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L’APPRENDISTATO: VERSO UN NUOVO RILANCIO

07 Lug 2020

- È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2011, il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167, con il quale è stato riformato il contratto di apprendistato (Testo unico sull’apprendistato), sulla base della delega contenuta nell'articolo 1, comma 30, della Legge n. 247 del 24 dicembre 2007 e nell’art. 46 della Legge n. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro). Il testo è stato emanato al termine di un iter procedimentale che ha visto coinvolte, a vario titolo, oltre alle Commissioni parlamentari a ciò deputate, le parti sociali e la conferenza Stato – Regioni. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 25 ottobre.

Semplificazione delle regole, centralità dei contratti collettivi (per il modello prefessionalizzante, v. infra), percorsi formativi costruiti su misura, revisione delle sanzioni: queste sono sommariamente le linee guida del nuovo intervento in materia, di cui cercheremo di sintetizzare i tratti essenziali.

Definizione - Il Testo unico definisce (art. 1, co. 1) l’apprendistato “un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (fa eccezione il settore delle c.d. “attività stagionali”, per le quali la contrattazione collettiva può prevedere contratti a tempo determinato) finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani”, dal quale si può recedere liberamente al termine del periodo di formazione e a cui si applicano delle regole speciali in materia di inquadramento e retribuzione (l’apprendista può essere sotto inquadrato di due livelli, la retribuzione può essere inferiore a quella ordinaria). Gli apprendisti (art. 7, comma 3) non rientrano nel computo dei limiti numerici previsti da leggi o contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative ed istituti (ad esempio, Legge n. 68/1999 per il collocamento dei disabili): l’eccezione deve essere prevista specificatamente dalla legge (ad esempio, art. 1, comma 1, della Legge n. 223/1991 per il computo della base di calcolo per intervento della CIGS) o dal contratto collettivo.

La formazione può seguire tre diversi modelli:

1) Apprendistato per la qualifica e per diploma professionale (art. 3): possono essere assunti con tale tipologia in tutti i settori per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione o per il diploma professionale i minori che abbiano compiuto i quindici anni e fino al compimento dei venticinque anni. La durata del contratto è stabilita sia in considerazione della qualifica che del diploma da conseguire: la componente formativa non può, in ogni caso superare il triennio o i quattro anni se il giovane deve conseguire un diploma professionale regionale. La regolamentazione è rimessa alle singole Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, al termine di un iter procedimentale cui concorrono, a vari livelli d’intervento, sia la conferenza Stato – Regionipornmobile.online che le parti sociali. Vi sono alcuni criteri uniformi da seguire tra i quali la previsione di un monte ore di formazione congruo ed il rinvio alla contrattazione di secondo livello per la determinazione, anche attraverso gli Enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione.

2) Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (art. 4). Questo tipo di contratto è previsto per i giovani nella fasci tra i 18 e 29 anni, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. La durata del periodo formativo, concordata in sede di pattuizione collettiva nazionale (per semplificarne la disciplina) va modulata sia in ragione dell’età che della qualifica da conseguire e per le aziende non artigiane non potrà superare i tre anni. La formazione è svolta sotto la responsabilità dell’azienda ed è integrata, nel limite delle risorse pubbliche destinate, dall’offerta formativa interna od esterna all’impresa, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base o trasversali per un monte ore complessivo di centoventi nel triennio, offerte e disciplinate dalla Regione o dalla Provincia Autonoma: per i contenuti occorre tenere conto dell’età del giovane , del titolo di studio e delle competenze già in suo possesso.

3) Apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 4). Tale tipologia, prevista per i giovani di età compresa tra 18 e 29 anni, è finalizzata al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari o di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca o la specializzazione tecnica superiore. Viene introdotta, altresì, la possibilità dell’apprendistato per i praticanti degli studi professionali, previa disciplina dei singoli regolamenti dei vari ordini. La regolamentazione è rimessa alle Regioni ed alle Province Autonome sulla base di accordi con le associazioni datoriali e dei lavoratori, le Università ed altri Enti ed istituzioni di studio e ricerca: in carenza, i singoli datori di lavoro e le loro associazioni possono stipular accordi con le Università , gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative e di ricerca, senza alcun onere per la finanza pubblica.

Regime sanzionatorio, modulato in ragione della gravità dell’illecito: il datore di lavoro (art. 7, comma 1) che non impartisce formazione (ovviamente, nel caso in cui la carenza della stessa sia a lui imputabile) è tenuto a pagare la differenza contributiva tra quanto già erogato e il livello che avrebbe dovuto raggiungere il lavoratore al termine della formazione, maggiorato del 100%. Se il periodo formativo non si è concluso l’ispettore del lavoro che ha riscontrato un inadempimento formativo, emette un provvedimento di disposizione ex art. 14 del D.L.vo n. 124/2004, assegnando un congruo periodo per l’ottemperanza; una serie di violazioni (art. 7, comma 2) delle disposizioni della contrattazione collettiva riferite ai principi enunciati dall’art. 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) tra le quali, ad esempio, la mancanza di forma scritta, il divieto di cottimo, o la carenza del “tutor”, sono punite in via amministrativa con una sanzione compresa tra 100 e 600 euro, per ogni singola violazione (in caso di recidiva l’importo è compreso, tra 300 e 1500 euro). È ammesso l’istituto della diffida ex art. 13 del D.L.vo n. 124/2004 (come modificato dall’art. 33 della Legge n. 183/2010) con il pagamento della sanzione in misura minima;

I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (art. 7, comma 4) con o senza indennità possono essere assunti (non c’è un limite massimo di età) con contratto di apprendistato finalizzato alla loro qualificazione o riqualificazione professionale. Per essi, a differenza della normativa generale che prevede un contributo per il periodo formativo pari al 10% (1,5% e 3% per i datori di lavoro che occupano fino a nove dipendenti),si applica il regime “agevolativo” speciale, previsto dagli articoli 8, comma 4 e 25, comma 9, della Legge n. 223/1991. Esso consiste nella contribuzione pari al 10% per un periodo di diciotto mesi e nel 50% dell’indennità di mobilità (se dovuta al lavoratore) per un massimo di dodici mesi.

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