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(Adnkronos) - Ancora maltempo sull'Italia, il quadro meteo rimane complesso e oggi, venerdì 6 febbraio, in due regioni è scattata l'allerta arancione. Sono 13 le regioni in allerta gialla a causa di pioggia abbondante e forti raffiche di vento. Un’ulteriore perturbazione atlantica, in arrivo dalle coste francesi sul Mediterraneo occidentale, interessa l’Emilia-Romagna e gran parte delle regioni centro-meridionali dell’Italia. Le previsioni fanno riferimento a pioggia diffusa con un aumento dell'intensità del vento proveniente da ovest. Per questo, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede pioggia, con temporali e rovesci, su Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Lazio. Il maltempo si allarga anche a Campania, Basilicata e Calabria, specie sui rispettivi settori tirrenici. Dalle prime ore della giornata, inoltre, previsto vento forte dai quadranti occidentali su Marche, Umbria, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con mareggiate lungo le coste. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi, venerdì 6 febbraio, allerta arancione su parte del Lazio e della Calabria, allerta gialla sulle restanti aree di Lazio e Calabria e poi su Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Umbria, Campania, Basilicata, alcuni settori della Sardegna, del Friuli Venezia-Giulia e gran parte dell’Emilia-Romagna.
(Adnkronos) - Il presidente dell’Istituto nazionale tributaristi (Int), Riccardo Alemanno, dopo l’audizione dei giorni scorsi in Commissione Giustizia della Camera sulla riforma dell’ordinamento della professione di dottore commercialista ed esperto contabile ed aver in quella occasione dichiarato che sarebbe stata prodotta una memoria, soprattutto alla luce di alcune affermazioni fatte da altri auditi, ieri, tramite la propria segreteria, ha inviato una memoria che verte soprattutto sulla giurisprudenza e sulla figura professionale del tributarista ai sensi della Legge 4/2013 e di altre norme di legge. Alemanno apre la memoria con una affermazione, già evidenziata in audizione: “La riforma dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile AC 2628, riguarda i professionisti di cui alla legge n.4/2013 ed in particolare i tributaristi, poiché ogni revisione o nuova emanazione di leggi riguardanti categorie e funzioni professionali devono salvaguardare, le peculiarità e il libero esercizio delle professioni esistenti”. E la delega oggetto di discussione lo indica in modo puntuale. Dopo alcuni passaggi sulle norme UE in tema di professioni e sul fatto che, come indicato nella relazione introduttiva al ddl 2628: “Il legislatore delegato non sarà chiamato ad attribuire ai dottori commercialisti e agli esperti contabili nuove competenze professionali, bensì a censire le attività professionali già previste in altre disposizioni di legge”, il presidente dell’Int scrive: “Non si possono ignorare riferimenti giurisprudenziali citati in audizione in modo parziale” e si apre un’analisi su sentenze della Corte Costituzionale, della Cassazione e del Consiglio di Stato. Corte Costituzionale, sentenza n. 144 del 2024, ha dichiarato non fondate le questioni di illegittimità costituzionale dell’art. 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 sollevate sul rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi, (visto di conformità peraltro non di esclusiva delle professioni ordinistiche, potendo, sempre ai sensi del D.Lgs. 241/97, essere apposto anche dai tributaristi iscritti nel Ruolo dei periti esperti in tributi al 30/9/93). Una richiesta improvvida di illegittimità costituzionale della parte ricorrente, che l’Int non ha mai condiviso, tanto meno nell’ipotesi di una equiparazione ordini ed associazioni ex lege 4/2013. Quindi non una sentenza sul libero esercizio di attività professionali, ma una specifica singola norma, poiché il libero esercizio di attività non riservata era già stato oggetto di sentenza della Corte Costituzionale del 12-27 dicembre 1996 N. 418: al di fuori delle attività comportanti prestazioni che possono essere fornite solo da soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione (iscrizione o abilitazione prevista per legge come condizione di esercizio), per tutte le altre attività di professione intellettuale o per tutte le altre prestazioni di assistenza o consulenza (che non si risolvono in un'attività di professione protetta ed attribuita in via esclusiva, quale l'assistenza in giudizio), vige il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione. Corte di Cassazione, sezione II civile, ordinanza 7 febbraio 2024, n. 3495 che ha condannato per abuso di professione una società commerciale che esercitava attività in ambito fiscale, contabile e assistenziale, ha ribadito le indicazioni di altre sentenze della stessa Cassazione anche a Sezioni Unite, evidenziando come la previsione di condanna per abuso di professione e titolo si concretizzi quando il soggetto che opera nel settore contabile tributario non espliciti sempre in tutte le comunicazioni con i terzi