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(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso di oggi, giovedì 5 febbraio, del Superenalotto. Centrati invece dieci '5' che vincono ciascuno 18.371,53 euro. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 116,6 milioni di euro. Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L'entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima: - con 2 numeri indovinati, si vincono orientativamente 5 euro; - con 3 numeri indovinati, si vincono orientativamente 25 euro; - con 4 numeri indovinati, si vincono orientativamente 300 euro; - con 5 numeri indovinati, si vincono orientativamente 32mila euro; - con 5 numeri indovinati + 1 si vincono orientativamente 620mila euro. La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell'eventuale vincita. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro. L'opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi. La giocata minima della schedina è 1 colonna che con Superstar costa quindi 1,5 euro. Se si giocano più colonne basta moltiplicare il numero delle colonne per 1,5 per sapere quanto costa complessivamente la giocata. Come posso verificare se ho vinto? E' possibile verificare eventuali vincite attraverso l'App del SuperEnalotto. Per controllare eventuali schedine giocate in passato e non verificate, è disponibile on line un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni. La combinazione vincente del concorso di oggi del Superenalotto: 6, 8, 26, 27, 57, 90. Numero Jolly: 41. Numero SuperStar: 30.
(Adnkronos) - Il presidente dell’Istituto nazionale tributaristi (Int), Riccardo Alemanno, dopo l’audizione dei giorni scorsi in Commissione Giustizia della Camera sulla riforma dell’ordinamento della professione di dottore commercialista ed esperto contabile ed aver in quella occasione dichiarato che sarebbe stata prodotta una memoria, soprattutto alla luce di alcune affermazioni fatte da altri auditi, ieri, tramite la propria segreteria, ha inviato una memoria che verte soprattutto sulla giurisprudenza e sulla figura professionale del tributarista ai sensi della Legge 4/2013 e di altre norme di legge. Alemanno apre la memoria con una affermazione, già evidenziata in audizione: “La riforma dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile AC 2628, riguarda i professionisti di cui alla legge n.4/2013 ed in particolare i tributaristi, poiché ogni revisione o nuova emanazione di leggi riguardanti categorie e funzioni professionali devono salvaguardare, le peculiarità e il libero esercizio delle professioni esistenti”. E la delega oggetto di discussione lo indica in modo puntuale. Dopo alcuni passaggi sulle norme UE in tema di professioni e sul fatto che, come indicato nella relazione introduttiva al ddl 2628: “Il legislatore delegato non sarà chiamato ad attribuire ai dottori commercialisti e agli esperti contabili nuove competenze professionali, bensì a censire le attività professionali già previste in altre disposizioni di legge”, il presidente dell’Int scrive: “Non si possono ignorare riferimenti giurisprudenziali citati in audizione in modo parziale” e si apre un’analisi su sentenze della Corte Costituzionale, della Cassazione e del Consiglio di Stato. Corte Costituzionale, sentenza n. 144 del 2024, ha dichiarato non fondate le questioni di illegittimità costituzionale dell’art. 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 sollevate sul rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi, (visto di conformità peraltro non di esclusiva delle professioni ordinistiche, potendo, sempre ai sensi del D.Lgs. 241/97, essere apposto anche dai tributaristi iscritti nel Ruolo dei periti esperti in tributi al 30/9/93). Una richiesta improvvida di illegittimità costituzionale della parte ricorrente, che l’Int non ha mai condiviso, tanto meno nell’ipotesi di una equiparazione ordini ed associazioni ex lege 4/2013. Quindi non una sentenza sul libero esercizio di attività professionali, ma una specifica singola norma, poiché il libero esercizio di attività non riservata era già stato oggetto di sentenza della Corte Costituzionale del 12-27 dicembre 1996 N. 418: al di fuori delle attività comportanti prestazioni che possono essere fornite solo da soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione (iscrizione o abilitazione prevista per legge come condizione di esercizio), per tutte le altre attività