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(Adnkronos) - Si chiama 'Futuro Nazionale con Roberto Vannacci' il nuovo partito fondato dall'ex capo della Folgore, e poi vicesegretario della Lega. Così si legge nell'articolo 1 dello Statuto, registrato lo scorso sette febbraio, presso lo studio del notaio Marzio Villari di Serravezza. Statuto, in possesso dell'Adnkronos, composto da 56 articoli. Al primo punto (Art.1 Denominazione e finalità) Vannacci indica tra gli obiettivi del partito "la promozione della partecipazione popolare alla vita politica italiana, supportando idee e proposte volte a garantire la sicurezza interna ed esterna del Paese, la difesa dei confini, della famiglia naturale e della vita". Inoltre, si legge altri target sono "la qualità del lavoro, l'adeguatezza dei salari e delle condizioni di esercizio dell'attività di impresa, l'abbassamento della pressione fiscale, il miglioramento delle condizioni abitative e l'implementazione di una maggiore giustizia nei criteri dell'edilizia residenziale pubblica". Nello Statuto, in possesso dell'Adnkronos, del movimento politico 'Futuro Nazionale con Roberto Vannacci', ("con acronimo FNV", come si legge nell'art.2) l'ex generale rimanda alle "proprie radici fondamentali, facendone contenuto di azione e promozione politica". Da cui, viene spiegato discendono i valori, elencati a partire "dall'identità tradizionale italiana, radicata nel diritto romano, nel pensiero greco, nell'eroismo romano e cavalleresco e nella mirabile sintesi di questi operata dalla civiltà cristiana". Fnv poi rivendica "la cultura, la tradizione e la storia dei nostri popoli, nella quale gesta, figure e vicende da ricordare hanno contribuito alla definizione dell'identità delle comunità locali, dei campanili, delle regioni così come della comune appartenenza alla Nazione Italiana". Vannacci parla dell'Italia come "'Patria delle piccole patrie', di specificità che declinano in molteplici e differenti modi, di territorio in territorio, ciò che nei secoli ha fatto grande l'Italia davanti all'Europa e al mondo". Si sostiene, inoltre, la battaglia di "difesa non negoziabile della sanità, del lavoro, degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, delle forze armate, delle forze dell'ordine e della famiglia naturale, formata da un uomo e da una donna" e ancora "la lotta coraggiosa ai progetti di creazione del nuovo senso comune costruiti su ideologia gender, ideologia woke, cancel culture, immigrazionismo". Per il fondatore di Fnv bisogna schierarsi "a difesa a spada tratta delle radici dell'Italia e del popolo italiano, dei confini del territorio nazionale, della coesione valoriale e culturale come elemento imprescindibile di appartenenza alla cittadinanza, non potendo quest'ultima essere ridotta al mero rispetto formale delle leggi né, tantomeno, al corretto espletamento di procedure burocratiche". 'Futuro Nazionale con Roberto Vannacci'. Questa la dicitura esatta della creatura politica dell'ex generale della Folgore, in gergo tecnico si tratta di un'associazione senza scopo di lucro' con sede a Viareggio, in via San Martino, civico 232. Il nome dell'eurodeputato, raccontano, è un modo per tutelarsi nei confronti di chi un giorno possa accampare eventuali pretese sulla paternità dell'associazione con annesso simbolo. Il partito, si legge nello Statuto, si compone delle "seguenti categorie: associati ordinari (o effettivi); associati onorari; simpatizzanti". I 'soci fondatori' sono 4: per formalizzare la nascita del nuovo partito si sono presentati il 7 febbraio scorso, alle ore ''nove e minuti venti'' di mattina, nello studio di Marzio Villari, notaio in Seravezza, frazione di Querceta, in provincia di Lucca. Stiamo parlando di Roberto Vannacci naturalmente, del suo luogotenente, ora consigliere regionale in Toscana, Massimiliano Simoni, e dei due deputati Rossano Sasso ed Edoardo Ziello, che la scorsa settimana hanno lasciato la Lega. L'atto costitutivo del Movimento, di cui è in possesso l'Adnkronos, consta di 3 pagine, comprensive delle 'normative speciali'. La "quota di iscrizione dei 'soci aderenti' che entreranno a far parte dell'associazione durante il primo anno viene determinata in 100 euro'': pertanto il patrimonio iniziale ammonta a 400 euro. Le cariche sono così distribuite: Vannacci, ''presidente nazionale''; Simoni 'coordinatore