ENTRA NEL NETWORK |
ENTRA NEL NETWORK |
(Adnkronos) - Riprenderà a febbraio il processo nei confronti dei quattro 007 egiziani accusati della morte di Giulio Regeni, il ricercatore italiano rapito a Il Cairo il 25 gennaio 2016 e ritrovato senza vita il 3 febbraio successivo nelle vicinanze di una prigione dei servizi segreti egiziani, con evidenti segni di tortura. Dopo il deposito di oggi della sentenza della Consulta in merito al diritto della difesa e alla nomina dei consulenti dei difensori degli imputati, entro 10 giorni gli atti verranno restituiti ai giudici della Prima Corte d'Assise di Roma che fisserà l’udienza a febbraio durante la quale verrà affidato l'incarico per le consulenze. È attesa presumibilmente per aprile la requisitoria del procuratore aggiunto Sergio Colaiocco. La Corte costituzionale ha deciso che in casi particolari di processo penale, lo Stato debba anticipare il pagamento del consulente tecnico della difesa, anche se l'imputato è assente e non ha chiesto il gratuito patrocinio. Se un domani l'imputato dovesse invece farsi trovare, lo Stato potrà chiedere la restituzione dell'anticipo. Con la sentenza numero 12, depositata oggi, la Consulta ha quindi dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’articolo 24 della Costituzione, dell’articolo 225, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui - per la eccezionale ipotesi introdotta dalla sentenza della stessa Corte numero 192 del 2023 non prevede che l’onorario e le spese spettanti al consulente di parte nominato dal difensore d’ufficio sono anticipati dallo Stato, salvo il diritto di ripeterne gli importi nei confronti dell’imputato che si renda successivamente reperibile, e liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall’articolo 83 del testo unico delle spese di giustizia per l’ipotesi di ammissione al gratuito patrocinio. Tale eccezionale ipotesi è quella in cui si proceda in assenza per uno dei delitti previsti dall’articolo 1 della Convenzione di New York contro la tortura quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, sia impossibile avere la prova che questi, pur consapevole della pendenza del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo. Le questioni erano state sollevate dalla Corte d’assise di Roma nell’ambito del dibattimento apertosi per effetto della sentenza numero 192 del 2023, nel quale, nella perdurante assenza degli imputati, si procede contro gli ufficiali del servizio di sicurezza interno egiziano ai quali è contestato il sequestro, e quanto ad uno di essi, le lesioni personali e l’omicidio pluriaggravati del ricercatore italiano Giulio Regeni. Il Collegio aveva disposto una perizia avente ad oggetto la traduzione di un documento in lingua araba ritenuto rilevante ai fini del giudizio. I difensori d’ufficio degli imputati avevano chiesto di essere ammessi a nominare un consulente di parte a spese dello Stato, eccependo, nel contempo, l’illegittimità costituzionale della disciplina della consulenza tecnica nella parte in cui, nella speciale ipotesi di processo in assenza di cui si tratta, non prevede che le relative spese siano anticipate dallo Stato. La Consulta ha, anzitutto, ribadito la rilevanza costituzionale dell’ausilio delle conoscenze tecnico-scientifiche nel processo penale. Quando l’accertamento della responsabilità richieda specifiche competenze il consulente tecnico è 'parte integrante dell’ufficio di difesa', sicché ogni limitazione imposta alla possibilità, per lo stesso imputato, di valersi del suo contributo si risolve in una menomazione del diritto di difesa garantito dall’articolo 24 della Costituzione. Nella sentenza si sottolinea che tale esigenza di tutela non è ravvisabile nel processo in assenza, nel quale la rinuncia dell’imputato a presenziare al giudizio coinvolge tutti i suoi diritti partecipativi, ivi compreso quello di farsi assistere da un esperto. Diverso, però, è il caso, sopra descritto, esaminato dalla Corte, in cui si procede in assenza in quanto la chiamata in giudizio è stata resa impossibile dalla mancata cooperazione dello Stato di appartenenza dell’imputato. In tale eccezionale ipotesi, mancando una rinuncia dell’accusato a esercitare i