(Adnkronos) - Il giudice del Tribunale civile di Milano Roberto Pertile interviene nuovamente su Fabrizio Corona e di fronte alle ulteriori lamentele di Alfonso Signorini - l'ex fotografo non rispetta il divieto di pubblicare contenuti sul conduttore tv e "giunge persino a compiacersi di tale suo illecito rifiuto" - denuncia Corona al pubblico ministero per il reato che punisce la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (ex articolo 388 del codice penale). Il reato, indicato dal giudice, può comportare una pena fino a tre anni, ed è rivolto a chi si sottrae all'adempimento di obblighi civili, derivanti da un provvedimento giudiziario. Nel provvedimento, che respinge le richieste di Corona, il giudice Pertile dà anche atto che, in forza dell'ordinanza del 26 gennaio 2026 e in applicazione del Regolamento Ue 2022/2065, Signorini "ha facoltà di rivolgere direttamente agli hosting provider la richiesta di rimuovere dai loro server (o di rendere comunque indisponibili al pubblico) tutti i controversi materiali" e riserva al futuro eventuale giudizio di merito "ogni altro provvedimento sulle restanti richieste formulate dal giornalista".
(Adnkronos) - Il presidente dell’Istituto nazionale tributaristi (Int), Riccardo Alemanno, dopo l’audizione dei giorni scorsi in Commissione Giustizia della Camera sulla riforma dell’ordinamento della professione di dottore commercialista ed esperto contabile ed aver in quella occasione dichiarato che sarebbe stata prodotta una memoria, soprattutto alla luce di alcune affermazioni fatte da altri auditi, ieri, tramite la propria segreteria, ha inviato una memoria che verte soprattutto sulla giurisprudenza e sulla figura professionale del tributarista ai sensi della Legge 4/2013 e di altre norme di legge. Alemanno apre la memoria con una affermazione, già evidenziata in audizione: “La riforma dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile AC 2628, riguarda i professionisti di cui alla legge n.4/2013 ed in particolare i tributaristi, poiché ogni revisione o nuova emanazione di leggi riguardanti categorie e funzioni professionali devono salvaguardare, le peculiarità e il libero esercizio delle professioni esistenti”. E la delega oggetto di discussione lo indica in modo puntuale. Dopo alcuni passaggi sulle norme UE in tema di professioni e sul fatto che, come indicato nella relazione introduttiva al ddl 2628: “Il legislatore delegato non sarà chiamato ad attribuire ai dottori commercialisti e agli esperti contabili nuove competenze professionali, bensì a censire le attività professionali già previste in altre disposizioni di legge”, il presidente dell’Int scrive: “Non si possono ignorare riferimenti giurisprudenziali citati in audizione in modo parziale” e si apre un’analisi su sentenze della Corte Costituzionale, della Cassazione e del Consiglio di Stato. Corte Costituzionale, sentenza n. 144 del 2024, ha dichiarato non fondate le questioni di illegittimità costituzionale dell’art. 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 sollevate sul rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi, (visto di conformità peraltro non di esclusiva delle professioni ordinistiche, potendo, sempre ai sensi del D.Lgs. 241/97, essere apposto anche dai tributaristi iscritti nel Ruolo dei periti esperti in tributi al 30/9/93). Una richiesta improvvida di illegittimità costituzionale della parte ricorrente, che l’Int non ha mai condiviso, tanto meno nell’ipotesi di una equiparazione ordini ed associazioni ex lege 4/2013. Quindi non una sentenza sul libero esercizio di attività professionali, ma una specifica singola norma, poiché il libero esercizio di attività non riservata era già stato oggetto di sentenza della Corte Costituzionale del 12-27 dicembre 1996 N. 418: al di fuori delle attività comportanti prestazioni che possono essere fornite solo da soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione (iscrizione o abilitazione prevista per legge come condizione di esercizio), per tutte le altre attività di professione intellettuale o per tutte le altre prestazioni di assistenza o consulenza (che non si risolvono in un'attività di professione protetta ed attribuita in via esclusiva, quale l'assistenza in giudizio), vige il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione. Corte di Cassazione, sezione II civile, ordinanza 7 febbraio 2024, n. 3495 che ha condannato per abuso di professione una società commerciale che esercitava attività in ambito fiscale, contabile e assistenziale, ha ribadito le indicazioni di altre sentenze della stessa Cassazione anche a Sezioni Unite, evidenziando come la previsione di condanna per abuso di professione e titolo si concretizzi quando il soggetto che opera nel settore contabile tributario non espliciti sempre in tutte le comunicazioni con i terzi indicazioni tali da non creare confusione tra le varie figure professionali del settore ordinistico e di quello associativo. Pertanto chi svolga attività professionale in ambito contabile dovrà sempre rendere chiare e visibili indicazioni quali: l’attività svolta, i riferimenti legislativi alla sua attività professionale e quelli alle abilitazioni normative, nonché eventuale iscrizione ad associazione professionale di cui alla legge 4/2013 iscritta nell’elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, autorizzata a rilasciare l’attestato di qualità e di qualificazione professionale ai propri iscritti, come nel caso dell’Istituto nazionale tributaristi. Una sentenza che ricalca perfettamente quanto i tributaristi Int attuano da sempre, ancor prima della Legge 4/2013 e delle indicazioni della Cassazione, stigmatizzando ogni forma di abusivismo. Per quanto poi riguarda la coesistenza di ordini ed associazioni professionali ex lege 4/2013, senza paventare alcuna equiparazione, si richiama la sentenza del Consiglio di Stato 9408/2024 pubblicata il 22 novembre 2024, che ha ribadito come sia legittimo un sistema professionale fatto di ordini e di libere associazioni e che tale quadro è coerente con il principio della concorrenza. Alemanno aggiunge un passaggio sulle attività tipiche che rientrano nell’alveo di quelle libere e fornendo un breve accenno alla peculiarità dell’attività professionale di tributarista: "In conclusione si chiede che la riforma, pur comprendendo l’esigenza di innovazione l’ordinamento della categoria interessata, mantenga il principio in essa espresso, cioè nessuna nuova funzione o attività riservata, nessun tentativo di rendere esclusive le attività tipiche, che possono essere svolte anche dal contribuente o da un suo incaricato di fiducia". "Ciò - precisa - a tutela della concorrenza, del mercato, dei contribuenti e dei tributaristi associativi ex lege 4/2013 che svolgono legittimamente attività professionali libere e non soggette a riserva, come la consulenza fiscale, contabile e amministrativa, ma lo fanno anche in virtù di precise norme legislative, come quelle relative alle funzioni di intermediario fiscale abilitato, di assistenza e rappresentanza del contribuente presso l’amministrazione finanziaria o in caso di verifiche e accertamenti, di Ctu e di periti presso il tribunale quali ausiliari del giudice, di perizie, che rappresentano solo alcune funzioni di legge a mero titolo esemplificativo. Tributaristi associativi qualificati, indicati dal Legislatore come soggetti che devono svolgere verifiche ai sensi delle norme antiriciclaggio della clientela e che sono soggetti, per legge, all’aggiornamento professionale, al possesso di adeguata polizza di r. c. professionale verso terzi, a specifiche norme deontologiche". E ancora: "Tributaristi associativi qualificati, non solo soggetti al controllo e alle sanzioni da parte dell’associazione di appartenenza riconosciuta