indicazioni tali da non creare confusione tra le varie figure professionali del settore ordinistico e di quello associativo. Pertanto chi svolga attività professionale in ambito contabile dovrà sempre rendere chiare e visibili indicazioni quali: l’attività svolta, i riferimenti legislativi alla sua attività professionale e quelli alle abilitazioni normative, nonché eventuale iscrizione ad associazione professionale di cui alla legge 4/2013 iscritta nell’elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, autorizzata a rilasciare l’attestato di qualità e di qualificazione professionale ai propri iscritti, come nel caso dell’Istituto nazionale tributaristi. Una sentenza che ricalca perfettamente quanto i tributaristi Int attuano da sempre, ancor prima della Legge 4/2013 e delle indicazioni della Cassazione, stigmatizzando ogni forma di abusivismo. Per quanto poi riguarda la coesistenza di ordini ed associazioni professionali ex lege 4/2013, senza paventare alcuna equiparazione, si richiama la sentenza del Consiglio di Stato 9408/2024 pubblicata il 22 novembre 2024, che ha ribadito come sia legittimo un sistema professionale fatto di ordini e di libere associazioni e che tale quadro è coerente con il principio della concorrenza. Alemanno aggiunge un passaggio sulle attività tipiche che rientrano nell’alveo di quelle libere e fornendo un breve accenno alla peculiarità dell’attività professionale di tributarista: "In conclusione si chiede che la riforma, pur comprendendo l’esigenza di innovazione l’ordinamento della categoria interessata, mantenga il principio in essa espresso, cioè nessuna nuova funzione o attività riservata, nessun tentativo di rendere esclusive le attività tipiche, che possono essere svolte anche dal contribuente o da un suo incaricato di fiducia". "Ciò - precisa - a tutela della concorrenza, del mercato, dei contribuenti e dei tributaristi associativi ex lege 4/2013 che svolgono legittimamente attività professionali libere e non soggette a riserva, come la consulenza fiscale, contabile e amministrativa, ma lo fanno anche in virtù di precise norme legislative, come quelle relative alle funzioni di intermediario fiscale abilitato, di assistenza e rappresentanza del contribuente presso l’amministrazione finanziaria o in caso di verifiche e accertamenti, di Ctu e di periti presso il tribunale quali ausiliari del giudice, di perizie, che rappresentano solo alcune funzioni di legge a mero titolo esemplificativo. Tributaristi associativi qualificati, indicati dal Legislatore come soggetti che devono svolgere verifiche ai sensi delle norme antiriciclaggio della clientela e che sono soggetti, per legge, all’aggiornamento professionale, al possesso di adeguata polizza di r. c. professionale verso terzi, a specifiche norme deontologiche". E ancora: "Tributaristi associativi qualificati, non solo soggetti al controllo e alle sanzioni da parte dell’associazione di appartenenza riconosciuta dal Mimit o inserita con decreto del Ministero della Giustizia nelle associazioni rappresentative a livello nazionale, come nel caso dell’Istituto nazionale tributaristi, ma anche al controllo e alle sanzioni ai sensi del Codice del consumo, come richiamato dalla Legge 4/2013. Tributaristi associativi qualificati, che versano, con sistema contributivo, dal 1996 i loro contributi previdenziali alla gestione separata Inps, a cui hanno obbligo di iscrizione tutti i professionisti non dotati di cassa previdenziale privata. Tributaristi associativi qualificati, che sono donne e uomini che lavorano e danno lavoro e chiedono di poterlo fare nel rispetto delle leggi e delle altre professioni, ma chiedono al contempo rispetto". Alemanno sulle motivazioni della memoria dichiara: “Vorrei solo chiarezza sulle norme e sulla giurisprudenza, senza penalizzare o demonizzare nessuno, si sono anche limitate, nella memoria, le indicazioni sulle peculiarità della professione di tributarista ex lege 4/2013, le norme, i regolamenti della nostra professione al di là del libero esercizio delle attività professionali libere, sarebbe una mole di informazioni che potrebbero essere oggetto di un libro, ma non certo di una memoria". "Così come - avverte - si sono limitati i riferimenti al ruolo dell’Istituto nazionale tributaristi, non citando gli impegni istituzionali al tavolo ministeriale del Mimit sull’equo compenso o a quello sul lavoro autonomo del Ministero del Lavoro, sostenendo e implementando il lavoro di Confassociazioni, la nostra Confederazione di cui mi onoro di essere vice presidente vicario con delega alle professioni, il nostro ruolo di Referente stabile del comitato Ateco o, per citare quelli attualmente in corso quali l’ interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate per rinnovare ed implementare i protocolli d’intesa nazionali e regionali o la partecipazione alla commissione del Mef sugli Isa. Voglio essere chiaro, difendiamo i nostri diritti, ma nel massimo rispetto dei nostri doveri, chi sostiene il contrario è in malafede negando l’evoluzione normativa del settore professionale economico-contabile”.