di professione intellettuale o per tutte le altre prestazioni di assistenza o consulenza (che non si risolvono in un'attività di professione protetta ed attribuita in via esclusiva, quale l'assistenza in giudizio), vige il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione. Corte di Cassazione, sezione II civile, ordinanza 7 febbraio 2024, n. 3495 che ha condannato per abuso di professione una società commerciale che esercitava attività in ambito fiscale, contabile e assistenziale, ha ribadito le indicazioni di altre sentenze della stessa Cassazione anche a Sezioni Unite, evidenziando come la previsione di condanna per abuso di professione e titolo si concretizzi quando il soggetto che opera nel settore contabile tributario non espliciti sempre in tutte le comunicazioni con i terzi indicazioni tali da non creare confusione tra le varie figure professionali del settore ordinistico e di quello associativo. Pertanto chi svolga attività professionale in ambito contabile dovrà sempre rendere chiare e visibili indicazioni quali: l’attività svolta, i riferimenti legislativi alla sua attività professionale e quelli alle abilitazioni normative, nonché eventuale iscrizione ad associazione professionale di cui alla legge 4/2013 iscritta nell’elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, autorizzata a rilasciare l’attestato di qualità e di qualificazione professionale ai propri iscritti, come nel caso dell’Istituto nazionale tributaristi. Una sentenza che ricalca perfettamente quanto i tributaristi Int attuano da sempre, ancor prima della Legge 4/2013 e delle indicazioni della Cassazione, stigmatizzando ogni forma di abusivismo. Per quanto poi riguarda la coesistenza di ordini ed associazioni professionali ex lege 4/2013, senza paventare alcuna equiparazione, si richiama la sentenza del Consiglio di Stato 9408/2024 pubblicata il 22 novembre 2024, che ha ribadito come sia legittimo un sistema professionale fatto di ordini e di libere associazioni e che tale quadro è coerente con il principio della concorrenza. Alemanno aggiunge un passaggio sulle attività tipiche che rientrano nell’alveo di quelle libere e fornendo un breve accenno alla peculiarità dell’attività professionale di tributarista: "In conclusione si chiede che la riforma, pur comprendendo l’esigenza di innovazione l’ordinamento della categoria interessata, mantenga il principio in essa espresso, cioè nessuna nuova funzione o attività riservata, nessun tentativo di rendere esclusive le attività tipiche, che possono essere svolte anche dal contribuente o da un suo incaricato di fiducia". "Ciò - precisa - a tutela della concorrenza, del mercato, dei contribuenti e dei tributaristi associativi ex lege 4/2013 che svolgono legittimamente attività professionali libere e non soggette a riserva, come la consulenza fiscale, contabile e amministrativa, ma lo fanno anche in virtù di precise norme legislative, come quelle relative alle funzioni di intermediario fiscale abilitato, di assistenza e rappresentanza del contribuente presso l’amministrazione finanziaria o in caso di verifiche e accertamenti, di Ctu e di periti presso il tribunale quali ausiliari del giudice, di perizie, che rappresentano solo alcune funzioni di legge a mero titolo esemplificativo. Tributaristi associativi qualificati, indicati dal Legislatore come soggetti che devono svolgere verifiche ai sensi delle norme antiriciclaggio della clientela e che sono soggetti, per legge, all’aggiornamento professionale, al possesso di adeguata polizza di r. c. professionale verso terzi, a specifiche norme deontologiche". E ancora: "Tributaristi associativi qualificati, non solo soggetti al controllo e alle sanzioni da parte dell’associazione di appartenenza riconosciuta dal Mimit o inserita con decreto del Ministero della Giustizia nelle associazioni rappresentative a livello nazionale, come nel caso dell’Istituto nazionale tributaristi, ma anche al controllo e alle sanzioni ai sensi del Codice del consumo, come richiamato dalla Legge 4/2013. Tributaristi associativi qualificati, che versano, con sistema contributivo, dal 1996 i loro contributi previdenziali alla gestione separata Inps, a cui hanno obbligo di iscrizione tutti i professionisti non dotati di cassa previdenziale privata. Tributaristi associativi qualificati, che sono donne e uomini che lavorano e danno lavoro e chiedono di poterlo fare nel rispetto