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Certificati medici: l’addio al cartaceo

07 Lug 2020

Il 13 settembre 2011, alla scadenza del previsto periodo transitorio (durante il quale il datore di lavoro poteva richiedere ai lavoratori di continuare ad inviare all’azienda, con le modalità vigenti, la copia cartacea dell’attestazione di malattia), è diventato operativo il nuovo sistema di comunicazione online dei certificati medici. Questo nuovo sistema, che mira a consentire di monitorare le assenze dei dipendenti, trova applicazione per tutti i dipendenti, compresi quelle aziende in cui la malattia è interamente retribuita dal datore di lavoro e si applicata a tutti gli eventi morbosi indipendentemente dalla loro durata.

Con la circolare congiunta n. 4 del 18 marzo 2011 il Dipartimento della Funzione Pubblica e il Ministero del Lavoro hanno fornito le indicazioni operative per lavoratori dipendenti e datori di lavoro dei settori pubblico e privato al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 25 della legge n. 183/2010 (cc.dd. Collegato Lavoro) che, come noto, ha esteso la disciplina in materia di trasmissione per via telematica dei certificati di malattia, già prevista per i pubblici dipendenti, ai dipendenti dei datori di lavoro privati. Muovendo da questa linea interpretativa, la circolare descrive gli oneri e gli adempimenti del lavoratore e del datore di lavoro ai fini dell’attuazione delle nuove disposizioni, e le opportunità che dalle stesse discendono per i predetti soggetti.

I principali protagonisti del nuovo sistema sono i medici del servizio sanitario nazionale che dovranno necessariamente fare ricorso ai servizi informatici INPS e non potranno più utilizzare i certificati cartacei; per tutti i dipendenti del settore pubblico e privato, le attestazioni di malattia dovranno essere inviate online dal medico all’INPS e da qui giungeranno (o saranno consultabili online) sempre per via telematica ai datori di lavoro. I datori di lavoro non riceveranno più il certificato cartaceo dal lavoratore, ma potranno richiedere al dipendente il numero di protocollo identificativo del certificato. D’altro canto, il lavoratore può chiedere in aggiunta copia cartacea del certificato e dell’attestato di malattia, ovvero può chiedere al medico di inviare copia degli stessi documenti in formati “pdf” alla propria casella di posta elettronica certificata.

L’attestazione di malattia viene comunicata all’azienda dall’INPS:

- mediante accesso al sistema INPS tramite apposite credenziali che sono rese disponibili dallo stesso ente, come descritto nella circolare INPS n. 60 del 16 aprile 2010;

- mediante invio alla casella di posta elettronica certificata indicata dal datore di lavoro, come descritto nella circolare INPS n. 119 del 17 settembre 2010;

- tramite intermediario abilitato, come individuati dall’art. 1, commi 1 e 4 della legge 11 gennaio 1979 n. 12.

Dal punto di vista del lavoratore, la nuova procedure fa venir meno l’obbligo di consegna/invio del certificato medico all’Inps e al datore di lavoro, ferma restando la necessità di informare indian xxx fingeringtempestivamente l’azienda dell’assenza, nonché di comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato.

Con il numero di protocollo e codice fiscale, tutti i lavoratori potranno consultare, ed eventualmente stampare un proprio attestato di malattia. Inoltre, registrandosi preventivamente al sito dell’INPS, il lavoratore può prendere visione di tutti i propri certificati e relativi attestati di malattia, ovvero richiederne l’invio automatico alla propria PEC.

E’ cura del lavoratore fornire nel corso della visita al medico curante la propria tessera sanitaria, comunicando eventualmente l’indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza (o del domicilio abituale) in precedenza comunicato al proprio datore di lavoro.

Esistono tuttavia delle situazioni in cui, in deroga al nuovo sistema, continuano ad applicarsi le vecchie regole della consegna/invio per posta:

- certificati emessi da strutture di pronto soccorso;

- ricoveri ospedalieri;

- certificati emessi da medici specialisti privati (non convenzionati con il sistema sanitario nazionale);

- impossibilità da parte del medico pubblico di inviare online la comunicazione.

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