giusta causa, è tuttavia da escludere nel
caso in cui il lavoratore, manifestando la volontà di dimettersi, abbia
dichiarato al datore di lavoro di essere prontoindian wife pankhuri threesome a continuare l'attività
per tutto o per parte del periodo di preavviso, atteso che, in tale ipotesi,
è lo stesso lavoratore ad escludere, con il suo comportamento, la ravvisabilità
di circostanze tali da impedire la prosecuzione, anche soltanto temporanea,
del rapporto".
La Suprema Corte di Cassazione ha, altresì, precisato che la sentenza
impugnata avrebbe dovuto tenere in considerazione il fatto che il datore di
lavoro era in amministrazione straordinaria, per cui non poteva pagare direttamente
(cioè senza l'autorizzazione del giudice delegato) le retribuzioni maturate
anteriormente alla dichiarazione dello stato di insolvenza.In applicazione di
detti principi, la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società
ricorrente.
La sentenza in commento sottolinea dunque l’incompatibilità logico-giuridica
tra l’impossibilità di proseguire il rapporto lavorativo, dedotta
nel recesso, e la continuazione del medesimo.