diritti partecipativi nel processo a suo carico, il principio di effettività della difesa rende necessario compensare la restrizione di tutela che inevitabilmente si correla alla sua assenza, sollevando il difensore d’ufficio che necessiti di un ausilio tecnico dall’onere economico derivante dalla nomina di un consulente. Il rilevato vulnus costituzionale, osserva la sentenza, deve essere sanato con la introduzione di una ipotesi eccezionale di anticipazione erariale degli onorari e delle spese del consulente tecnico, salva la possibilità per lo stato di recuperare i relativi importi nei confronti degli imputati nel caso in cui divengano reperibili. Il dato normativo idoneo a colmare la rilevata lacuna è stato individuato nell’anticipazione erariale, salvo recupero, prevista in favore del difensore d’ufficio dell’imputato irreperibile dall’articolo 117, del testo unico spese di giustizia. “Siamo molto soddisfatti. La Corte ha dovuto prendere atto della posizione assunta da questi imputati in questo processo definito del tutto speciale anche della Corte di Assise di Roma nella propria ordinanza di rimessione. Più che fare giustizia con questa pronuncia la Corte ha, almeno in parte, restituito giustizia”. A dirlo all’Adnkronos l’avvocato Tranquillino Sarno, uno dei difensori dei quattro 007 imputati nel processo per il sequestro e l’omicidio di Giulio Regeni, dopo la decisione della Consulta di accogliere la questione di legittimità costituzionale relativa al diritto di difese e in particolare sul gratuito patrocinio per la nomina di consulenti tecnici.
(Adnkronos) - Il presidente dell’Istituto nazionale tributaristi (Int), Riccardo Alemanno, ha partecipato su invito del presidente della commissione Giustizia, Ciro Maschio, all’audizione nell’ambito dell’esame del Disegno di legge delega c. 2628 Governo, recante 'Delega al Governo per la riforma della disciplina dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile'. Alemanno ha ringraziato il presidente della commissione per l’invito e il Governo per avere inserito nel testo della delega un’espressa tutela della tutela dell’attività svolte dai professionisti ex lege 4/2013, quali i tributaristi. Il presidente dell’Int ha rimarcato alcuni passaggi della delega in particolare, oltre all’art. 2 lettera a che contiene la tutela dei professionisti associativi ai sensi della legge 4/2013, un passaggio della relazione introduttiva alla Delega: '...il Legislatore delegato non sarà chiamato ad attribuire ai dottori commercialisti e agli esperti contabili nuove competenze professionali, bensì a censire le attività professionali già previste in altre disposizioni di legge (ove sia eventualmente prevista anche la riserva di attività)...'. Un concetto che Alemanno ritiene, non solo assolutamente condivisibile per evitare l’attribuzione di nuove riserve lesive della concorrenza e dannose per i contribuenti, ma la cui enunciazione ed applicazione è resa obbligatoria dalle normative europee in tema di modifiche o nuove regolamentazioni delle professioni (Diretta Ue 2018/958) recepita nel nostro ordinamento con decreto legislativo n° 142/2020 e oggetto di raccomandazione da parte della Corte dei Conti Europea che ha stigmatizzato l’eccesso di attività professionali con funzioni riservate. “Non abbiamo mai posto in dubbio le attuali attività riservate ai dottori commercialisti e agli esperti contabili", dichiara Alemanno. "Infatti non siamo mai entrati -continua Alemanno- nel merito di funzioni collegabili ad istituti come l’adempimento collaborativo o la disciplina della crisi d’impresa per fare solo due esempi delle tante riserve già a favore delle predette professionalità, ma ribadiamo con forza che il tributarista qualificato svolge legittimamente attività professionali in quanto libere e non soggette a riserva, ma lo fa anche in virtù di precise norme legislative come quelle relative alle funzioni di intermediario fiscale abilitato o di assistenza e rappresentanza del contribuente presso l’ Amministrazione finanziaria o in caso di verifiche e accertamenti, nonché la previsione normativa che lo autorizza all’iscrizione nell’albo dei Ctu e dei periti presso il tribunale quale ausiliario