ENTRA NEL NETWORK |
ENTRA NEL NETWORK |
(Adnkronos) - Il 2026 si aprirà con alcune importanti novità per milioni di automobilisti italiani, alcune positive, altre molto negative. Lo ricorda il Codacons, che calcola l'impatto delle nuove misure sulle tasche delle famiglie. La buona notizia riguarda le multe stradali. Il decreto Milleproroghe varato giovedì scorso dal governo ha infatti bloccato l'aggiornamento degli importi per le sanzioni stradali. Resta, così, invariato il valore delle multe che, in assenza di un intervento, a partire dal prossimo primo gennaio sarebbero salite di circa il 2%. Senza tale stop la multa per il divieto di sosta sarebbe passata da 42 a 43 euro, quella per l'accesso alle Ztl da 87 a 89 euro, il superamento dei limiti di velocità oltre i 60 km/h da 845 a 862 euro, il passaggio con semaforo rosso da 167 a 170 euro, il mancato uso delle cinture di sicurezza da 83 a 85 euro, quella per l'uso del cellulare alla guida da 250 a 255 euro, solo per fare qualche esempio. Si tratta del terzo blocco consecutivo dell'aggiornamento degli importi delle sanzioni stradali: la prima volta con la legge di bilancio per il 2023 il governo, in virtù della particolare situazione economica del Paese, scongiurò una stangata del 15,6% sulle multe, intervento prorogato poi anche per il 2025. L'ultimo incremento per le sanzioni risale al 2019, quando gli importi salirono del +2,2%, per poi scendere del -0,2% nel 2021 – ricorda il Codacons. Qui le brutte notizie riguardano i 16,6 milioni di italiani proprietari di autovetture, alimentate a gasolio. A partire dal prossimo 1° gennaio, infatti, scatterà il riallineamento delle accise voluto dal governo, con un aumento della tassazione pari a 4,05 centesimi di euro al litro per il Diesel che porterà nelle casse statali un incremento delle entrate pari a 552 milioni di euro nel 2026. Considerata anche l'Iva al 22%, un pieno di gasolio da 50 litri costerà quindi dal prossimo gennaio 2,47 euro in più rispetto ad oggi, con un maggior esborso su base annua, ipotizzando due pieni al mese, da +59,3 euro ad autovettura – calcola il Codacons – . Se si considera anche l’incremento da 1,5 centesimi scattato lo scorso maggio, il rincaro complessivo è pari a 3,38 euro a pieno, +81,1 euro all’anno. La manovra del governo prevede una analoga riduzione per l’accisa sulla benzina, ma il ribasso rischia di rimanere solo sulla carta: come già osservato a maggio, quando l’accisa è aumentata di 1,5 centesimi di euro il prezzo del gasolio alla pompa è immediatamente salito, mentre per la verde, pur in presenza di una riduzione dell’accisa da 1,5 centesimi, i ribassi sono stati minimi. A partire da gennaio si prevedono rincari anche per la spesa relativa all’Rc auto. Una delle misure contenute nell'emendamento omnibus al Ddl di bilancio, infatti, fa salire dal 2,5% al 12,5% l'aliquota per l’Rc auto relativa ai rischi di infortunio al conducente e rischio di assistenza stradale per i contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Una misura che dovrebbe portare nelle casse statali 115 milioni di euro nel prossimo anno, e che sarà scaricata sugli assicurati che stipulano tale tipologia di polizza, attraverso un incremento delle tariffe. I prezzi dell’Rc auto stanno registrando sensibili aumenti, al punto che rispetto al 2022 il costo medio di una polizza ha subito un rincaro complessivo del 17,5%, passando da una media di 353 euro di gennaio 2022 (dato Ivass) ai 415 euro del secondo trimestre del 2025, con un aumento di ben 62 euro a polizza, conclude il Codacons.
