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I contratti di solidarietà difensivi a sostegno del reddito

07 Lug 2020

La crisi che ha colpito negli ultimi tempi la nostra economia ha portato alla luce questioni mai risolte, tra cui la necessità di riformare il sistema degli ammortizzatori sociali, caratterizzati da una normativa notevolmente frammentaria, obsoleta e poco uniforme rispetto alle varie tipologie di rapporti di lavoro presenti nel nostro ordinamento. Per questo, con un susseguirsi di circolari e note interpretative si è cercato di rendere alcuni strumenti di sostegno del reddito sempre più rispondenti alle reali esigenze aziendali e dei lavoratori. Inoltre, sono stati ‘‘rispolverati’’ e alcuni ammortizzatori, attraverso il ripristino dei contratti di solidarietà e con la nuova Cig in ‘‘deroga’’.

Il presente approfondimento, si rivolge, in particolare, nei confronti dei contratti di solidarietà difensivi cosiddetti del tipo ‘‘B’’, che sono stati largamente utilizzati per far fronte all’attuale crisi economica.

L’art 1 della legge n. 863/1984 prevede la possibilità di stipulare contratti collettivi aziendali con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che stabiliscano una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale, anche attraverso un suo più razionale impiego. Possono farvi ricorso tutte le imprese che rientrino nel campo di applicazione della CIGS : sono perciò ammesse, in via generale, le aziende che abbiano impiegato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente. Accanto alla figura del contratto di solidarietà di cui alla legge n. 863/1984 (di tipo “A”), l’art. 5 della legge n. 236/1996 ha introdotto nell’ordinamento una nuova tipologia di contratto di solidarietà difensivo (di tipo “B”) che, a differenza della prima fattispecie, consente alle imprese non rientranti nel campo di applicazione del trattamento CIGS – oltre a quelle artigiane, alberghiere e termali –di:

-evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di mobilità di cui all’art. 24 della l. 223/1991,

-oppure evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.

Rispetto al tipo “A” tali ipotesi, la cui percorribilità è stata prorogata sino al 31 dicembre 2011, si differenziano non solo per presupposti e procedura, ma anche in ordine ai benefici che ne derivano

Sul punto, con una precedente nota il Ministero del lavoro (prot. 14/22114 del 2009) commentando l’ultimo intervento del legislatore (art. 7 ter, comma 9 lettera d) della legge n. 33/2009, cui si è integrato il testo originale del comma 5 dell’art. 5 della L. 236/1993), aveva già, peraltro, precisato come fosse possibile la stipulazione di contratti di solidarietà anche al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo,estendendo così la platea dei possibili fruitori di tale strumento di ammortizzazione sociale e garantendo la possibilità di stipulare i CDS anche ad imprese con meno di sedici dipendenti, fino ad ora escluse non potendo attivare la procedura di mobilità di cui all’art. 24 della legge n. 223/1991”. In tal caso, le aziende dovranno allegare, al fine dell’esonero dall’apertura della procedura di mobilità, un accordo sindacale stipulato con le associazioni maggiormente rappresentative dal quale si evinca il ricorso alla solidarietà al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali il regime di solidarietà può essere applicato a tutti i lavoratori che hanno un rapporto di lavoro di tipo subordinato costituito in data antecedente sia alla procedura di mobilità sia al licenziamento plurimo per motivi oggettivi.

E’ inoltre possibile effettuare la riduzione oraria di lavoro anche nei confronti dei lavoratori assunti con un contratto di lavoro a termine, di inserimento e di apprendistato e in ogni caso non oltre il termine di scadenza dei suddetti contratti, mentre sono esclusi i lavoratori con qualifica dirigenziale.

Un altro aspetto molto importante, che dovrebbe essere specificato in dettaglio nel contratto, riguarda le modalità di ripartizione dell’orario di lavoro; in particolare è opportuno specificare se si tratta di una riduzione orizzontale oppure verticale ed ancora su base giornaliera, settimanale o mensile.

Tale considerazione emerge dalla necessità di stabilire a priori quali saranno le ore/giornate/settimane/mese lavorative del dipendente per poter applicare in modo corretto il regime di solidarietà oltreché quantificare esattamente il contributo. A seguito della riduzione oraria di lavoro i dipendenti soggetti al regime di solidarietà ricevono dal datore di lavoro un trattamento retributivo pari al le ore lavorate, mentreindian boobs bollywood per le ore «non lavorate» interverrà il contributo di solidarietà.


Alla luce delle osservazioni fin qui formulate, si possono trarre ora alcune conclusioni.

Fino al 31 dicembre 2011, con la stipula del CDS di tipo “B” viene corrisposto - in rate trimestrali per un periodo massimo di due anni - un contributo ripartito in parti uguali tra l’impresa e i lavoratori interessati pari alla metà del monte retributivo non dovuto a seguito della riduzione d’orario . Ai soli fini pensionistici si tiene conto, per il periodo della riduzione dell’intera retribuzione di riferimento (contribuzione figurativa).

L’erogazione del contributo è frutto di una procedura a formazione progressiva, che risulta abbastanza complessa e può essere riferita a due momenti, uno di natura sindacale, connesso al vero e proprio accordo, l’altro di natura amministrativa, scandito da quattro successive fasi:

-la presentazione dell’istanza;

-la verifica preventiva:

-l’ammissione al contributo di solidarietà;

-il controllo in sede ispettiva e l’erogazione del contributo.

Un ruolo di particolare rilevanza è quindi da attribuirsi all’accordo sindacale, che costituisce il presupposto indispensabile della procedura.

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