La legge di stabilità punta sul telelavoro
Nonostante la manovra economica sia ancora “in cantiere” è opportuno dare un primo sguardo agli interventi previsti dalla Legge di stabilità per l’anno finanziario 2012 (Legge 12 novembre 2011 n. 183) in materia di lavoro.
Tali misure, in parte ridimensionate dal nuovo contesto politico, sono tali da poter rivestire una certa importanza pratica: si pensi ad esempio al contratto di apprendistato e all’importanza che pornmobileesso può avere per i datori di lavoro, che rientrando nei limiti dell’agevolazione (organico pari od inferiore alle nove unità), possono ricorrere a tale strumento con uno sgravio totale dei relativi oneri previdenziali per un triennio. Ed ancora all’importanza che può rivestire l’estensione del contratto a tempo parziale.
Nell’ambito di una identificazione degli strumenti utili al rilancio dell’occupazione, l’art. 22, comma 5, della legge di stabilità punta sul telelavoro, che non è tanto un’autonoma tipologia contrattuale, quanto piuttosto una particolare modalità di svolgimento della prestazione, regolarmente resa al di fuori dei locali aziendali attraverso l’uso degli strumenti informatici. Si ricorda, per inciso, che nel settore privato la disciplina è rimandata ad un accordo interconfederale del 9 giugno 2004 che ha recepito l’accordo – quadro europeo del 16 luglio 2002, mentre nel settore pubblico è normato dal D.L.vo n. 70/2000. Alla contrattazione collettiva è inoltre affidata la possibilità di adeguare o integrare i principi ed i criteri definiti dall’Accordo.
Ebbene, il legislatore vuole ricordare ai datori di lavoro l’esistenza di questa modalità di svolgimento della prestazione (configurabile come attività di lavoro autonomo, parasubordinato, subordinato) che può risultare utile soprattutto per accogliere o reinserire nel mondo del lavoro categorie di lavoratori svantaggiati quali disabili o soggetti collocati in mobilità.
In sintesi, la legge di stabilità prevede diverse misure volte a facilitare e a promuovere il ricorso a questa forma di flessibilità del lavoro, attraverso:
- l’estensione dei benefici previsti dall’art. 9, comma 1, lettera a) della legge n. 53/2000, recante le modalità di finanziamento dei progetti e dei programmi finalizzati a consentire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro alle forme di telelavoro, anche nell’ipotesi di contratto a termine o reversibile. Tale normativa prevede già il telelavoro tra le forme di flessibilità finanziabili, ma ora si riconosce la piena compatibilità tra lavoro a termine e svolgimento del telelavoro, nonché la possibilità che il telelavoro possa essere attuato con modalità cosiddetta “reversibile” (con possibilità di ritorno all’attività lavorativa nei locali del datore di lavoro).
- la possibilità per i datori di lavoro obbligati a garantire l’inserimento al lavoro dei disabili (art. 3, comma 1, della legge n. 68/1999) di ottemperarvi anche mediante la modalità del telelavoro.
- la possibilità di assicurare il reinserimento al lavoratore in mobilità anche attraverso il ricorso ad attività lavorative svolte con modalità di telelavoro. In questo caso l’inclusione del telelavoro tra le ipotesi contemplate dalla norma svolge quella funzione di richiamo alla opportunità di lavoro che la legge prevede espressamente in considerazione quale presupposto per la possibile cancellazione dalle liste di mobilità in caso di rifiuto (art. 9 legge 223/91).









