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(Adnkronos) - La Roma si lascia alle spalle il ko di una settimana fa a Udine, batte 2-0 il Cagliari all'Olimpico davanti agli occhi di Francesco Totti, grazie alla doppietta di Malen e aggancia al 4° posto in classifica la Juventus a quota 46. I sardi restano invece fermi in 12/a posizione con 28 punti. I capitolini partono forte sin dai primi minuti. La prima occasione del match arriva al 6' con un colpo di testa di Ndicka, su una punizione di Pellegrini, che termina di poco a lato. Tre minuti dopo Malen sfiora il gol ma Rodriguez interviene all'ultimo e riesce a mandare la palla in angolo. Al quarto d'ora rischio per Caprile che sbaglia lo stop su retropassaggio di piede e si manda la palla verso la propria porta. Il portiere rossoblù è bravo a rimediare in extremis e, in scivolata, evita sulla linea un clamoroso autogoal. Al 17' Soulé si mette in proprio dalla destra, supera Obert e prova il sinistro a giro che sfiora il palo lontano. Al 25' la Roma sblocca la partita. Eccellente controllo orientato di Malen, che sfrutta l'assist di Mancini creando spazio fra sé e Dossena e batte Caprile con un pallonetto a incrociare. Al 36' altra grandissima giocata dell'attaccante olandese che scappa fin sul fondo sulla sinistra e, entrando in area prova un cross rasoterra che taglia tutta l'area senza trovare un compagno. Prima dell'intervallo cross di Pellegrini dalla destra, Ghilardi stacca bene di testa e conclude di poco fuori. Al 4' della ripresa Wesley prova l'imbucata per Malen, Zé Pedro legge in anticipo la traiettoria e salva. Al 9' Pellegrini recupera palla e sale sulla sinistra, prova a servire Malen in area ma la difesa del Cagliari chiude. Al 12' scocca l'ora di Zaragoza che fa il suo esordio con la maglia giallorossa, sostituendo Pellegrini. Un minuto dopo giallo a Mancini per un fallo di reazione su Mazzitelli. Poco dopo Pisacane toglie proprio Mazzitelli e inserisce Sulemana. Al 17' Marcenaro ammonisce Gaetano per un fallo su Malen. Un minuto dopo sugli sviluppi di un calcio d'angolo cross d'esterno di Zaragoza verso il secondo palo, Malen ci prova in mezza rovesciata ma colpisce male. Al 20' Malen raddoppia. Inserimento di Celik dalla destra che la mette rasoterra in mezzo, l'olandese arriva sul pallone e la mette dentro firmando la sua prima doppietta in Serie A. Al 23' serpentina in area di Soulé che riesce a liberarsi per il tiro, la sua conclusione di destro, però, non centra lo specchio della porta. Poco dopo Zaragoza mostra il suo repertorio: controllo, dribbling secco sull'avversario e conclusione: Caprile blocca. Al 28' doppio cambio per Pisacane: escono Kilicsoy ed Esposito , entrano Pavoletti e Idrissi. Alla mezz'ora errore in fase difensiva di Zaragoza che si fa scippare il pallone da Palestra. L'esterno del Cagliari arriva sul fondo e la mette dentro rasoterra, Svilar costretto a deviare in tuffo, poi Cristante allontana. Al 35' gran conclusione da fuori area di Sulemana che colpisce la parte superiore del montante a Svilar battuto. Al 38' ancora Cagliari vicino al gol: calcio di punizione di Gaetano, Dossena si distende in spaccata e di punta conclude di un soffio fuori. Poco dopo Gasperini inserisce El Aynaoui, Arena e Venturino al posto di Cristante, Soulé e Malen. Per Arena che domani compirà 17 anni è l'esordio in Serie A. Al 42' cross di Celik da destra e girata al volo di El Aynaoui dal limite dell'area, tiro centrale e Caprile blocca. Pisacane esaurisce i cambi togliendo Zé Pedro e Gaetano e inserendo Zappa e Trepy. Negli ultimi minuti del match la Roma controlla la partita senza concedere più nulla agli avversari fino al triplice fischio di Marcenaro.
