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Unicom interviene sulla gara Amsa.

21 Set 2005

Unicom interviene sulla gara Amsa.Amsa - Azienda Milanese Servizi Ambientali ha recentemente pubblicato l'appalto concorso n. 63/2005 per l'ideazione, lo sviluppo e la realizzazione di una campagna di comunicazione esterna che prevede alcuni requisiti di partecipazione discriminanti in quanto oggettivamente poco corretti e non in linea con le disposizioni legislative per le Gare Pubbliche.In data 15 Settembre u.s. il Presidente di Unicom Lorenzo Strona, nell'interesse delle proprie Associate e dell'intero comparto, ha inviato alla Presidenza di Amsa la lettera che qui riportiamo.Unicom, Unione Nazionale Imprese di Comunicazione, che riunisce oltre 250 imprese sul territorio nazionale, interviene nell'interesse delle proprie associate in relazione al bando di gara dell'appalto concorso di cui in oggetto.Nel bando si precisa che la domanda di partecipazione deve, tra l'altro, contenere l'elenco degli eventuali servizi analoghi a quelli oggetto di appalto, svolti per le aziende erogatrici di servizi pubblici locali e l'indicazione del ricavo netto degli ultimi tre anni (2002, 2003 e 2004).Tali informazioni sono normalmente richieste per la partecipazione a gare di appalto di pubblici servizi, ma non corretto appare che all'elenco degli eventuali servizi analoghi prestati vengono assegnati 30 dei 100 punti disponibili, mentre al ricavo netto vengono assegnati 20 punti.Ciò significa che, pur non essendo una delle condizioni di ammissione alla gara lo svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto di appalto, l'entità del punteggio assegnato per questa voce è tale da precludere ad imprese di comunicazione, anche assai valide, ma con esperienze diverse, la partecipazione.Inoltre, l'art. 14 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 prevede che la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti possa essere fornita mediante l'elenco dei servizi prestati negli ultimi tre anni a favore genericamente di destinatari pubblici o privati, senza che sia necessario circoscrivere l'indicazione ai soli servizi analoghi resi nei confronti di destinatari particolari. Cosa che, invece, avviene nel bando relativo all'appalto in oggetto, dove si specifica che l'elenco dei servizi resi deve riguardare "le Aziende erogatrici di servizi pubblici locali".Non si deve dimenticare che il concorrente può provare le proprie capacità tecniche anche in modi diversi rispetto all'indicazione dello svolgimento di servizi prestati. L'art. 14 del D.Lgs. n. 157/1995 prevede ben sette modalità di dimostrazione di tale capacità.Non molto dissimili considerazioni valgono anche per i requisiti reddituali dei partecipanti, il cui elevato punteggio di riferimento esclude che agenzie pubblicitarie, magari piccole di dimensioni, ma di grande capacità creativa possano competere.L'attribuzione di così grande parte del punteggio alle voci sopra indicate crea un'ingiustificata disparità di trattamento tra le imprese di comunicazione.Vi invitiamo a prendere in esame le osservazioni di cui sopra e a tenerle in considerazione, sia ai fini di una modifica del bando in oggetto, sia in occasione di futuri affidamenti di incarichi.

Di Lorenzo Strona
CEO, Business Communication Advisory di Lorenzo Strona & Partners srl
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