delle leggi e delle altre professioni, ma chiedono al contempo rispetto". Alemanno sulle motivazioni della memoria dichiara: “Vorrei solo chiarezza sulle norme e sulla giurisprudenza, senza penalizzare o demonizzare nessuno, si sono anche limitate, nella memoria, le indicazioni sulle peculiarità della professione di tributarista ex lege 4/2013, le norme, i regolamenti della nostra professione al di là del libero esercizio delle attività professionali libere, sarebbe una mole di informazioni che potrebbero essere oggetto di un libro, ma non certo di una memoria". "Così come - avverte - si sono limitati i riferimenti al ruolo dell’Istituto nazionale tributaristi, non citando gli impegni istituzionali al tavolo ministeriale del Mimit sull’equo compenso o a quello sul lavoro autonomo del Ministero del Lavoro, sostenendo e implementando il lavoro di Confassociazioni, la nostra Confederazione di cui mi onoro di essere vice presidente vicario con delega alle professioni, il nostro ruolo di Referente stabile del comitato Ateco o, per citare quelli attualmente in corso quali l’ interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate per rinnovare ed implementare i protocolli d’intesa nazionali e regionali o la partecipazione alla commissione del Mef sugli Isa. Voglio essere chiaro, difendiamo i nostri diritti, ma nel massimo rispetto dei nostri doveri, chi sostiene il contrario è in malafede negando l’evoluzione normativa del settore professionale economico-contabile”.
(Adnkronos) - Il riciclo in Europa ha assunto una dimensione industriale piena: impianti operativi, investimenti stabili, flussi di materiali in crescita. Dai rifiuti, attraverso selezione e trattamento, escono materiali che possono rientrare nei cicli produttivi come input, se rispettano requisiti tecnici e normativi tali da consentire l’uscita dallo status di rifiuto. Sono le materie prime seconde. La filiera continua a funzionare e gli obiettivi restano formalmente alla portata, ma il passaggio decisivo non avviene negli impianti, avviene sul mercato. Le materie prime seconde aumentano, mentre la domanda industriale che dovrebbe assorbirle resta discontinua e sensibile alle oscillazioni di prezzo e di contesto. È uno squilibrio economico e competitivo che, quando si manifesta, risale la filiera, comprime i margini del riciclo, mette sotto stress la selezione e finisce per riflettersi anche sulle raccolte. La plastica è oggi il punto più esposto, ma il segnale riguarda l’intero sistema europeo. Le differenze tra materiali sono il fattore che determina se la materia prima seconda riesce a comportarsi come un vero prodotto industriale oppure resta un flusso esposto a continue instabilità. Le analisi dell’Agenzia Europea dell’Ambiente descrivono un mercato europeo che procede a velocità diverse. Alluminio, carta e vetro rappresentano le filiere più solide, grazie a standard consolidati, qualità prevedibile e una domanda industriale che non dipende solo dalla convenienza del momento. In questi casi il confronto con le materie prime vergini resta sostenibile anche nelle fasi meno favorevoli del ciclo economico. Il quadro cambia quando si guarda ad altri materiali. Plastica, legno e rifiuti organici continuano a muoversi in mercati più fragili, di dimensioni ridotte rispetto a quelli delle materie prime vergini e fortemente esposti a variabili esterne. La volatilità dei prezzi, le incertezze legate alla qualifica di cessazione della qualifica di rifiuto (il cosiddetto ‘End of Waste’, ovvero il passaggio che consente a un materiale recuperato di essere commercializzato come prodotto) e la mancanza di standard tecnici pienamente armonizzati rendono questi flussi meno appetibili per l’industria. I numeri aiutano a inquadrare il problema: gli indicatori di Eurostat collocano il tasso medio di utilizzo di materie prime seconde nell’Unione Europea intorno al 22%. Poco più di un quinto dei materiali reimmessi nell’economia proviene quindi da fonti secondarie, mentre la maggior parte continua ad arrivare da estrazione o importazioni. Anche nei Paesi con sistemi di raccolta e riciclo avanzati, la dipendenza dalle risorse primarie resta elevata. L’Italia, spesso indicata come riferimento per le performance di riciclo, continua a coprire dall’estero una quota rilevante del proprio fabbisogno complessivo di materie prime, prossima alla metà del totale. La Commissione europea richiama