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(Adnkronos) - Come i funzionano i controlli antidoping per gli atleti che partecipano alle Olimpiadi di Milano Cortina? A spiegare il sistema "severo e tecnologicamente avanzato, anche se non perfetto" è Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva all'Università degli Studi di Milano La Statale. "A livello generale possiamo affermare che i controlli antidoping sono severi, soprattutto a livello agonistico e nelle competizioni ufficiali. Sono previsti infatti test a sorpresa (non solo in gara ma anche fuori gara, anche a casa o in ritiro), obbligo di reperibilità per atleti di alto livello (sistema Adams/Wada), analisi di laboratorio molto avanzate, capaci di rilevare micro-dosi, passaporto biologico, che controlla nel tempo variazioni sospette (anche senza trovare direttamente la sostanza) e infine sanzioni pesanti: squalifiche lunghe, perdita di risultati, danni reputazionali enormi. Oggi è molto più difficile rispetto al passato sfuggire ai controlli, anche se alcune sostanze hanno finestre di rilevazione brevi e si possono usare strategie sofisticate (come microdosing, masking). Però il rischio di essere beccati resta alto, soprattutto con controlli ripetuti e passaporto biologico", così in una nota Fabrizio Pregliasco. "Il sistema è severo e tecnologicamente avanzato, anche se non è perfetto al 100%. Alle Olimpiadi i controlli antidoping sono tra i più severi al mondo, senza dubbio. Per quale sono più efficaci rispetto alle altre competizioni? Ci sono varie ragioni: controlli prima, durante e dopo la gara, test a sorpresa nel villaggio olimpico e nei giorni precedenti, analisi su urine + sangue, uso di tecniche avanzate per steroidi, EPO, GH, stimolanti, diuretici ecc... E, come detto, passaporto biologico per molti atleti già monitorati negli anni. Una delle armi più forti è che i campioni delle analisi vengono conservati per anni (anche 8–10 anni o più) e possono essere rianalizzati con tecnologie future. Un atleta può anche 'passarla liscia' oggi, ma essere squalificato anni dopo e perdere medaglie retroattivamente. Le sanzioni sono durissime: squalifiche lunghe (2–4 anni o più), revoca di medaglie e record ed esclusione dalle edizioni successive. Alle Olimpiadi, come quelle di Milano - Cortina i controlli sono massimi, sia per quantità sia per qualità. Un controllo che si può definire di fatto 'militare'". Pregliasco poi sottolinea che "vincitori e top atleti sono quasi sempre controllati. Dopo la gara (o anche fuori gara), arriva un ufficiale antidoping (Dco) che: identifica, consegna un documento di notifica, comunica che sei stato selezionato. Da quel momento, come atleta, sei 'sotto controllo': non puoi sparire. Prevosto l'accompagnamento continuo. Un chaperone segue lo sportivo sempre, anche negli spogliatoi, in hotel e al villaggio olimpico. Non possono lasciarlo solo perché potrebbe tentare di alterare il campione. Poi c'è la sala controllo antidoping (Doping control station), dove l'atleta sceglie un kit sigillato, controlla che sia integro e tutto viene registrato. Il prelievo delle urine (super controllato) è la parte più invasiva. Lo sportivo urinare in un contenitore sotto osservazione diretta. Per gli uomini: osservazione frontale. Per le donne: osservazione diretta con procedure specifiche. Il tutto per impedire scambi o trucchi. Poi c'è il prelievo del sangue molto frequente alle Olimpiadi e serve per Epo, trasfusioni, ormoni e passaporto biologico". Pregliasco spiega poi ancora più dettagliatamente come funzionano i controlli anti-doping a Milano - Cortina. "Il campione prelevato viene diviso in A e B. Il campione A è analizzato subito, il campione B viene conservato per eventuale controanalisi. Se l’A è positivo - sottolinea - l'atleta può chiedere l’apertura del B. E' prevista inoltre da parte dello sportivo le dichiarazione di farmaci e integratori. Fanno dichiarare all'atleta tutto ciò che ha assunto negli ultimi giorni: farmaci, integratori, spray, antidolorifici, cortisonici. Tutto ciò è cruciale perché molti atleti risultano positivi per banali farmaci non dichiarati o contaminazioni. Tutto viene sigillato e tracciato con codici anonimi, firme e registrazioni. Il laboratorio non sa il nome dell'atleta, vede solo il codice. La parte più temuta è la conservazione a lungo tempo dei campioni prelevati. Alle Olimpiadi i campioni vengono spesso conservati per anni e possono rianalizzarli con nuove tecnologie anche dopo molto tempo. Per questo motivo sono state tolte medaglie anni