del Giudice, anche in questo caso solo alcuni esempi a mero titolo esemplificativo". Il presidente dell’Int ha poi evidenziato come la tutela delle professioni ex lege 4/2013 sia stata inserita per la prima volta in una delega di riforma dell’ordinamento dell’attività di dottore commercialista ed esperto contabile, poiché promulgata successivamente ai precedenti testi ordinamentali di tali professioni, pertanto oggi è doverosa una specifica tutela delle attività svolte dal tributarista in quanto professionista associativo ai sensi della Legge 4/2013. Ciò anche alla luce della Sentenza del Consiglio di Stato n° 9408/2024 che ha decretato la legittimità di un sistema professionale fatto di Ordini e di associazioni e dichiarando tale quadro organizzativo in ambito professionale coerente con il principio della concorrenza. Alemanno ha poi concluso riservandosi di inviare alla Commissione una memoria già predisposta, ma che sarà rivista alla luce di quanto dichiarato da altri soggetti auditi, in cui evidenzierà aspetti delle sentenze di Cassazione e della Corte Costituzionale che indicano in modo inequivocabile quanto il tributarista debba comunicare per evidenziare il proprio status professionale evitando fraintendimenti o identificazioni con altri figure professionali e/o ribadiscono la legittimità del libero esercizio di attività professionali libere o per le quali siano state indicate in capo al tributarista abilitazioni da specifiche leggi dello Stato.
(Adnkronos) - “I sistemi di trattamento dell'acqua possono risolvere tutti i problemi legati all'eventuale inquinamento. I sistemi di trattamento al punto d'uso, cioè quelli installati al rubinetto, vengono utilizzati principalmente per migliorare le caratteristiche organolettiche dell'acqua. Tuttavia, grazie all'adozione di particolari elementi filtranti, come i carboni attivi, membrane o microfiltri, possono anche rimuovere eventuali sostanze indesiderabili. L'importante, in questi casi, è la manutenzione periodica che deve essere effettuata e affidarsi per l'acquisto e la manutenzione ad aziende qualificate e a personale adeguatamente formato”. Sono le parole di Giorgio Temporelli, esperto in normativa e tecnologie per il trattamento delle acque, al talk organizzato oggi a Milano da Culligan, ‘L’acqua del futuro è smart’. “Va sfatato il mito che l'acqua calcarea, cioè l'acqua dura, faccia venire i calcoli renali, che è il pensiero più diffuso. I calcoli renali sono formati essenzialmente da ossalato di calcio, che è prodotto dal metabolismo della persona, piuttosto che ingerito attraverso cibi e vegetali, mentre il calcare presente nell'acqua è carbonato di calcio e non c'entra nulla. Calcio e magnesio fanno bene alla salute umana - spiega l’esperto Temporelli - Diverso è , invece, l’impatto del calcare sulla tecnologia. Sappiamo, infatti, che gli impianti soffrono per la presenza di calcare. Questa problematica l può essere ridotta con l’adozione di opportune tecnologie, come gli addolcitori”. “I Pfas sono considerati inquinanti eterni e da almeno dieci anni se ne parla in modo approfondito. Sono sostanze molto pericolose poiché estremamente persistenti nell'ambiente, grazie alla loro composizione, il legame fluoro-carbonio, che le rende praticamente indistruttibili. Essi permangono nell'ambiente e sono presenti ovunque, anche nelle fonti di alimentazione come cibi e acqua - illustra - Un dato che desta particolare preoccupazione. La nuova normativa li attenziona infatti con tre parametri. I Pfas si possono rimuovere efficientemente - e questo è stato visto dai gestori di acquedotto - con i carboni attivi o, per quelli con la catena ultra corta, con tecnologie più spinte, come l'osmosi inversa”. “Similmente ai Pfas, anche le microplastiche sono considerate inquinanti eterni e si accumulano nell'ambiente - sottolinea Temporelli - La loro presenza nell'acqua è accertata e ci sono molti studi che attestano che l'ingestione di microparticelle di plastica si aggira nell'ordine delle decine di migliaia all'anno. Per rimuoverle dall’acqua servono sistemi di microfiltrazione o ultrafiltrazione, dato che si tratta di particelle solide con dimensioni micrometriche”, conclude.