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La Consulta: giusto l'indennizzo nei contratti a termine previsto dal collegato lavoro.

07 Lug 2020

- Come anzitempo rilevato, la disposizione di cui all’art. 32, comma 5 e ss. della legge 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro) - che come ben noto ha sensibilmente modificato l’appartato sanzionatorio conseguente alla dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro – ha, da subito, posto diversi problemi interpretativi ed applicativi.

Oggi, a diversi mesi di distanza, sembra potersi affermare che l’indennità risarcitoria dedotta dalla novella debba considerarsi come inclusiva di ogni altro risarcimento spettante al lavoratore, rimanendo salva la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.

Sulla querelle è recentemente intervenuta anche la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sui giudizi di legittimità costituzionale della menzionata disposizione, promossi dal Tribunale di Trani (con ordinanza del 20 dicembre 2010) dalla Corte di Cassazione (con ordinanza del 28 gennaio 2011). Con sentenza n. 303 del 9 novembre 2011 la Consulta ha così dichiarato la legittimità costituzionale dell'articolo 32, commi 5, 6 e 7 riguardo i limiti di indennizzo ivi dedotti (fra 2,5 e 12 mensilità), i cui termini andiamo di seguito a riassumere.

Secondo la Corte Costituzionale la norma scrutinata non si limita a forfetizzare il risarcimento del danno dovuto al lavoratore illegittimamente assunto a termine, ma assicura anzitutto a quest’ultimo l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con ciò integrando (e non sostituendo) la garanzia della conversione del contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Ma la stessa Consulta precisa che il danno forfetizzato dall’indennità in esame coprirebbe soltanto il periodo cosiddetto “intermedio”, quello, cioè, che corre dalla scadenza del termine fino alla sentenza che accerta la sua nullità e dichiara la conversione del rapporto e non quello eventualmente successivo.

Inoltre, precisa la Corte, “ il nuovo regime risarcitorio non ammette la detrazione dell’aliunde perceptum”, sicché l’indennità onnicomprensiva assumerebbe una chiara valenza sanzionatoria, essendo dovuta in ogni caso, anche nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia frattanto trovato un’altra occupazione.

In definitiva, la normativa risulterebbe, nell’insieme, “adeguata a realizzare un equilibrato componimento dei contrapposti interessi”: “al lavoratore assicura la conversione del contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, unitamente ad un’indennità che gli è dovuta sempre e comunque, senza necessità né dell’offerta della prestazione, né di oneri probatori di sorta, al datore di lavoro, per altro verso, riconosce la predeterminazione del risarcimento del danno dovuto per il periodo che intercorre dalla data d’interruzione del rapporto fino a quella dell’accertamento giudiziale del diritto del lavoratore al riconoscimento della durata indeterminata di esso”.

Inoltre, la garanzia economica in questione non risulterebbe né rigida, né uniforme. Infatti, la normativa in esame, anche attraverso il ricorso ai criteri indicati dall’art. 8 della legge n. 604 del 1966, consente di calibrare l’importo dell’indennità da liquidare in relazione alle peculiarità delle singole vicende, come la durata del contratto a tempo determinato (evocata dal criterio dell’anzianità lavorativa), la gravità della violazione e la tempestività della reazione del lavoratore (sussumibili sotto l’indicatore del comportamento dellepornmobile parti), lo sfruttamento di occasioni di lavoro (e di guadagno) altrimenti inattingibili in caso di prosecuzione del rapporto (riconducibile al parametro delle condizioni delle parti), nonché le stesse dimensioni dell’impresa (immediatamente misurabili attraverso il numero dei dipendenti)

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