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Finanziaria 2010: Stop alle esenzioni per le cause di lavoro e previdenziali

07 Lug 2020

Finanziaria 2010: Stop alle esenzioni per le cause di lavoro e previdenziali
Come è noto (agli addetti ai lavori, giacché ai più la notizia è invece ancora sconosciuta) la manovra finanziaria correttiva, approvata con D.L. n. 98/2011(convertito con Legge n. 111/2011) ed in vigore dallo scorso 6 luglio 2011, introduce una serie di novità in materia di giustizia destinate a produrre effetti dirompenti sul sistema e non solo.

In particolare, per quanto attiene la materia che ci occupa, è stato introdotto dall’art. 37 del D.L. 98/2011 un criticabile balzello per cui le cause di lavoro e previdenziali (ma la riduzione riguarda anche: il processo esecutivo per consegna e rilascio ed i processi in materia di separazione personale dei coniugi) non sono più esenti da contributo unificato e da qualsiasi altra spesa e/o tassa come lo sono state, di fatto, per mezzo secolo.

Per intenderci, il contributo unificato di iscrizione a ruolo è quel particolare pagamento richiesto, per ciascun grado di giudizio, alla parte che per prima si costituisce, calcolato in base ai diversi scaglioni di valore della domanda, risultante da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell’atto introduttivo.

La gratuità nelle cause di lavoro, già prevista sin dalla legge 319/58 e successivamente confermata dalla legge 533/73, ha rappresentato un caposaldo del nostro stato di diritto, fotografando la situazione di parte debole del lavoratore che, secondo i dettami della nostra Costituzione, poteva, attraverso la gratuità dell’accesso alla giustizia, essere messa nelle condizioni di poter tutelare i propri diritti. In altre parole, il processo del lavoro era gratuito per entrambi i gradi di giudizio ed in Cassazione.

A partire dal 2008, sulla questione della isha bhabhi indian sexgratuità del processo del lavoro si sono susseguiti tutta una serie di interventi legislativi principalmente caratterizzati dalla assoluta confusione nella tecnica normativa del nostro legislatore, ma che in ogni caso mirava a rendere, sotto il profilo del pagamento del contributo unificato, il processo del lavoro uniforme agli altri tipi di contenzioso civile.

Già con la legge finanziaria relativa al 2010 (L. 191/2009) era stato introdotto il pagamento di un contributo unificato anche per i processi di lavoro, seppur limitatamente ai giudizi di Cassazione.

Ora, con l'entrata in vigore del Decreto Legge 98/2011, tutto il sistema viene riformato ed ogni controversia di lavoro (dal primo al secondo grado, come in Cassazione) é assoggettata al versamento di un contributo unificato, diversificato secondo il reddito del lavoratore e secondo il valore della causa, a patto che la parte ricorrente abbia un reddito IRPEF superiore a 31.884,48 euro (così come stabilito dalla citata manovra in sede di conversione).

Si tratta di una modifica epocale, perché comporterebbe una riduzione drastica del contenzioso, non essendo i lavoratori, già preoccupati dal rischio della soccombenza per le spese di giudizio, in grado di affrontare esborsi prima ancora di affrontare la causa.

Questo il quadro normativo di riferimento, ma non sono mancate già le prime accese opposizioni da parte degli operatori del settore, non resta che attendere gli sviluppi.

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