dopo. In conclusione, alle Olimpiadi il controllo è continuo, tracciato, difficilissimo da manipolare e con rischio a lungo termine (rianalisi). Se un atleta bara alle Olimpiadi, lo fa sapendo che sta giocando con il fuoco. Possiamo essere abbastanza sicuri per i Giochi olimpici in Italia, ma sicuri al 100% no". "Alle Olimpiadi i controlli sono molto affidabili e il rischio di broglio classico (scambio di urine, manipolazione, ecc...) è bassissimo. Il vero rischio oggi - avverte - non è tanto il broglio sul campione, ma che qualcuno riesca a usare sostanze difficili da rilevare nel momento giusto. Gli sport invernali più sensibili al doping sono lo sci di fondo e il biathlon. Il fondo perché è endurance puro: VO₂max altissimo, resistenza estrema e recupero fondamentale. Nel biathlon c'è anche la precisione del tiro con endurance fortissima e gestione di stress e tremori. Va ricordato che tutte le procedure antidoping seguono protocolli internazionali Wada e garantiscono controlli rigorosi ma anche tutela della privacy e dei diritti degli atleti". Ogni eventuale "positività viene comunque valutata con verifiche e controanalisi prima di qualsiasi decisione ufficiale", conclude.
(Adnkronos) - Il presidente dell’Istituto nazionale tributaristi (Int), Riccardo Alemanno, dopo l’audizione dei giorni scorsi in Commissione Giustizia della Camera sulla riforma dell’ordinamento della professione di dottore commercialista ed esperto contabile ed aver in quella occasione dichiarato che sarebbe stata prodotta una memoria, soprattutto alla luce di alcune affermazioni fatte da altri auditi, ieri, tramite la propria segreteria, ha inviato una memoria che verte soprattutto sulla giurisprudenza e sulla figura professionale del tributarista ai sensi della Legge 4/2013 e di altre norme di legge. Alemanno apre la memoria con una affermazione, già evidenziata in audizione: “La riforma dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile AC 2628, riguarda i professionisti di cui alla legge n.4/2013 ed in particolare i tributaristi, poiché ogni revisione o nuova emanazione di leggi riguardanti categorie e funzioni professionali devono salvaguardare, le peculiarità e il libero esercizio delle professioni esistenti”. E la delega oggetto di discussione lo indica in modo puntuale. Dopo alcuni passaggi sulle norme UE in tema di professioni e sul fatto che, come indicato nella relazione introduttiva al ddl 2628: “Il legislatore delegato non sarà chiamato ad attribuire ai dottori commercialisti e agli esperti contabili nuove competenze professionali, bensì a censire le attività professionali già previste in altre disposizioni di legge”, il presidente dell’Int scrive: “Non si possono ignorare riferimenti giurisprudenziali citati in audizione in modo parziale” e si apre un’analisi su sentenze della Corte Costituzionale, della Cassazione e del Consiglio di Stato. Corte Costituzionale, sentenza n. 144 del 2024, ha dichiarato non fondate le questioni di illegittimità costituzionale dell’art. 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 sollevate sul rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi, (visto di conformità peraltro non di esclusiva delle professioni ordinistiche, potendo, sempre ai sensi del D.Lgs. 241/97, essere apposto anche dai tributaristi iscritti nel Ruolo dei periti esperti in tributi al 30/9/93). Una richiesta improvvida di illegittimità costituzionale della parte ricorrente, che l’Int non ha mai condiviso, tanto meno nell’ipotesi di una equiparazione ordini ed associazioni ex lege 4/2013. Quindi non una sentenza sul libero esercizio di attività professionali, ma una specifica singola norma, poiché il libero esercizio di attività non riservata era già stato oggetto di sentenza della Corte Costituzionale del 12-27 dicembre 1996 N. 418: al di fuori delle attività comportanti prestazioni che possono essere fornite solo da soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione (iscrizione o abilitazione prevista per legge come condizione di esercizio), per tutte le altre attività di professione intellettuale o per tutte le altre prestazioni di assistenza o consulenza (che non si risolvono in un'attività di professione protetta ed attribuita in via esclusiva, quale l'assistenza in giudizio), vige il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione. Corte di Cassazione, sezione II civile, ordinanza 7 febbraio 2024, n. 3495 che ha condannato per abuso di professione una società commerciale che esercitava attività in ambito fiscale, contabile e assistenziale, ha