(Adnkronos) - Il presidente dell’Istituto nazionale tributaristi (Int), Riccardo Alemanno, dopo l’audizione dei giorni scorsi in Commissione Giustizia della Camera sulla riforma dell’ordinamento della professione di dottore commercialista ed esperto contabile ed aver in quella occasione dichiarato che sarebbe stata prodotta una memoria, soprattutto alla luce di alcune affermazioni fatte da altri auditi, ieri, tramite la propria segreteria, ha inviato una memoria che verte soprattutto sulla giurisprudenza e sulla figura professionale del tributarista ai sensi della Legge 4/2013 e di altre norme di legge. Alemanno apre la memoria con una affermazione, già evidenziata in audizione: “La riforma dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile AC 2628, riguarda i professionisti di cui alla legge n.4/2013 ed in particolare i tributaristi, poiché ogni revisione o nuova emanazione di leggi riguardanti categorie e funzioni professionali devono salvaguardare, le peculiarità e il libero esercizio delle professioni esistenti”. E la delega oggetto di discussione lo indica in modo puntuale. Dopo alcuni passaggi sulle norme UE in tema di professioni e sul fatto che, come indicato nella relazione introduttiva al ddl 2628: “Il legislatore delegato non sarà chiamato ad attribuire ai dottori commercialisti e agli esperti contabili nuove competenze professionali, bensì a censire le attività professionali già previste in altre disposizioni di legge”, il presidente dell’Int scrive: “Non si possono ignorare riferimenti giurisprudenziali citati in audizione in modo parziale” e si apre un’analisi su sentenze della Corte Costituzionale, della Cassazione e del Consiglio di Stato. Corte Costituzionale, sentenza n. 144 del 2024, ha dichiarato non fondate le questioni di illegittimità costituzionale dell’art. 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 sollevate sul rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi, (visto di conformità peraltro non di esclusiva delle professioni ordinistiche, potendo, sempre ai sensi del D.Lgs. 241/97, essere apposto anche dai tributaristi iscritti nel Ruolo dei periti esperti in tributi al 30/9/93). Una richiesta improvvida di illegittimità costituzionale della parte ricorrente, che l’Int non ha mai condiviso, tanto meno nell’ipotesi di una equiparazione ordini ed associazioni ex lege 4/2013. Quindi non una sentenza sul libero esercizio di attività professionali, ma una specifica singola norma, poiché il libero esercizio di attività non riservata era già stato oggetto di sentenza della Corte Costituzionale del 12-27 dicembre 1996 N. 418: al di fuori delle attività comportanti prestazioni che possono essere fornite solo da soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione (iscrizione o abilitazione prevista per legge come condizione di esercizio), per tutte le altre attività di professione intellettuale o per tutte le altre prestazioni di assistenza o consulenza (che non si risolvono in un'attività di professione protetta ed attribuita in via esclusiva, quale l'assistenza in giudizio), vige il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione. Corte di Cassazione, sezione II civile, ordinanza 7 febbraio 2024, n. 3495 che ha condannato per abuso di professione una società commerciale che esercitava attività in ambito fiscale, contabile e assistenziale, ha ribadito le indicazioni di altre sentenze della stessa Cassazione anche a Sezioni Unite, evidenziando come la previsione di condanna per abuso di professione e titolo si concretizzi quando il soggetto che opera nel settore contabile tributario non espliciti sempre in tutte le comunicazioni con i terzi indicazioni tali da non creare confusione tra le varie figure professionali del settore ordinistico e di quello associativo. Pertanto chi svolga attività professionale in ambito contabile dovrà sempre rendere chiare e visibili indicazioni quali: l’attività svolta, i riferimenti legislativi alla sua attività professionale e quelli alle abilitazioni normative, nonché eventuale iscrizione ad associazione professionale di cui alla legge 4/2013 iscritta nell’elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, autorizzata a rilasciare l’attestato di qualità e di qualificazione professionale ai propri iscritti, come nel caso dell’Istituto nazionale tributaristi. Una sentenza che ricalca perfettamente quanto i tributaristi Int attuano da sempre, ancor prima della Legge 4/2013 e delle indicazioni della Cassazione, stigmatizzando ogni forma di abusivismo. Per quanto poi riguarda la coesistenza di ordini ed associazioni professionali ex lege 4/2013, senza paventare alcuna equiparazione, si richiama la sentenza del Consiglio di Stato 9408/2024 pubblicata il 22 novembre 2024, che ha ribadito come sia legittimo un sistema professionale fatto di ordini e di libere associazioni e che tale quadro è coerente con il principio della concorrenza. Alemanno aggiunge un passaggio sulle attività tipiche che rientrano nell’alveo di quelle libere e fornendo un breve accenno alla peculiarità dell’attività professionale di tributarista: "In conclusione si chiede che la riforma, pur comprendendo l’esigenza di