nazionale'; Ziello 'responsabile organizzazione', nonché tesoriere, Annamaria Frigo, 'responsabile del tesseramento'. Di fatto il timone di Futuro nazionale è nelle mani di Vannacci, coadiuvato dal fedelissimo Simoni nel ruolo sostanzialmente di 'vice'. Un ruolo chiave viene riconosciuto a Ziello (che oltre a curare la macchina del partito, è custode delle casse e depositario del simbolo nelle competizioni elettorali) e a Frigo, che diventa la 'lady delle tessere'. All'articolo 3 viene, poi, confermato il simbolo, registrato lo scorso 24 gennaio presso l'ufficio brevetti della Ue. Si tratta di un "cerchio con doppia bordatura aventi filetto blu scuro esterno e interno con corona bianca interposta. All’interno su sfondo blu scuro sono riportate in alto nella parte centrale su due righe le parole 'FUTURO' e 'NAZIONALE' in caratteri maiuscoli bianchi". Svelato inoltre il logo centrale, che ad alcuni era apparso come una fiamma, ora definito "un nastro ondulato con i colori verde, bianco e rosso nelle tre bande curve orientate da sinistra verso destra con andamento ascendente". "Nella parte inferiore dell’emblema compare la scritta 'VANNACCI' in caratteri maiuscoli gialli". All'Art. 19 dello Statuto di Futuro nazionale si definisce il Congresso Nazionale, che viene convocato ogni tre anni per eleggere "il Presidente Nazionale e i membri dell’Esecutivo Nazionale". L'art. 20 definisce poteri e mandato del "Presidente Nazionale" (ruolo assunto dallo stesso Vannacci) che "dura in carica tre anni e viene eletto dal Congresso". "Egli coordina, rappresenta e dirige tutto il movimento politico in ogni contesto. In particolare, ha le seguenti prerogative: 1) Impartisce l’indirizzo politico; 2) Presiede e guida l’Esecutivo Nazionale; 3) Convoca il Congresso Nazionale; 4) Nomina il Coordinatore Nazionale; 5) Nomina il Responsabile Organizzativo Nazionale; 6) Nomina il Responsabile del Tesseramento Nazionale; 7) Nomina il Responsabile Amministrativo Nazionale; 8) Nomina il Responsabile Futuro Nazionale Giovani; 9) Nomina i componenti della Direzione Disciplinare Nazionale; 10) Adotta i provvedimenti di commissariamento per i Coordinamenti Regionali, comunicandolo all’Esecutivo Nazionale, nominando un Commissario Regionale tra gli iscritti". "Il mandato del Presidente Nazionale può interrompersi anticipatamente solo per dimissioni, impedimento permanente o approvazione di una mozione di sfiducia sottoscritta dai due terzi dei componenti dell’Esecutivo Nazionale che comporterebbe la nomina di un Commissario Nazionale reggente individuato dai componenti dell’Esecutivo Nazionale per l’indizione di un nuovo congresso entro il mese successivo all’approvazione della mozione", viene spiegato. "Il Presidente Nazionale è il solo autorizzato, in sede nazionale e locale, al deposito delle candidature e all’utilizzo del contrassegno elettorale", conclude l'art. 20. Art. 9 dello Statuto di Futuro nazionale riguarda il tema della "parità tra donna e uomo". "Futuro Nazionale con Roberto Vannacci - si legge - promuove l'obiettivo della parità tra i sessi negli organi interni e per le cariche elettive valutando esclusivamente il merito, la dedizione e la competenza". (Di Francesco Saita e Vittorio Amato)
(Adnkronos) - Il presidente dell’Istituto nazionale tributaristi (Int), Riccardo Alemanno, dopo l’audizione dei giorni scorsi in Commissione Giustizia della Camera sulla riforma dell’ordinamento della professione di dottore commercialista ed esperto contabile ed aver in quella occasione dichiarato che sarebbe stata prodotta una memoria, soprattutto alla luce di alcune affermazioni fatte da altri auditi, ieri, tramite la propria segreteria, ha inviato una memoria che verte soprattutto sulla giurisprudenza e sulla figura professionale del tributarista ai sensi della Legge 4/2013 e di altre norme di legge. Alemanno apre la memoria con una affermazione, già evidenziata in audizione: “La riforma dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile AC 2628, riguarda i professionisti di cui alla legge n.4/2013 ed in particolare i tributaristi, poiché ogni revisione o nuova emanazione di leggi riguardanti categorie e funzioni professionali devono salvaguardare, le peculiarità e il libero esercizio delle professioni esistenti”. E la delega oggetto di discussione lo indica in modo puntuale. Dopo alcuni passaggi sulle norme