dal Mimit o inserita con decreto del Ministero della Giustizia nelle associazioni rappresentative a livello nazionale, come nel caso dell’Istituto nazionale tributaristi, ma anche al controllo e alle sanzioni ai sensi del Codice del consumo, come richiamato dalla Legge 4/2013. Tributaristi associativi qualificati, che versano, con sistema contributivo, dal 1996 i loro contributi previdenziali alla gestione separata Inps, a cui hanno obbligo di iscrizione tutti i professionisti non dotati di cassa previdenziale privata. Tributaristi associativi qualificati, che sono donne e uomini che lavorano e danno lavoro e chiedono di poterlo fare nel rispetto delle leggi e delle altre professioni, ma chiedono al contempo rispetto". Alemanno sulle motivazioni della memoria dichiara: “Vorrei solo chiarezza sulle norme e sulla giurisprudenza, senza penalizzare o demonizzare nessuno, si sono anche limitate, nella memoria, le indicazioni sulle peculiarità della professione di tributarista ex lege 4/2013, le norme, i regolamenti della nostra professione al di là del libero esercizio delle attività professionali libere, sarebbe una mole di informazioni che potrebbero essere oggetto di un libro, ma non certo di una memoria". "Così come - avverte - si sono limitati i riferimenti al ruolo dell’Istituto nazionale tributaristi, non citando gli impegni istituzionali al tavolo ministeriale del Mimit sull’equo compenso o a quello sul lavoro autonomo del Ministero del Lavoro, sostenendo e implementando il lavoro di Confassociazioni, la nostra Confederazione di cui mi onoro di essere vice presidente vicario con delega alle professioni, il nostro ruolo di Referente stabile del comitato Ateco o, per citare quelli attualmente in corso quali l’ interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate per rinnovare ed implementare i protocolli d’intesa nazionali e regionali o la partecipazione alla commissione del Mef sugli Isa. Voglio essere chiaro, difendiamo i nostri diritti, ma nel massimo rispetto dei nostri doveri, chi sostiene il contrario è in malafede negando l’evoluzione normativa del settore professionale economico-contabile”.
(Adnkronos) - Smog in calo nelle città in Italia. Nel 2025 scendono a 13 i capoluoghi di provincia che hanno superato i limiti giornalieri di Pm10 (50 microgrammi per metro cubo per un massimo di 35 giorni all'anno), contro i 25 del 2024, i 18 del 2023 e i 29 del 2022. Si tratta di uno dei dati più positivi degli ultimi anni, ma che non deve far abbassare la guardia. Se si guarda al 2030, anno in cui entreranno in vigore dei nuovi e più stringenti limiti europei sulla qualità dell'aria (20 µg/m3 per il Pm10, 20 µg/m3 per l’NO2, 10 µg/m3 per il Pm2.5), l'Italia resta ancora lontana dai parametri richiesti: applicandoli ad oggi, sarebbe oltre i limiti il 53% delle città per il Pm10, il 73% per il Pm2.5 e il 38% per l'NO2. Sono i dati del nuovo rapporto 'Mal'Aria di città 2026' di Legambiente che fa il punto sullo stato della qualità dell'aria nei capoluoghi di provincia italiani. Stando al report, nel 2025 sono 13 i capoluoghi di provincia che hanno superato il limite giornaliero di Pm10, fissato dalla normativa europea a 50 microgrammi per metro cubo e consentito per un massimo di 35 giorni all'anno. La maglia nera quest'anno va a Palermo, con la centralina di Belgio che ha registrato 89 giorni oltre il limite, seguita da Milano (centralina Marche) con 66 sforamenti, Napoli (Ospedale Pellegrini) con 64 e Ragusa (Campo di Atletica) con 61. Sotto le sessanta giornate si collocano Frosinone con 55 sforamenti, Lodi e Monza con 48, Cremona e Verona con 44, Modena con 40, Torino con 39, Rovigo con 37 e Venezia con 36 giorni di superamento. Nel resto dei capoluoghi monitorati non si registrano sforamenti oltre i limiti di legge e, come già avvenuto negli ultimi anni, nessuna città supera i valori annuali previsti dalla