Collocamento obbligatorio dei disabili ed aziende in crisi: Sospensione degli obblighi occupazionali
 Lo spunto di riflessione sul tema della sospensione degli obblighi occupazionali
  verso i disabili - che la persistente crisi, con il ricorso continuo agli ammortizzatori
  sociali, fa ritenere oggi di particolare importanza - ci viene offerto da una
  recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. civ, sez. lav., 16 maggio
  2011, n. 10731), vertente su una delle ipotesi previste dalla legge in materia
  (procedura di mobilità v. infra).
Il nostro intervento non può, quindi, che partire dal dettato normativo fissato nell’art. 3, comma 5, della legge n. 68/1999, che qui di seguito andremo, sinteticamente, ad analizzare.
Finalità - Promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato (art. 1, comma 1)
Soggetti obbligati - I datori di lavoro privati, compresi gli studi professionali, che occupano almeno 15 dipendenti sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette (art. 3, comma 1).
Casi di sospensione -Gli obblighi di assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie protette sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli artt. 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall’art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dunque, che versino in stato di cassa integrazione guadagni straordinaria (anche nelle more di procedure concorsuali) ovvero abbiano stipulato contratti di solidarietà; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale.
Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo successivo di 12 mesi in cui permane il diritto di precedenza all’assunzione (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 3, comma 5).
In sostanza il Legislatore del ‘99, ha previsto tre ipotesi di «sospensione legale» degli avviamenti obbligatori, ben distinte tra loro.
Trattamento integrativo salariale straordinario -La prima ipotesi di sospensione degli obblighi occupazionali riguarda le imprese che versano in stato di difficoltà e che hanno richiesto l’intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per ristrutturazione, riconversione o crisi aziendale (art. 1 della legge n. 223/1991) o che si trovano in una situazione prossima alla “decozione”, perché soggette a procedure concorsuali (art. 3 della legge n. 223/1991).
Afferma la norma che gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi convenuti, in proporzione all’attività effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale.
L’Amministrazione del lavoro, peraltro, rispondendo all’Associazione Bancaria Italiana con l’interpello n. 38 del 12 settembre 2008 (atto a valutare se anche le imprese bancarie che ricorrono a tale fondo possano fruire della sospensione dei predetti obblighi occupazionali), ha fornito una interpretazione “estensiva” sui soggetti rientranti nel campo di applicazione di tale istituto affermando che l’art. 2, comma 28, della legge n. 662/1996, la cui piena applicazione si è avuta con il D.M. 28 aprile 2000, n. 157, che riguarda le aziende del credito che hanno adottato il fondo di solidarietà del settore, presenta, per analogia, tutti i requisiti previsti dall’intervento straordinario di integrazione salariale che sospende l’applicazione della normativa sull’avviamento dei disabili.
Pertanto anche in assenza di esplicite previsioni normative per il settore creditizio, è possibile ritenere che le imprese che ricorrono all’intervento del Fondo di cui all’ art. 2, comma 28, della L. n. 662/1996 per situazioni di crisi, ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, hanno diritto alla sospensione degli obblighi occupazionali nei limiti di quanto previsto dall’ art. 3 della L. n. 68/1999.
Contratto di solidarietà difensivo - La seconda ipotesi, che è del tutto analoga sia per quel che riguarda la riduzione di orario che l’ambito provinciale, concerne i c.d. “contratti di solidarietà difensiva” stipulati per riduzioni di orario dirette ad evitare, in tutto od in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale (art. 1 della legge n. 863/1984). Essa trova, altresì, applicazione nei confronti di tutte quelle altre imprese che pur non rientrando nell’ambito di applicazione della disposizione appena citata, riducono l’orario per evitare i licenziamenti collettivi (art. 5 della legge n. 236/1993).
Procedura collettiva di riduzione del personale - La terza ipotesi di sospensione degli obblighi occupazionali è, per gli effetti che ne conseguono, completamente diversa dalle due precedenti perché sono più lunghi i tempi di ripresa degli adempimenti occupazionali (nelle prime due ipotesi sono di sessanta giorni dal momento in cui è venuta meno la causa “impediente”) e perché, non è ravvisabile (cosa importante per quelle imprese che operano in più territori del Paese) l’ambito provinciale di riferimento, come da ultimo ribadito nella menzionata sentenza.
Usando una formulazione leggermente diversa da quella adoperata nell’art. 4 della legge n. 223/1991, il Legislatore ha affermato che “gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991 e successive modificazioni e, nel caso in cui si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all’assunzione previsto dall’art. 8, comma 1, della stessa legge”.
Afferma l’art. 3 della legge n. 68/1999 che gli avviamenti sono sospesi per tutta la durata della procedura di mobilità. Ciò significa che nel momento in cui la stessa si apre con la comunicazione di rito alle organizzazioni sindacali e territoriali circa l’intenzione dell’impresa di procedere ad almeno cinque risoluzioni del rapporto di lavoro, motivate da esigenze di natura tecnica, produttiva ed organizzativa (i contenuti della stessa sono ampiamente riportati al comma 3 dell’art. 4 della legge n. 223/1991) è opportuno portare a conoscenza dei servizi provinciali del collocamento dei disabili l’inizio dell’iter procedimentale.
Il “blocco” degli avviamenti è ex lege per tutta la durata della procedura (a prescindere da come si concluda): essa è di quarantacinque giorni per la c.d. “fase sindacale” e di ulteriori trenta giorni per la c.d. “fase amministrativa”.
E’ appena il caso di ricordare (cosa importante per l’argomento che si sta trattando) che se il numero dei lavoratori interessati è inferiore a dieci, la durata della procedura nelle due fasi sopra evidenziate è ridotta della metà (rispettivamente, ventitre e quindici giorni).
Nel momento in cui viene meno la situazione che ha determinato la sospensione degli obblighi occupazionali il datore di lavoro ha l’onere di presentare, come nelle altre due ipotesi (“solidarietà difensiva” e CIGS), richiesta delle unità carenti ai servizi provinciali per il collocamento dei disabili interessati: ciò va fatto pornmobile.onlinenei sessanta giorni successivi (art. 9, comma 1, della legge n. 223/1991), pena, in caso di mancato invio, l’applicazione delle sole sanzioni amministrative previste dall’art. 15, comma 4 ( peraltro possibile oggetto di diffida ex art. 13 del D. L.vo n. 124/2004), se ad esempio, alla scadenza “canonica” del 31 gennaio l’azienda ha già inviato il prospetto informativo, pur con l’indicazione del diritto alla sospensione degli “invii” per la presenza della causa “esimente”.
Procedura - Ai fini della fruizione dell’istituto della sospensione dagli obblighi di assunzione, il datore di lavoro privato presenta apposita comunicazione al competente servizio provinciale, corredata da documentazione idonea a dimostrare la sussistenza di una delle condizioni sopra elencate, allegando il relativo provvedimento amministrativo che riconosce tale condizione.
La sospensione opera per un periodo pari alla durata dei trattamenti e cessa contestualmente al termine del trattamento che giustifica la sospensione stessa. Entro 60 giorni da tale data, il datore di lavoro presenta la richiesta di avviamento dei lavoratori da assumere.
In attesa dell’emanazione del provvedimento che ammette l’impresa a uno dei trattamenti menzionati, il datore di lavoro interessato presenta domanda al servizio provinciale competente ai fini della concessione della sospensione temporanea degli obblighi. Il servizio, valutata la situazione dell’impresa, può concedere la sospensione con provvedimento di autorizzazione per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta.