UE in tema di professioni e sul fatto che, come indicato nella relazione introduttiva al ddl 2628: “Il legislatore delegato non sarà chiamato ad attribuire ai dottori commercialisti e agli esperti contabili nuove competenze professionali, bensì a censire le attività professionali già previste in altre disposizioni di legge”, il presidente dell’Int scrive: “Non si possono ignorare riferimenti giurisprudenziali citati in audizione in modo parziale” e si apre un’analisi su sentenze della Corte Costituzionale, della Cassazione e del Consiglio di Stato. Corte Costituzionale, sentenza n. 144 del 2024, ha dichiarato non fondate le questioni di illegittimità costituzionale dell’art. 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 sollevate sul rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi, (visto di conformità peraltro non di esclusiva delle professioni ordinistiche, potendo, sempre ai sensi del D.Lgs. 241/97, essere apposto anche dai tributaristi iscritti nel Ruolo dei periti esperti in tributi al 30/9/93). Una richiesta improvvida di illegittimità costituzionale della parte ricorrente, che l’Int non ha mai condiviso, tanto meno nell’ipotesi di una equiparazione ordini ed associazioni ex lege 4/2013. Quindi non una sentenza sul libero esercizio di attività professionali, ma una specifica singola norma, poiché il libero esercizio di attività non riservata era già stato oggetto di sentenza della Corte Costituzionale del 12-27 dicembre 1996 N. 418: al di fuori delle attività comportanti prestazioni che possono essere fornite solo da soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione (iscrizione o abilitazione prevista per legge come condizione di esercizio), per tutte le altre attività di professione intellettuale o per tutte le altre prestazioni di assistenza o consulenza (che non si risolvono in un'attività di professione protetta ed attribuita in via esclusiva, quale l'assistenza in giudizio), vige il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione. Corte di Cassazione, sezione II civile, ordinanza 7 febbraio 2024, n. 3495 che ha condannato per abuso di professione una società commerciale che esercitava attività in ambito fiscale, contabile e assistenziale, ha ribadito le indicazioni di altre sentenze della stessa Cassazione anche a Sezioni Unite, evidenziando come la previsione di condanna per abuso di professione e titolo si concretizzi quando il soggetto che opera nel settore contabile tributario non espliciti sempre in tutte le comunicazioni con i terzi indicazioni tali da non creare confusione tra le varie figure professionali del settore ordinistico e di quello associativo. Pertanto chi svolga attività professionale in ambito contabile dovrà sempre rendere chiare e visibili indicazioni quali: l’attività svolta, i riferimenti legislativi alla sua attività professionale e quelli alle abilitazioni normative, nonché eventuale iscrizione ad associazione professionale di cui alla legge 4/2013 iscritta nell’elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, autorizzata a rilasciare l’attestato di qualità e di qualificazione professionale ai propri iscritti, come nel caso dell’Istituto nazionale tributaristi. Una sentenza che ricalca perfettamente quanto i tributaristi Int attuano da sempre, ancor prima della Legge 4/2013 e delle indicazioni della Cassazione, stigmatizzando ogni forma di abusivismo. Per quanto poi riguarda la coesistenza di ordini ed associazioni professionali ex lege 4/2013, senza paventare alcuna equiparazione, si richiama la sentenza del Consiglio di Stato 9408/2024 pubblicata il 22 novembre 2024, che ha ribadito come sia legittimo un sistema professionale fatto di ordini e di libere associazioni e che tale quadro è coerente con il principio della concorrenza. Alemanno aggiunge un passaggio sulle attività tipiche che rientrano nell’alveo di quelle libere e fornendo un breve accenno alla peculiarità dell’attività professionale di tributarista: "In conclusione si chiede che la riforma, pur comprendendo l’esigenza di innovazione l’ordinamento della categoria interessata, mantenga il principio in essa espresso, cioè nessuna nuova funzione o attività riservata, nessun tentativo di rendere esclusive le attività tipiche, che possono essere svolte anche dal contribuente o da un suo incaricato di fiducia". "Ciò - precisa - a tutela della