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Risarcimento del datore di lavoro in caso di infortunio extra-lavorativo del lavoratore.

07 Lug 2020

- Un argomento interessante su quale vogliamo sommermarci, in quanto sempre di grande attualità, riguarda le conseguenze per il datore di lavoro dell’infortunio extra lavorativo occorso al proprio dipendente. Dopo un passato caratterizzato dall’opinione contraria della giurisprudenza si può oggi affermare, senza timore di smentite, l’esistenza in capo al datore di lavoro di un vero e proprio diritto ad ottenere dal terzo - responsabile dell’infortunio del lavoratore - il risarcimento del pregiudizio subito, rappresentato dal pagamento delle retribuzioni e dal versamento dei contributi in assenza di prestazione lavorativa.

La condotta del terzo, infatti, priva contestualmente il lavoratore della sua integrità fisica ed il datore di lavoro delle prestazioni lavorative che gli erano dovute in funzione della sinallagmaticità che caratterizza il rapporto di lavoro (attività lavorativa-retribuzione). L’illecito del terzo lede, quindi, il diritto di credito del datore anzi, a ben vedere, nel caso di invalidità temporanea del lavoratore quando questi abbia continuato a percepire la retribuzione, il vero danneggiato risulta essere il datore di lavoro costretto, per legge o per contratto, a continuare i pagamenti al lavoratore sebbene questi non sia in grado di espletare il proprio lavoro né di mettere a disposizione le proprie energie lavorative.

Da ciò consegue che il terzo responsabile delle lesioni personali in danno del lavoratore dipendente è tenuto a risarcire il danno direttamenteindian big boobs saari cagionato al datore di lavoro in conseguenza della mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative.

In ordine alla quantificazione del danno da risarcire si rileva che il valore economico della prestazione mancata non è dato esclusivamente dallo stipendio versato direttamente al dipendente bensì dal costo complessivo della prestazione, costo che nell’ambito del rapporto di lavoro è rappresentato anche dall’importo dei contributi previdenziali al cui versamento il datore non può sottrarsi.

In altre parole, come ribadito da ultimo dalla Suprema Corte (Cass. civ. del 9.02.2010, n.2844), il datore di lavoro può agire nei confronti del responsabile del sinistro che ha determinato l’infortunio del dipendete per ottenere il risarcimento dei danni subiti, corrispondenti all’importo delle retribuzioni erogate al lavoratore per il periodo di inabilità temporanea conseguente all’infortunio e di quanto versato a titolo di contributi previdenziali ed assicurativi in relazione alla posizione lavorativa dello stesso dipendente. Tanto in considerazione del fatto che tali esborsi costituiscono un danno che si ricollega con un nesso di causalità a detto infortunio e, come tale, deve essere risarcito dal terzo responsabile del fatto medesimo.

Da ultimo è bene evidenziare che l’azione risarcitoria dovrà essere azionata entro il termine prescrizionale che qualora il danno consegua ad un sinistro stradale, come avviene nella maggioranza dei casi, sarà di soli due anni ai sensi dell'art. 2947, comma 2, c.c..

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