(Adnkronos) - Nel Festival del management, tenutosi quest'anno a Napoli, è stato ancora una volta posto l’accento sulla crescente esigenza da parte delle pmi italiane di accrescere le proprie competenze manageriali: il Temporary Management (TM) è stato da più parti indicato come uno strumento adatto a perseguire questo scopo, rappresentando un mezzo efficace per 'portare in casa' competenze di alto livello, per il tempo necessario e a costi variabili, in modo che alla fine di un progetto l’azienda sia in grado di fare le stesse cose meglio di prima o di farne di nuove. Prende spunto da queste considerazioni il crescente interesse da parte del legislatore di creare attraverso il costrutto normativo un terreno fertile per l’utilizzo dello strumento, come peraltro dimostrano alcuni buoni esempi del passato. Su questo Adnkronos/Labitalia ha intervistato l'esperto Maurizio Quarta, managing partner di Temporary Management & capital advisors e vp di Confassociazioni management, per capire come il legislatore ha affrontato questo problema. "Da diversi anni - afferma - i legislatori locali e nazionali hanno riconosciuto l’importanza di disporre di strumenti legislativi di supporto all’utilizzo del TM nelle pmi, quali elementi incentivanti e facilitanti di una conoscenza ed un apprezzamento del servizio in costante aumento. Ultimo e più recente 'prodotto' di questa linea di pensiero è la proposta di legge 2474, a firma di Letizia Giorgianni e altri, avente per oggetto 'Agevolazioni fiscali per l’assunzione di dirigenti temporanei e a progetto presso le piccole e medie imprese', attualmente in fase di lavorazione". Dal punto di vista delle formulazioni, il legislatore locale ha prodotto più e forse meglio di quello nazionale, sicuramente più vincolato da difficoltà di natura sostanzialmente politica. "Due - spiega - i punti chiavi affrontati in maniera diversa dai vari proponenti: da un lato i requisiti professionali del temporary manager (quali e come attestarli) e il suo legame con la figura del dirigente, dall’altro le modalità di finanziamento di un progetto. Il primo esempio di legge italiana che riconosce il TM e le società che lo forniscono è la legge n. 7193 del 12 novembre 1997 della Regione Umbria, cui va riconosciuto il merito di interpretarne nel giusto modo i principi (elevata seniority; interventi per innovazione e diversificazione, a livello di top management e funzionale; necessità di un progetto con obiettivi ben definiti; intervento anche attraverso società specializzate)". "Nel 2004 - ricorda - la Commissione Lavoro della Camera ha elaborato un disegno di legge (il 5421, definito Camo-Lettieri) che prevedeva agevolazioni fiscali per interventi nelle pmi. Il ddl partiva da corrette considerazioni sulla scarsa capacità competitiva delle imprese italiane, riconducibile alla struttura prevalente delle piccole imprese ed alla loro bassa capacità di finanziamento, alla quale si sommano le loro scarse capacità gestionali e la limitata presenza di manager in grado di organizzare e guidare l’azienda con metodo e coerenza". "La migliore articolazione fino ad oggi - assicura Maurizio Quarta - proviene dalla regione Friuli Venezia Giulia che, prima con il 'Documento strategico per il comparto manifatturiero' introduce il concetto di Temporary Management definendolo come la gestione di una o più attività aziendali da parte di manager professionisti, poi approva il 'Disegno di legge sullo sviluppo competitivo delle pmi', che, con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia del 4 marzo 2005, è diventato la legge n. 4, altresì nota come legge Bertossi dal nome del suo ispiratore. Finalità principale di questa legge è quella di superare i fattori tradizionali di debolezza competitiva, quali l’insufficienza dimensionale e i livelli di capitalizzazione, la scarsa apertura degli assetti di governo societario e l’inadeguatezza dei livelli di managerializzazione". "I destinatari degli incentivi - ricorda - sono le piccole e medie imprese, in qualsiasi forma costituite, singole ed associate, aventi sedi o almeno un’unità operativa nel territorio regionale, per l’utilizzo di manager a tempo che, a fronte di un business plan definito, le aiutino a gestire ad esempio, interventi crescita dimensionale (aggregazioni, fusioni e accordi interorganizzativi), processi di internazionalizzazione (creazione di reti commerciali all’estero, sviluppo strutturato di relazioni internazionali); razionalizzazione degli assetti gestionali e organizzativi; situazioni di successione generazionale, processi di ricapitalizzazione o di riordino degli assetti di governo societario anche attraverso l’apertura a terzi, fabbisogno manageriale temporaneo. In questa legge, infine, si presta molta attenzione al profilo del manager, alla valutazione della sua coerenza con il business plan, e alla sua capacità di trasferire competenze". "Nel 2010 - continua - Alessia Mosca, segretario della Commissione lavoro della Camera, e Giuliano Cazzola, vice presidente della stessa Commissione, hanno avviato un processo positivamente bipartisan per arrivare, in tempi anche rapidi, alla definizione di un