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Collegato lavoro: da gennaio rientrano in vigore i termini di impugnazione.

07 Lug 2020

Dal 1° gennaio 2011 è completamente operativa la modifica apportata dal Collegato lavoro ai commi 1 e 2 dell’articolo 6 della legge 15/07/1966 n .604, temporaneamente sospesa da un emendamento inserito, subito dopo l’approvazione della riforma, nel “Milleproroghe” del febbraio 2011. Il nuovo intervento prevedeva, infatti, una modifica diretta al Collegato Lavoro, aggiungendo all’art. 32, dopo il comma 1, il seguente comma: ‹‹1bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all’art. 6, co. 1, della legge 15 luglio 1966 n. 604, come modificato dal comma 1 dal presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011››.

La norma risultava però alquanto criptica: non si comprendeva se la sospensione dovesse valere solo per l’impugnazione dei licenziamenti individuali ovvero anche per gli altri casi interessati dal Collegato lavoro.

Da più parti si è ritenuto, in maniera favorevole al lavoratore, che detto articolo avrebbe di fatto sospeso ogni termine decadenziale per tutte le fattispecie innanzi richiamate (e quindi anche al contratto a termine, cfr sentenza del tribunale Milano n. 3914 del 4 agosto 2011), mentre, secondo talune più rigide interpretazioni il fatto che il detto art. 1 bis facesse espresso richiamo alla sospensione dei termini di cui al comma 1 del predetto articolo, avrebbe dovuto far escludere l´operatività della sospensione per tutte le ipotesi previste ai commi 3 e 4 dell´art. 32 (sentenza del tribunale id Milano n. 4404 del 29 settembre 2011).

Così, già da oggi (salvo ripensamenti), ferma restando l’impugnazione tradizionale del licenziamento entro il termine decadenziale di 60 giorni (con qualsiasi atto scritto, anche estragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore), l’impugnazione stessa diviene inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di 270 giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale.

Inoltre, il nuovo termine di decadenza si applica anche alle controversie aventi a oggetto una delle indian boobs bollywoodseguenti materie:

− recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto;
− trasferimento del lavoratore;
− azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro (il termine di decadenza decorre dalla scadenza del contratto).
− cessione di contratto di lavoro nell'ambito di un trasferimento di azienda;
− controversie in materia di somministrazione irregolare, distacco o appalto illecito.

Da ultimo, va ricordato - anche se questa materia non era oggetto di sospensione - che secondo l'art. 32 il datore di lavoro, in caso di conversione giudiziale di un contratto a termine, dovrà pagare un risarcimento del danno, per i periodi intercorsi tra la fine del rapporto e la sentenza, di importo variabile tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604. Questi importi sono ridotti della metà, nel caso in cui il datore di lavoro abbia stipulato contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine.

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