concorrenza, del mercato, dei contribuenti e dei tributaristi associativi ex lege 4/2013 che svolgono legittimamente attività professionali libere e non soggette a riserva, come la consulenza fiscale, contabile e amministrativa, ma lo fanno anche in virtù di precise norme legislative, come quelle relative alle funzioni di intermediario fiscale abilitato, di assistenza e rappresentanza del contribuente presso l’amministrazione finanziaria o in caso di verifiche e accertamenti, di Ctu e di periti presso il tribunale quali ausiliari del giudice, di perizie, che rappresentano solo alcune funzioni di legge a mero titolo esemplificativo. Tributaristi associativi qualificati, indicati dal Legislatore come soggetti che devono svolgere verifiche ai sensi delle norme antiriciclaggio della clientela e che sono soggetti, per legge, all’aggiornamento professionale, al possesso di adeguata polizza di r. c. professionale verso terzi, a specifiche norme deontologiche". E ancora: "Tributaristi associativi qualificati, non solo soggetti al controllo e alle sanzioni da parte dell’associazione di appartenenza riconosciuta dal Mimit o inserita con decreto del Ministero della Giustizia nelle associazioni rappresentative a livello nazionale, come nel caso dell’Istituto nazionale tributaristi, ma anche al controllo e alle sanzioni ai sensi del Codice del consumo, come richiamato dalla Legge 4/2013. Tributaristi associativi qualificati, che versano, con sistema contributivo, dal 1996 i loro contributi previdenziali alla gestione separata Inps, a cui hanno obbligo di iscrizione tutti i professionisti non dotati di cassa previdenziale privata. Tributaristi associativi qualificati, che sono donne e uomini che lavorano e danno lavoro e chiedono di poterlo fare nel rispetto delle leggi e delle altre professioni, ma chiedono al contempo rispetto". Alemanno sulle motivazioni della memoria dichiara: “Vorrei solo chiarezza sulle norme e sulla giurisprudenza, senza penalizzare o demonizzare nessuno, si sono anche limitate, nella memoria, le indicazioni sulle peculiarità della professione di tributarista ex lege 4/2013, le norme, i regolamenti della nostra professione al di là del libero esercizio delle attività professionali libere, sarebbe una mole di informazioni che potrebbero essere oggetto di un libro, ma non certo di una memoria". "Così come - avverte - si sono limitati i riferimenti al ruolo dell’Istituto nazionale tributaristi, non citando gli impegni istituzionali al tavolo ministeriale del Mimit sull’equo compenso o a quello sul lavoro autonomo del Ministero del Lavoro, sostenendo e implementando il lavoro di Confassociazioni, la nostra Confederazione di cui mi onoro di essere vice presidente vicario con delega alle professioni, il nostro ruolo di Referente stabile del comitato Ateco o, per citare quelli attualmente in corso quali l’ interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate per rinnovare ed implementare i protocolli d’intesa nazionali e regionali o la partecipazione alla commissione del Mef sugli Isa. Voglio essere chiaro, difendiamo i nostri diritti, ma nel massimo rispetto dei nostri doveri, chi sostiene il contrario è in malafede negando l’evoluzione normativa del settore professionale economico-contabile”.
(Adnkronos) - "L’Italia è tra i paesi leader in alcune filiere, può guidare la nuova industrializzazione europea e rivendicare le proprie eccellenze". Lo dice Stefano Ciafani, presidente nazionale Legambiente, durante la presentazione dei risultati della terza edizione del progetto 'L’Italia in cantiere. Un Clean Industrial Deal Made in Italy' a Roma. “Abbiamo un problema su alcune filiere industriali storicamente deindustrializzate, come chimica e siderurgia, la cui crisi parte dagli anni ’90 e non è colpa del Green Deal europeo”, ha aggiunto Ciafani, sottolineando l’urgenza di azioni concrete. “Vogliamo fare in modo che il Clean Industrial Deal europeo possa vedere l’Italia protagonista, contribuendo alla nuova reindustrializzazione del Vecchio Continente”. Legambiente ha così presentato il Libro bianco con 30 proposte, frutto di un percorso di confronto con le imprese più innovative iniziato nel luglio 2025, “per orientare le politiche industriali verso sostenibilità, innovazione e occupazione green. Speriamo che le politiche industriali possano partire anche dalle nostre 30 proposte”.