testo di legge nazionale sul tema del Tman. Sono così nati, per motivi di opportunità politica, due disegni di legge sostanzialmente gemelli sulla materia: il primo, presentato da Alessia Mosca (ddl 3642 del 20 luglio 2010), il secondo, presentato da Giuliano Cazzola (ddl 3978 del 20 dicembre 2010). Le caratteristiche richieste al Tman: aver operato come dirigente per almeno dieci anni presso imprese con più di 10 dipendenti, per interventi di natura funzionale oppure almeno quindici anni presso imprese con più di 50 dipendenti, per interventi di natura gestionale complessiva. Tra i progetti ammissibili al finanziamento: crescita dimensionale dell’impresa; internazionalizzazione; razionalizzazione degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa; successione generazionale dell’impresa; processi di ricapitalizzazione o di riordino degli assetti di governo societario anche attraverso l’apertura a terzi; il trasferimento di know how e di competenze manageriali". In relazione alla nuova proposta di legge a firma Letizia Giorgianni, Quarta commenta: "L'incipit è inappuntabile: la proposta si propone, da una parte, di rafforzare la struttura organizzativa delle nostre pmi, dall’altra di creare un tessuto imprenditoriale favorevole all’affermazione di una nuova generazione di manager flessibili, dinamici e orientati al risultato. Nell’articolo 2, in sede definitoria, il dirigente temporaneo e a progetto è un professionista qualificato a cui sono attribuite, funzioni di amministrazione temporanea dell’intera azienda, di un suo ramo, di una specifica funzione o struttura ovvero di sviluppo e attuazione di un progetto determinato e delimitato nel tempo: a parte forse la necessità di chiarire per bene il legame con la figura del dirigente, sembra essere, in versione compatta, la definizione canonica del TM". "Un punto delicato di attenzione - avverte - emerge però nell’articolo 3 che pur parte dalla corretta premessa che il Temporary Manager deve avere una comprovata esperienza nella gestione aziendale. Scendendo nel dettaglio, si richiede infatti che il dirigente temporaneo e a progetto debba essere: a) un dottore commercialista, iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che abbia maturato un’esperienza professionale di almeno tre anni, anche non continuativi, nello svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso un’impresa, con almeno due incarichi nell’ultimo triennio in organi amministrativi o di controllo; b) un professionista in possesso del diploma di laurea magistrale in scienze economico-aziendali (classe LM-77), che non abbia superato il trentacinquesimo anno di età alla data della sua assunzione, e che abbia esercitato, anche in modo non continuativo, per un periodo complessivo non inferiore a tre anni, funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso un’impresa". "La formulazione della proposta di legge nella sua forma attuale -chiarisce - sembrerebbe molto restrittiva e limiterebbe in maniera rilevante il campo di applicazione. Abbiamo pertanto posto ad un panel di Tman e ad alcune associazioni manageriali la seguente domanda per mettere bene a fuoco il punto. Una pmi che utilizzi un direttore hr, un direttore industriale, un cfo o un dg (tutte casistiche reali), quindi un manager che non rientri nella fattispecie dell’articolo 3 ai punti a) e b), potrebbe o meno accedere ai benefici della futura legge? Apparentemente no, dato che i Tman impegnati in tutti questi casi non avrebbero i requisiti richiesti in quanto non dottori commercialisti, parliamo sempre e solo ovviamente manager di lungo corso, e in quanto tutti ben over 50 (ovvero con almeno 15 anni di esperienza nel ruolo, come richiesto dalla tipologia di problemi da gestire). La risposta è stata praticamente sempre la stessa: la stragrande maggioranza degli incarichi realizzati sul mercato oggi per le pmi non troverebbe spazio per essere finanziata con l’attuale proposta di legge". "Peraltro - fa notare - anche in sede di Commissione, è stato sollevato lo stesso problema, in quanto tale requisito 'appare incongruente alla luce della realtà socio-economica del Paese, nella quale i dirigenti che si occupano di risorse umane spesso hanno conseguito un titolo di studio in ambiti diversi dall’economia e dal commercio'. Sempre in sede di Commissione, ecco la relativa controobiezione: gli spazi finanziari prospettati dal provvedimento non sembrano consentire un consistente allargamento della platea dei soggetti tra cui le imprese potranno scegliere i temporary manager". "Dalle interviste informali effettuate - riferisce - abbiamo cercato di estrapolare i più significativi suggerimenti per il legislatore.In primis, l’aspettativa è che una legge nazionale sul TM abbia un campo di applicazione il più ampio possibile, per tenere in adeguato conto quello che realmente avviene sui mercati italiano e internazionali. A titolo di cronaca, la nostra indagine internazionale del 2022 evidenziava un’età media di 53 anni con almeno 3 anni di esperienza come Tman (oltre all’esperienza pregressa come manager permanent/dirigente). Di conseguenza, per poter comprendere il mercato