innovazione l’ordinamento della categoria interessata, mantenga il principio in essa espresso, cioè nessuna nuova funzione o attività riservata, nessun tentativo di rendere esclusive le attività tipiche, che possono essere svolte anche dal contribuente o da un suo incaricato di fiducia". "Ciò - precisa - a tutela della concorrenza, del mercato, dei contribuenti e dei tributaristi associativi ex lege 4/2013 che svolgono legittimamente attività professionali libere e non soggette a riserva, come la consulenza fiscale, contabile e amministrativa, ma lo fanno anche in virtù di precise norme legislative, come quelle relative alle funzioni di intermediario fiscale abilitato, di assistenza e rappresentanza del contribuente presso l’amministrazione finanziaria o in caso di verifiche e accertamenti, di Ctu e di periti presso il tribunale quali ausiliari del giudice, di perizie, che rappresentano solo alcune funzioni di legge a mero titolo esemplificativo. Tributaristi associativi qualificati, indicati dal Legislatore come soggetti che devono svolgere verifiche ai sensi delle norme antiriciclaggio della clientela e che sono soggetti, per legge, all’aggiornamento professionale, al possesso di adeguata polizza di r. c. professionale verso terzi, a specifiche norme deontologiche". E ancora: "Tributaristi associativi qualificati, non solo soggetti al controllo e alle sanzioni da parte dell’associazione di appartenenza riconosciuta dal Mimit o inserita con decreto del Ministero della Giustizia nelle associazioni rappresentative a livello nazionale, come nel caso dell’Istituto nazionale tributaristi, ma anche al controllo e alle sanzioni ai sensi del Codice del consumo, come richiamato dalla Legge 4/2013. Tributaristi associativi qualificati, che versano, con sistema contributivo, dal 1996 i loro contributi previdenziali alla gestione separata Inps, a cui hanno obbligo di iscrizione tutti i professionisti non dotati di cassa previdenziale privata. Tributaristi associativi qualificati, che sono donne e uomini che lavorano e danno lavoro e chiedono di poterlo fare nel rispetto delle leggi e delle altre professioni, ma chiedono al contempo rispetto". Alemanno sulle motivazioni della memoria dichiara: “Vorrei solo chiarezza sulle norme e sulla giurisprudenza, senza penalizzare o demonizzare nessuno, si sono anche limitate, nella memoria, le indicazioni sulle peculiarità della professione di tributarista ex lege 4/2013, le norme, i regolamenti della nostra professione al di là del libero esercizio delle attività professionali libere, sarebbe una mole di informazioni che potrebbero essere oggetto di un libro, ma non certo di una memoria". "Così come - avverte - si sono limitati i riferimenti al ruolo dell’Istituto nazionale tributaristi, non citando gli impegni istituzionali al tavolo ministeriale del Mimit sull’equo compenso o a quello sul lavoro autonomo del Ministero del Lavoro, sostenendo e implementando il lavoro di Confassociazioni, la nostra Confederazione di cui mi onoro di essere vice presidente vicario con delega alle professioni, il nostro ruolo di Referente stabile del comitato Ateco o, per citare quelli attualmente in corso quali l’ interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate per rinnovare ed implementare i protocolli d’intesa nazionali e regionali o la partecipazione alla commissione del Mef sugli Isa. Voglio essere chiaro, difendiamo i nostri diritti, ma nel massimo rispetto dei nostri doveri, chi sostiene il contrario è in malafede negando l’evoluzione normativa del settore professionale economico-contabile”.
(Adnkronos) - "Estrarre l’ultima goccia di olio dalle emulsioni oleose è la nostra missione quotidiana. La Bottari si occupa prevalentemente dalla nascita della raccolta e trasporto e lo smaltimento degli oli usati.” Così Davide Bottari, amministratore delegato di Bottari S.r.l, ha descritto a Roma l’attività della sua azienda, intervenendo alla presentazione della terza edizione del progetto di Legambiente “L’Italia in cantiere. Un Clean Industrial Deal Made in Italy”. L’incontro ha messo in luce le best practice italiane nella transizione ecologica e il ruolo delle imprese nazionali nell’implementazione di un’industria più sostenibile, innovativa e competitiva. “Ogni anno l’azienda raccoglie circa 60.000 tonnellate di emulsioni oleose, miscugli complessi di acqua e olio a bassa concentrazione, dai quali riesce a estrarre circa 7.000 tonnellate di olio, destinato alla rigenerazione industriale. Questo processo consente di evitare lo smaltimento per termodistruzione o altre soluzioni ad alto impatto ambientale.” “Il nostro contributo al Clean Industrial Deal Made in Italy non è solo tecnologico, ma anche culturale”, spiega Bottari. “Partecipiamo ai cantieri della transizione ecologica perché rappresentiamo un esempio concreto di come l’industria possa operare in maniera sostenibile, senza compromettere la competitività. Tutto il nostro processo è rigorosamente Made in Italy, dal macchinario alle procedure operative. L’azienda fa parte del Gruppo Italium, interamente italiano, che coordina diverse attività di raccolta e rigenerazione di materiali industriali complessi.”