normativa vigente per Pm10, Pm2.5 e biossido di azoto. La fotografia - rivela l'analisi di Legambiente - cambia radicalmente quando si guarda ai nuovi limiti che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2030 con la revisione della Direttiva europea sulla qualità dell'aria: il 53% dei capoluoghi italiani (55 città su 103) non rispetta già ora il limite previsto per il Pm10 di 20 microgrammi per metro cubo al 2030. Le situazioni più distanti dall'obiettivo si registrano a Cremona, dove serve una riduzione del 35%, seguita da Lodi con il 32%, Cagliari e Verona con il 31%, Torino e Napoli con il 30%. La situazione è ancora più critica per il Pm2.5, dove 68 città su 93, pari al 73%, hanno una media annuale superiore a 10 microgrammi per metro cubo. I casi più problematici sono Monza, che ha una media annuale attuale di 25 microgrammi per metro cubo e dovrebbe ridurre le concentrazioni del 60%, Cremona con il 55%, Rovigo con il 53%, Milano e Pavia con il 50%, Vicenza sempre con il 50%. Per quanto riguarda il biossido di azoto, 40 città su 105, pari al 38%, non rispettano il nuovo valore di 20 microgrammi per metro cubo, con le situazioni più distanti dall'obiettivo registrate a Napoli dove serve una riduzione del 47%, Torino e Palermo con il 39%, Milano con il 38%, Como e Catania con il 33%. "I miglioramenti registrati nel 2025 sono tra i più positivi degli ultimi anni, ma restano fragili e non sostenuti da scelte coerenti - dichiara Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente - È irragionevole che, proprio mentre iniziano a emergere segnali concreti, il governo scelga di tagliare le risorse invece di consolidare questi progressi. La scelta di ridurre drasticamente già dal 2026 - e per tutto il prossimo triennio - le risorse destinate al Fondo per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano non va nella giusta direzione. Serve invece un cambio di passo: investire con continuità nel trasporto pubblico e nella mobilità sostenibile, accelerare la riqualificazione energetica degli edifici e il superamento delle fonti più inquinanti nel riscaldamento domestico e dal comparto industriale, intervenire in modo strutturale su agricoltura e allevamenti intensivi". Il dato più preoccupante è la lentezza con cui molte città stanno riducendo le concentrazioni di inquinanti anno dopo anno. Questa edizione di Mal'Aria ha analizzato i dati di Pm10 degli ultimi quindici anni (2011-2025), calcolando attraverso una media mobile quinquennale la tendenza in ogni città e stimando i valori che potrebbero essere raggiunti entro il 2030. Delle 89 città analizzate, 49 nel 2025 registrano valori di Pm10 superiori al nuovo limite europeo di 20 microgrammi per metro cubo. Di queste, 33 rischiano concretamente di non raggiungere l'obiettivo mantenendo l'attuale ritmo di riduzione: Cremona potrebbe scendere solo a 27 µg/mc, Lodi a 25, Verona a 27, Cagliari a 26. Situazione critica anche per Napoli, Modena, Milano, Pavia, Torino, Vicenza, Palermo e Ragusa (oggi a 28 µg/mc) che potrebbero rimanere tra i 23 e i 27 µg/mc. Potrebbero invece centrare l'obiettivo città come Bari, Benevento, Bergamo, Bologna, Caserta, Como, Firenze, Foggia, Latina, Lucca, Ravenna, Roma, Salerno, Sondrio, Trento e Vercelli, oggi sopra la soglia dei 20 µg/mc ma sulla traiettoria giusta. La fotografia di Legambiente relativa al Lazio vede Roma ancora nella top ten delle peggiori città per concentrazione di NO2, settima come lo scorso anno, con una media annua di 28 µg/mc (microgrammi per metro cubo di aria) e Frosinone, con 55 giorni oltre i limiti, quinta peggior città italiana per giornate di superamento degli attuali valori massimi consentiti di Pm10 (nel report dello scorso anno era il peggior capoluogo in assoluto). Roma, Frosinone e Latina, poi, sono tra i tanti capoluoghi italiani dove si superano i nuovi limiti europei che scatteranno dal 2030.