da tempo questo nodo nei documenti su economia circolare e sicurezza degli approvvigionamenti. La circolarità, in questa prospettiva, non è solo una questione ambientale, ma una leva industriale e strategica. Se il mercato delle materie prime seconde non diventa competitivo e prevedibile, la dipendenza dalle vergini resta strutturale e la circolarità rischia di fermarsi a monte della catena del valore. Nel settore della plastica lo scarto tra capacità di riciclo e capacità di assorbimento industriale è diventato evidente. La filiera europea ha investito, ha aumentato la produzione di polimeri riciclati, ha migliorato selezione e trattamento. Il mercato della trasformazione, però, non sta integrando le materie prime seconde in modo coerente con questi volumi. Ne deriva una crisi che si manifesta in sequenza: produzione in calo, impianti che riducono i turni o sospendono le attività, margini sempre più compressi. Il problema non è la disponibilità di rifiuti da riciclare, ma l’assenza di sbocchi stabili per i materiali già riciclati. Quando il riciclato non entra nei cicli produttivi, la pressione risale rapidamente a monte, mettendo in difficoltà l’equilibrio economico dell’intera filiera e aprendo tensioni che possono riflettersi anche sulle raccolte differenziate. Il contesto globale amplifica queste difficoltà. I rapporti di PlasticsEurope segnalano da anni una forte sovracapacità mondiale di polimeri, in particolare per le plastiche commodity utilizzate negli imballaggi. La pressione sui prezzi delle materie prime vergini rende il confronto sempre più complesso per chi produce riciclato in Europa, dove i costi energetici, ambientali e di conformità normativa sono più elevati. A questo si aggiungono le importazioni di materiali riciclati extra Ue e, soprattutto, di prodotti finiti e semilavorati realizzati con plastiche vergini o riciclate, proposti a condizioni economiche più vantaggiose rispetto agli equivalenti europei. In questo scenario, le materie prime seconde prodotte dal riciclo degli imballaggi in plastica faticano a competere sia con le vergini sia con il riciclato proveniente da Paesi terzi. La contrazione della domanda a valle si traduce in un accumulo di stock e in una crescente difficoltà a monetizzare gli investimenti effettuati lungo la filiera. Alla base delle criticità del mercato delle materie prime seconde c’è una domanda industriale che resta intermittente. In molti settori, l’utilizzo di materiali riciclati non è ancora pienamente integrato nei capitolati tecnici e continua a dipendere da condizioni di prezzo favorevoli. Quando queste vengono meno, la domanda si ritrae rapidamente. Il fenomeno è evidente anche nei materiali considerati più consolidati. Nel caso del PET riciclato, pur in presenza di obblighi di contenuto minimo in alcune applicazioni, i valori di cessione del rifiuto selezionato hanno registrato contrazioni significative, avvicinandosi ai livelli più bassi degli ultimi cinque anni. Un segnale che mette sotto pressione non solo la produzione di R-PET, ma l’intera catena che lo alimenta. Le difficoltà sono ancora più marcate per le poliolefine miste riciclate. La domanda interna, già strutturalmente debole, risente del rallentamento dei settori utilizzatori, in particolare dell’automotive. Anche laddove la cessione a riciclo viene sostenuta da contributi economici, trovare sbocchi resta complesso. In questi casi, il dibattito si sposta verso utilizzi alternativi al riciclo meccanico tradizionale. Studi dell’European Commission Joint Research Centre analizzano da tempo possibili applicazioni industriali per le frazioni più problematiche, dall’impiego come agenti riducenti in siderurgia all’utilizzo come materia di ingresso per processi di riciclo chimico (in cui il materiale viene scomposto e riutilizzato come base per nuove produzioni), fino al ruolo di additivi in conglomerati bituminosi o in specifiche formulazioni polimeriche. Opzioni tecnicamente praticabili, ma che richiedono investimenti, regole chiare e una domanda industriale disposta a impegnarsi nel medio periodo. In assenza di meccanismi in grado di garantire un assorbimento stabile delle materie prime seconde, il mercato resta esposto a oscillazioni ricorrenti. Quando queste si sommano a fasi di forte pressione competitiva internazionale, gli effetti si concentrano nei segmenti più fragili della filiera europea del riciclo.