ribadito le indicazioni di altre sentenze della stessa Cassazione anche a Sezioni Unite, evidenziando come la previsione di condanna per abuso di professione e titolo si concretizzi quando il soggetto che opera nel settore contabile tributario non espliciti sempre in tutte le comunicazioni con i terzi indicazioni tali da non creare confusione tra le varie figure professionali del settore ordinistico e di quello associativo. Pertanto chi svolga attività professionale in ambito contabile dovrà sempre rendere chiare e visibili indicazioni quali: l’attività svolta, i riferimenti legislativi alla sua attività professionale e quelli alle abilitazioni normative, nonché eventuale iscrizione ad associazione professionale di cui alla legge 4/2013 iscritta nell’elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, autorizzata a rilasciare l’attestato di qualità e di qualificazione professionale ai propri iscritti, come nel caso dell’Istituto nazionale tributaristi. Una sentenza che ricalca perfettamente quanto i tributaristi Int attuano da sempre, ancor prima della Legge 4/2013 e delle indicazioni della Cassazione, stigmatizzando ogni forma di abusivismo. Per quanto poi riguarda la coesistenza di ordini ed associazioni professionali ex lege 4/2013, senza paventare alcuna equiparazione, si richiama la sentenza del Consiglio di Stato 9408/2024 pubblicata il 22 novembre 2024, che ha ribadito come sia legittimo un sistema professionale fatto di ordini e di libere associazioni e che tale quadro è coerente con il principio della concorrenza. Alemanno aggiunge un passaggio sulle attività tipiche che rientrano nell’alveo di quelle libere e fornendo un breve accenno alla peculiarità dell’attività professionale di tributarista: "In conclusione si chiede che la riforma, pur comprendendo l’esigenza di innovazione l’ordinamento della categoria interessata, mantenga il principio in essa espresso, cioè nessuna nuova funzione o attività riservata, nessun tentativo di rendere esclusive le attività tipiche, che possono essere svolte anche dal contribuente o da un suo incaricato di fiducia". "Ciò - precisa - a tutela della concorrenza, del mercato, dei contribuenti e dei tributaristi associativi ex lege 4/2013 che svolgono legittimamente attività professionali libere e non soggette a riserva, come la consulenza fiscale, contabile e amministrativa, ma lo fanno anche in virtù di precise norme legislative, come quelle relative alle funzioni di intermediario fiscale abilitato, di assistenza e rappresentanza del contribuente presso l’amministrazione finanziaria o in caso di verifiche e accertamenti, di Ctu e di periti presso il tribunale quali ausiliari del giudice, di perizie, che rappresentano solo alcune funzioni di legge a mero titolo esemplificativo. Tributaristi associativi qualificati, indicati dal Legislatore come soggetti che devono svolgere verifiche ai sensi delle norme antiriciclaggio della clientela e che sono soggetti, per legge, all’aggiornamento professionale, al possesso di adeguata polizza di r. c. professionale verso terzi, a specifiche norme deontologiche". E ancora: "Tributaristi associativi qualificati, non solo soggetti al controllo e alle sanzioni da parte dell’associazione di appartenenza riconosciuta dal Mimit o inserita con decreto del Ministero della Giustizia nelle associazioni rappresentative a livello nazionale, come nel caso dell’Istituto nazionale tributaristi, ma anche al controllo e alle sanzioni ai sensi del Codice del consumo, come richiamato dalla Legge 4/2013. Tributaristi associativi qualificati, che versano, con sistema contributivo, dal 1996 i loro contributi previdenziali alla gestione separata Inps, a cui hanno obbligo di iscrizione tutti i professionisti non dotati di cassa previdenziale privata. Tributaristi associativi qualificati, che sono donne e uomini che lavorano e danno lavoro e chiedono di poterlo fare nel rispetto delle leggi e delle altre professioni, ma chiedono al contempo rispetto". Alemanno sulle motivazioni della memoria dichiara: “Vorrei solo chiarezza sulle norme e sulla giurisprudenza, senza penalizzare o demonizzare nessuno, si sono anche limitate, nella memoria, le indicazioni sulle peculiarità della professione di tributarista ex lege 4/2013, le norme, i regolamenti della nostra professione al di là del libero esercizio delle attività professionali libere, sarebbe una mole di informazioni che potrebbero essere oggetto di un libro, ma non certo di una memoria". "Così come - avverte - si sono limitati i riferimenti al ruolo