Username: Password:  
Non sono ancora iscritto, vorrei registrarmi
articolo letto 6554 volte

Le misure di semplificazione in materia di lavoro.

07 Lug 2020

Il Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, pubblicato il 9 febbraio sulla Gazzetta Ufficiale, contente disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, ha previsto le seguenti misure in materia di lavoro:

  • Articolo 15. Astensione anticipata in gravidanza: a partire dal 1° aprile 2012, la competenza al rilascio dell’autorizzazione per l’astensione anticipata dal lavoro per maternità viene suddivisa tra ASL e Direzione territoriale del Lavoro. In sostanza sono attribuiti più poteri all’Asl per quanto concerne la concessione delle misure cautelative sulla gravidanza. In particolare, si prevede la partecipazione dell’Asl, con la DPL, per disporre l’interdizione del lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza per uno o più periodi. Per l’astensione dal lavoro nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose, che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sarà di esclusiva competenza dell’Asl.
  • Articolo 16. Flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali. Al fine di semplificare e razionalizzare lo scambio di dati tra amministrazioni, per migliorane il monitoraggio, si prevedono alcune misure finalizzate a porre l’Inps in una posizione privilegiata, mediante la convergenza di tutte le informazioni relative alle prestazioni sociali erogate da una serie di enti. Lo scambio di dati fra enti erogatori e l’Inps dovrà avvenire in maniera telematica, rispettando le disposizioni del codice sulla protezione dei dati personali. Diventerà così sempre più difficile sfuggire ai controlli sulla fruizione di determinate prestazione sociali agevolate. A partire dal 1° maggio 2012 tutti i pagamenti ed i versamenti delle somme dovute, a qualsiasi titolo, all’INPS sono effettuati soltanto con strumenti di pagamento elettronici, bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte ex art. 4 della legge n. 122/2010;
  • Articolo 17: Assunzione dei lavoratori extracomunitari stagionali. La comunicazione obbligatoria telematica di costituzione del rapporto di lavoro vale anche per comunicare la sottoscrizione del contratto di soggiorno e lavoro valido per l’assunzione dello straniero, sicché, ora, la normativa di riferimento prevede che nel caso in cui siano trascorsi venti giorni dalla presentazione dell’istanza per l’ingresso di un lavoratore extra comunitario per lavoro stagionale e lo sportello unico per l’immigrazione non abbia espresso il proprio diniego, la domanda si intende accolta in virtù del principio del silenzio-assenso, qualora sussistano due precise condizioni: a) la richiesta riguardi un lavoratore già autorizzato nell’anno precedente a prestare la propria attività lavorativa presso lo stesso datore di lavoro; b) il lavoratore stagionale sia stato effettivamente assunto dal datore di lavoro ed abbia rispettato tutte le condizioni inserite nel permesso di soggiorno.
  • Articolo 18: Assunzioni nei pubblici esercizi. È estesa ai pubblici esercizi la possibilità di integrare la comunicazione di assunzione, entro il terzo giorno successivo a quello pornmobile.onlinedell’instaurazione del rapporto di lavoro, sempre che il datore di lavoro non conosca uno o più dati anagrafici del lavoratore. Abolito nei settori del turismo e dei pubblici esercizi, l’obbligo di comunicare l’avvenuta assunzione diretta di lavoratori a servizi di durata non superiore a tre giorni. In ambito di collocamento obbligatorio, chi ha fatto ricorso alla Cig, ai contratti di solidarietà e ai licenziamenti collettivi e vuole la sospensione degli obblighi, in caso di unità produttive ubicate in più province, deve presentare la domanda va inviata, oltre che al servizio della Provincia ove insiste la sede legale, al ministero del lavoro.
  • Articolo 19: Libro unico del lavoro. L’art. 19 interviene sull’art. 39, comma 7, della legge n. 133/2008 fornendo chiarimenti sulle nozioni di omessa ed infedele registrazione. Con la prima si afferma che per “omessa registrazione” occorre far riferimento alle scritturazioni “complessivamente omesse” e non a ciascun singolo dato del quale manchi la registrazione: ciò significa che sotto l’aspetto sanzionatorio va considerata un’unica violazione che fa riferimento a tutte quelle che sono tra loro connesse. Diverso è, invece, il concetto (sotto l’aspetto sanzionatorio) che occorre seguire nel caso in cui ci si trovi ad una “infedele registrazione” da cui emerga una volontà commissiva del trasgressore finalizzata, il più delle volte, ad un’evasione di natura contributiva e fiscale. In questo caso vanno applicate tante sanzioni quante sono le registrazioni infedeli (più violazioni determinatesi anche attraverso una pluralità di azioni, pur se riferibili ad un unico disegno).
Non ci sono ancora commenti
Effettua il login o registrati per poter pubblicare i tuoi commenti in tempo reale.
busy