(Adnkronos) - Per giorni, Milano è stata lo scenario di un’apparizione futuristica e magnetica. Tra i quartieri iconici e i distretti dell’innovazione, un’auto leggendaria ha catturato l’attenzione di passanti e media, alimentando il sospetto che la città fosse stata scelta come set per un grande ritorno cinematografico. Oggi, il mistero si scioglie: nessuna produzione hollywoodiana, bensì un progetto di comunicazione internazionale firmato E.On. L’obiettivo? Raccontare la transizione energetica oltre i tecnicismi, elevandola a elemento cardine della cultura contemporanea e del tessuto urbano, mostrando il futuro della mobilità elettrica attraverso un simbolo che ha segnato l’immaginario di molte persone. E.On ha scelto un’icona assoluta del design e dell’innovazione trasformandola in un manifesto della mobilità elettrica e della flessibilità energetica. Non si tratta di una semplice revisione estetica, ma di un progetto di ingegneria reale: il team tecnico di E.On ha infatti integralmente convertito il veicolo alla trazione elettrica, vestendolo con l’iconico rosso del Gruppo. L’operazione vuole rendere concreta la transizione energetica, trasformandola in un’esperienza tangibile: un’iconica auto rossa brandizzata E.On percorre le strade di Milano, portando il tema fuori dagli ambiti specialistici. Così, l’energia diventa motore di una nuova narrazione collettiva, capace di unire memoria storica e visione del futuro. "Con questo progetto abbiamo voluto dimostrare che la transizione energetica non è un tema astratto o riservato agli addetti ai lavori, ma qualcosa che può entrare nell’immaginario collettivo e nelle strade delle nostre città. Trasformare un’icona del passato in un simbolo del futuro significa rendere il cambiamento e l'innovazione visibili, comprensibili e vicini alle persone", ha commentato Luca Conti, Ceo di E.ON Italia. "È lo stesso approccio con cui in E.On accompagniamo ogni giorno clienti, città e imprese verso un modello energetico più partecipativo, in cui ciascuno può diventare protagonista di un futuro elettrico, flessibile e già in movimento, integrando la mobilità elettrica come esperienza a 360 gradi: con ricarica pubblica e domestica e soluzioni smart che permettono ai clienti di ottimizzare consumi e risparmiare". Con una batteria capace di ricaricarsi rapidamente e un sistema ottimizzato per preservarne la durata, l’auto non è solo un mezzo di trasporto: grazie alla tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), può alimentare dispositivi esterni fino a 1,5 kW. Questo la trasforma in un accumulatore decentralizzato, aprendo la strada a scenari evoluti come il Vehicle-to-Home e il Vehicle-to-Grid, in cui i veicoli elettrici possono restituire energia alle abitazioni o alla rete, contribuendo alla stabilità del sistema elettrico. Il progetto racconta in modo concreto l’evoluzione del sistema energetico: da un modello centralizzato a uno decentralizzato, digitale e partecipativo, in cui i clienti diventano parte attiva della transizione. Se oggi i veicoli elettrici rappresentano prevalentemente una domanda per la rete, domani saranno in grado di modulare i consumi e restituire energia nei momenti di maggiore domanda, contribuendo alla creazione di un sistema energetico davvero flessibile. In questo scenario, la mobilità elettrica non è solo una questione di trasporti, ma una leva strategica per accompagnare la crescita delle fonti rinnovabili e rendere il sistema più efficiente e resiliente. E.On opera già in questa direzione attraverso soluzioni di smart charging, gestione intelligente dei consumi e piattaforme digitali che orchestrano abitazioni, veicoli e sistemi di accumulo. In Italia, il Gruppo è stato il primo a integrare la ricarica intelligente direttamente nella fornitura di energia elettrica. Con l’offerta E.On Luce Drive Smarty, i clienti possono programmare la ricarica dell’auto elettrica nelle fasce orarie più convenienti e gestire consumi domestici e mobilità da un’unica piattaforma digitale (maggiori informazioni disponibili a questo link). La transizione verso veicoli elettrici non riguarda solo la gestione domestica dei consumi: rappresenta un’opportunità per modulare la domanda e supportare la rete in modo intelligente, contribuendo alla creazione di un sistema energetico più efficiente e resiliente. In questo contesto, attraverso la sua controllata E.On Drive Infrastructure, E.On sta sviluppando una rete di hub di ricarica ultra-fast lungo i principali corridoi autostradali italiani, con l’obiettivo di raggiungere 18 aree di servizio e circa 104 punti di ricarica entro il 2026. Gli hub sono collocati in posizioni strategiche, studiati per garantire una customer experience ottimale e una ricarica rapida e semplice. Il progetto ha trovato il suo culmine il 2 febbraio a Milano, nella cornice delle Officine del Volo. La scelta della location non è stata casuale: in questo spazio di rigenerazione urbana, dove il passato industriale incontra il design contemporaneo, l’auto iconica ha svelato la sua nuova anima elettrica, dimostrando che il futuro della mobilità e dell’energia è già qui, the future is now. L’evento ha trasformato la suggestione dei giorni scorsi in una realtà tangibile, dimostrando che la transizione energetica non è una promessa lontana, ma una tecnologia già capace di alimentare il presente. Attraverso questo connubio tra memoria storica e avanguardia tecnica, E.On lancia un messaggio inequivocabile: il cambiamento del sistema energetico è un processo culturale già in atto, pronto a integrarsi nel quotidiano attraverso nuovi linguaggi che uniscono innovazione, emozione e visione urbana.