dell’Istituto nazionale tributaristi, non citando gli impegni istituzionali al tavolo ministeriale del Mimit sull’equo compenso o a quello sul lavoro autonomo del Ministero del Lavoro, sostenendo e implementando il lavoro di Confassociazioni, la nostra Confederazione di cui mi onoro di essere vice presidente vicario con delega alle professioni, il nostro ruolo di Referente stabile del comitato Ateco o, per citare quelli attualmente in corso quali l’ interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate per rinnovare ed implementare i protocolli d’intesa nazionali e regionali o la partecipazione alla commissione del Mef sugli Isa. Voglio essere chiaro, difendiamo i nostri diritti, ma nel massimo rispetto dei nostri doveri, chi sostiene il contrario è in malafede negando l’evoluzione normativa del settore professionale economico-contabile”.
(Adnkronos) - Da rifiuto a risorsa grazie allo sviluppo di tecnologie innovative per il recupero del fosforo da acque reflue e fanghi urbani. Questo l’obiettivo di Neofos, un programma di sperimentazione con un investimento complessivo di quasi 1,5 milioni di euro, finanziato nell’ambito del bando promosso dal Mase - Materie Prime Critiche e guidato da Gruppo Cap, insieme a MM Spa, Politecnico di Milano (Polimi) e Università di Bologna (Unibo). Il progetto coinvolge tecnologie e strategie innovative per la gestione dei nutrienti e il recupero del fosforo come risorsa strategica, creando un modello di economia circolare unico in Italia per integrazione territoriale. Il fosforo è un elemento essenziale per la produzione di fertilizzanti e per alcune applicazioni industriali, di particolare interesse per il settore dell’automotive, come le batterie litio-ferro-fosfato. A causa del progressivo depauperamento delle riserve minerali globali e della sua designazione come Critical Raw Material, cresce l’interesse per le attività di Urban Mining, che permettono di produrre localmente fosforo e ridurre la dipendenza dai mercati extra Ue. In questo scenario Cap, da sempre impegnata nello sviluppo di progetti di economia circolare, ha ottenuto il ruolo di capofila nel progetto che partirà dall’impianto di Bareggio, dove sarà installato un primo impianto dimostrativo, capitalizzando l’esperienza e il know-how acquisito negli anni nella gestione della BioPiattaforma di Sesto San Giovanni. Al contempo, con il coinvolgimento di MM, gestore del servizio idrico integrato della città di Milano, il progetto si radica strategicamente sul territorio, consentendo di testare soluzioni innovative direttamente nei grandi impianti di uno dei poli d’eccellenza europei nel trattamento acque. Nel dettaglio, il progetto Neofos mira a sviluppare approcci circolari innovativi per il recupero del fosforo e per la produzione di materie prime seconde di qualità, attraverso tre direttrici integrate. Innanzitutto, si concentrerà sulla rimozione biologica del fosforo dalle acque reflue tramite la tecnologia S2Ebpr (Side-Stream Enhanced Biological Phosphorus Removal). Questo processo sfrutta batteri specifici in grado di catturare e accumulare il fosforo presente nell’acqua, riducendo l’uso di reagenti chimici e il consumo energetico, nel pieno rispetto dei nuovi limiti europei sulle emissioni di nutrienti. La sperimentazione sarà condotta su due impianti pilota, per poi verificare l’efficacia della tecnologia su scala reale. In questa fase, MM mette a disposizione gli impianti di Milano San Rocco e Milano Nosedo come casi studio reali e imprescindibili per la modellazione dei processi di rimozione biologica e per la definizione degli scenari di implementazione tecnologica su scala metropolitana. In parallelo, Neofos prevede il recupero del fosforo dai fanghi di depurazione e dalle ceneri da monoincenerimento. Il materiale estratto sarà trasformato in sali di fosforo (struvite) o in altri composti puri, utilizzabili come fertilizzanti o in processi industriali. Con l’ottimizzazione dei processi sarà possibile ottenere prodotti di alta qualità, minimizzando l’uso di acidi e migliorando la sostenibilità complessiva. Infine, il focus di indagine si sposterà sull’integrazione delle tecnologie e sulla loro scalabilità. Verranno valutati costi, benefici ambientali e possibilità di applicazione su larga scala, definendo strategie per la gestione dei materiali secondo i criteri di End of Waste e massimizzando efficienza e sostenibilità. In questo modo, Neofos punta a creare un modello replicabile di gestione del fosforo che coniughi innovazione, economia e rispetto dell’ambiente.