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Dimissioni del dipendente anche per fatti concludenti

07 Lug 2020

Il presente intervento si prefigge l’obiettivo di offrire una panoramica, senza alcuna pretesa di completezza, sull’istituto delle dimissioni del lavoratore. In particolare, si cercherà di porre l’attenzione sulle modalità con cui il lavoratore può rassegnare le proprie dimissioni e ciò avendo riguardo anche alla fattispecie delle dimissioni per fatti concludenti.

La rassegnazione delle dimissioni del lavoratore comporta la cessazione del contratto, il recesso è determinato semplicemente dalla volontà di risolvere il rapporto senza alcun limite, se non quello del preavviso. Il codice civile si limita a prevedere l’ipotesi di dimissioni, mentre le diverse questioni connesse sono analizzate dalla contrattazione collettiva e dalla giurisprudenza.

Le dimissioni hanno natura di atto unilaterale recettizio e, dunque, non richiedono accettazione, essendo sufficiente che vengano comunicate al datore di lavoro. Di conseguenza la revoca delle dimissioni è valida soltanto se giunge a conoscenza del datore di lavoro prima che questi abbia saputo dell’atto di recesso (Cass. 12 luglio 2002 n. 10193). Tuttavia le parti possono consensualmente stabilire di porre nel nulla le dimissioni, con conseguente prosecuzione del rapporto stesso.

In generale, le dimissioni possono essere comunicate oralmente, anche se la maggior parte dei contratti collettivi, richiede la forma scritta o altre ulteriori formalità (lettera raccomandata).

A volte gli stessi accordi collettivi prevedono che da determinati comportamenti del dipendente conseguano automaticamente le dimissioni (fatti concludenti), come l’assenza prolungata e non giustificata del dipendente per un certo numero di giorni. Le dimissioni possono essere, quindi, rassegnate anche per fatti concludenti, con la sola eccezione della contiguità al matrimonio pornmobile.onlinee alla maternità, nel qual caso è richiesta la conferma delle dimissioni in dpl.

La giurisprudenza aveva già affermato che un determinato comportamento del lavoratore può essere tale da esternare una sua volontà di recedere dal rapporto, in quanto suscettibile di essere interpretato anche come espressione per fatti concludenti della volontà di recedere (Cass. 20 maggio 2000 n. 6604). In tal senso anche la Cassazione 4 dicembre 2007 n. 25262 ha affermato che l’abbandono del luogo di lavoro da parte del dipendente, a seguito dell’affermazione di aver trovato una nuova occupazione, costituisce una manifestazione per fatti concludenti della volontà di dimettersi.

Da ultimo, appare opportuno dar conto della recente sentenza della Suprema Corte (8 marzo 2011 n. 5454) che sulla forma delle dimissioni ha fatto corretta applicazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il recesso volontario del lavoratore può essere desunto da dichiarazioni o comportamenti che, inequivocabilmente, manifestino l'intento di recedere dal rapporto, come nel caso in cui il prestatore si sia allontanato dal posto di lavoro e non si sia più presentato per diversi giorni (cfr ex plurimis n. 6604 del 2000); l'applicazione di tale principio non è esclusa dalla previsione di una disposizione contrattuale che, nel caso in esame, non prevede la forma scritta ad substantiam, dovendosi perciò intendere la presentazione di una disdetta scritta come un onere a carico del prestatore e non come un intrinseco requisito di validità del recesso.

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