del tm nelle pmi nella sua totalità, si chiede di inserire tra le figure professionali dell’articolo 3 anche le seguenti categorie: manager funzionali con significativa esperienza gestionale (almeno 15 anni come dirigente apicale nella specifica funzione); dg e ceo sempre con significativa esperienza gestionale (almeno 10 anni nel ruolo). "Un punto che - sottolinea Maurizio Quarta - per il legislatore è importante è la possibilità di poter esibire dei titoli a sostegno di una possibile richiesta: per quanto riguarda il ruolo di dirigente, si ratta di uno status contrattuale facilmente provabile. Per il ruolo di dg e ceo, di fatto un sottoinsieme del precedente, basterebbe produrre le dichiarazioni delle aziende presso le quali il manager ha avuto questi ruoli per alcune figure professionali. In alcuni casi, si potrebbe anche fare riferimento alle certificazioni messe in campo da alcune associazioni manageriali, esempio per le risorse umane (Aidp) e per finanza amministrazione e controllo (Andaf), caratterizzate dalla certificazione di terza parte indipendente e dalla conformità con le regolamentazioni nazionali e internazionali in materia (prassi Uni Pdr 104:2021 per Andaf e norma Uni11803:2021 per Aidp). Come pure per l’attestato di qualità e qualificazione professionale di leading network, associazione non ordinistica riconosciuta dal Mimit". "Una volta risolto questo non banale nodo interpretativo - aggiunge - da più parti si è anche discusso sull’opportunità o meno di utilizzare lo strumento del credito d’imposta rispetto a forme più dirette di finanziamento (come nel caso di alcune leggi regionali), rilievo fatto anche in Commissione: mentre dal punto di vista puramente operativo le pmi, specie le più piccole, gradirebbero una forma di finanziamento a fronte spesso di un capitale circolante limitato per far fronte ai costi, comunque rilevanti, di un progetto di TM, il legislatore nazionale, anche in passato, ha dovuto 'obtorto' collo optare per la soluzione del credito d’imposta data l’oggettiva difficoltà a trovare le coperture finanziarie necessarie nell’altro caso". "In sintesi, il credito d’imposta non sarà certamente ottimale, ma perlomeno garantisce che una proposta di legge non venga bloccata sul nascere. In sintesi, la proposta di legge attualmente in discussione contiene senza dubbio una serie di punti interessanti, che potrebbero essere ulteriormente valorizzati in un contesto applicativo più ampio", conclude.
(Adnkronos) - Soddisfazione da parte dell’industria italiana del Gnl rappresentata da Assogasliquidi-Federchimica per l’avvenuta pubblicazione oggi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, datato 24 ottobre, che definisce criteri di riparto del Fondo da 590 milioni di euro per la strategia di mobilità pesante sostenibile. Il decreto era molto atteso dal comparto perché stabilisce l'entità delle risorse destinate al rinnovo del parco veicolare per il settore dell’autotrasporto merci nel quinquennio 2027-2031. "Il raggiungimento di questo obiettivo è il risultato di un'intensa e proficua attività di sensibilizzazione e confronto tecnico portata avanti con determinazione anche dalla nostra associazione, in sinergia con le associazioni rappresentative Anfia e Anita" commenta Matteo Cimenti, Presidente di Assogasliquidi-Federchimica. "Esprimiamo vivo apprezzamento – sottolinea Cimenti – per l’operato del Ministro Salvini e delle competenti Direzioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il loro lavoro ha permesso di tradurre in realtà una visione strutturale del sostegno al settore dei trasporti". "Il decreto – aggiunge Costantino Amadei, Presidente del Gruppo Gnl di Assogasliquidi - rappresenta un tassello decisivo nell’opera di rappresentanza del settore del Gnl, attività che abbiamo avviato oltre dieci anni fa. L’adozione di una programmazione pluriennale e strutturale dei fondi risponde pienamente alle istanze presentate dall’Associazione a più riprese al decisore pubblico. Il provvedimento – continua Amadei - contribuirà in modo determinante alla ripresa sostanziale delle immatricolazioni di mezzi pesanti alimentati a Gnl e bioGnl, carburanti immediatamente disponibili e tecnologicamente maturi, decisivi per la politica energetica nazionale e per il conseguimento degli obiettivi europei di decarbonizzazione del trasporto pesante". Proprio per garantire che la misura sia indirizzata al rinnovo del parco a favore dei carburanti alternativi, in vista dei futuri passaggi normativi, Assogasliquidi richiama l’attenzione sulla necessità di prevedere, nei prossimi decreti attuativi, specifiche premialità per le imprese di autotrasporto che scelgono virtuosamente di investire nel rinnovo della flotta con mezzi alimentati a Gnl e bioGnl. "Siamo certi – conclude Amadei - che anche nella successiva fase attuativa non mancherà l’attenzione del Ministero dei Trasporti e del Governo tutto, verso le Imprese impegnate a investire nella crescita della disponibilità dei mezzi alimentati a Gnl e bioGnl e delle infrastrutture di stoccaggio e distribuzione di tali carburanti, una vera eccellenza industriale a livello internazionale".