ENTRA NEL NETWORK |
ENTRA NEL NETWORK |
(Adnkronos) - "Assumere il ribociclib consente di ridurre ulteriormente il rischio residuo di recidive di queste pazienti, al netto dei migliori trattamenti già ricevuti, di quasi il 30%. Si tratta quindi di un impatto importante in termini di potenziale aumento della probabilità di guarigione". Lo ha detto Michelino De Laurentiis, professore e direttore del Dipartimento di Oncologia senologica e toraco-polmonare, Istituto nazionale tumori Irccs Fondazione 'G. Pascale' di Napoli, in occasione del via libera alla rimborsabilità dell'inibitore Cdk4/6, in associazione alla terapia endocrina (Et) con inibitori dell'aromatasi, nel trattamento adiuvante di pazienti con cancro al seno in fase iniziale Hr+/Her2-. "Il ribociclib in fase adiuvante - chiarisce l'oncologo - si va ad aggiungere a un altro inibitore Cdk4/6 che già utilizziamo, che è l'abemaciclib. In questo caso la popolazione però è un po’ più ampia, in quanto sono compresi anche pazienti con tumore mammario ormonosensibile che abbiano un rischio moderato, con 1 o 3 linfonodi metastatici, ma senza fattori di rischio aggiuntivi che invece sono necessari per la prescrizione di abemaciclib". Per la prevenzione della recidiva il farmaco si assume dopo l'intervento chirurgico "quotidianamente - illustra De Laurentiis - Sono 2 compresse al giorno da 200 mg per 21 giorni consecutivi, a cui segue 1 settimana di interruzione. L'intero ciclo dura quindi 28 giorni, con l'ultima settimana libera da terapia. Il trattamento va assunto per 3 anni consecutivi in associazione alla terapia ormonale standard ed è normalmente discretamente ben tollerato. Gli effetti collaterali sono prevalentemente laboratoristici, quindi l'impatto, in termini di percezione soggettiva e di qualità di vita della paziente, è abbastanza limitato". Il farmaco non è nuovo nella cura del cancro al seno. "Viene utilizzato già da qualche anno nella malattia metastatica - puntualizza l'oncologo - In quel caso però la dose è superiore: si assumono 3 compresse da 200 mg al giorno. Lo schema è comunque lo stesso, con 21 giorni consecutivi di trattamento e 1 settimana di pausa”. Per i clinici la novità comporta nuove responsabilità organizzative e assistenziali. "Cambia l'impegno: avere a disposizione un'ulteriore arma terapeutica sicuramente fa piacere - osserva De Laurentiis - ma significa anche dover gestire attivamente il trattamento", cosa che "richiede comunque un'interazione tra paziente e medico aggiuntiva". Per le pazienti la disponibilità del nuovo farmaco comporta, sul piano psicologico e della gestione della malattia, un cambiamento dovuto "alla consapevolezza di avere a disposizione un ulteriore trattamento, che richiede certamente un impegno perché è un trattamento attivo che, soprattutto all'inizio, va gestito per verificare anche la tollerabilità". Tuttavia, il beneficio percepito è rilevante: "Induce la consapevolezza di un'ulteriore riduzione del rischio di recidiva - sottolinea l'esperto - quindi un'ulteriore protezione, al netto di quello che già facevamo, quindi secondo me l'impatto complessivo è positivo".
(Adnkronos) - "Tra aspettative confermate e dubbi ancora aperti, l’Italia ha avviato il proprio percorso di recepimento della Direttiva 970/2023 sulla trasparenza salariale. Il 5 febbraio 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo di attuazione, successivamente trasmesso alle Camere per l’acquisizione dei pareri parlamentari. Rispetto alla Direttiva, la bozza di decreto introduce alcune semplificazioni a favore delle piccole e medie imprese italiane, ma altrettanti dubbi interpretativi. La più grande semplificazione riguarda il riferimento ai contratti collettivi per la definizione delle categorie di lavoratori che svolgono lavoro uguale o di pari valore. Ai sensi della bozza di decreto, costituisce 'stesso lavoro' o 'lavoro di pari valore' quello riconducibile a mansioni identiche o comparabili, riconducibili al medesimo livello del contratto collettivo applicato". Così, con Adnkronos/Labitalia, Ornella Patané, partner di Toffoletto De Luca Tamajo, in merito allo schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva EU sulla trasparenza salariale. Secondo l'esperta, "si tratta di una presunzione semplice a favore della contrattazione collettiva che assicura sistemi di classificazione retributiva fondati su criteri oggettivi e neutri rispetto al genere, ai sensi della Direttiva, e che consente la prova contraria, ovvero la dimostrazione dell’esistenza di trattamenti retributivi individuali discriminatori" "Il riferimento alla contrattazione collettiva, tuttavia, non risulta sempre adeguato -continua Patanè- ai fini di una compiuta attuazione della Direttiva. In primo luogo, perché i livelli dei contratti collettivi sono generici e molto ampi e non prendono in considerazione ogni singola organizzazione aziendale. In secondo luogo, essi non prevedono livelli retributivi per la fascia più alta della popolazione aziendale, ovvero per quadri e dirigenti, ove si annida statisticamente la discriminazione retributiva di genere". "Forse proprio in considerazione di questo, la bozza di decreto consente -spiega ancora l'esperta di diritto- anche sistemi di classificazione professionale decisi dal datore di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione, integrativi dei livelli previsti dalla contrattazione collettiva, purché anch’essi basati su criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere. A differenza di quanto previsto dalla Direttiva, tali sistemi integrativi di classificazione dei lavoratori sono decisi unilateralmente dalle imprese e non condivisi con i rappresentanti dei lavoratori". Secondo Patanè "presenta, inoltre, dei problemi interpretativi la definizione di livello retributivo, introdotta dalla bozza di decreto rispetto a quanto previsto dalla Direttiva: definizione certamente importante perché su di essa si baseranno tutte le comparazioni introdotte dalla Direttiva per valutare la sussistenza di un gap retributivo di genere. Nella bozza di decreto, vanno esclusi dal livello retributivo i superminimi individuali, i premi una tantum e le indennità ad personam, qualora questi siano stati previsti a favore di alcuni dipendenti sulla base di criteri 'oggettivi individuali'". "Tale formulazione poco felice da un punto di vista lessicale prima ancora che giuridico, introduce non poche incertezze interpretative soprattutto perché pare vanificare lo scopo della Direttiva volto a comparare tutti gli elementi retributivi, fissi, variabili e in natura proprio al fine di rinvenire eventuali situazioni di discriminazione", conclude Patanè.
(Adnkronos) - Green, clean-tech italiana attiva nelle soluzioni energetiche innovative, ed Entesy, realtà nella consulenza energetica, annunciano l’avvio di una collaborazione strategica volta ad offrire alle imprese un pacchetto completo che integra il mondo dell'efficientamento e della fornitura energetica. (VIDEO) L’accordo si integra nell’ecosistema di SeLea che accompagna le imprese in ogni fase della transizione energetica. Grazie alla sinergia tra le competenze di Entesy e le soluzioni di Green, le aziende possono ora accedere a un modello di gestione totale che armonizza l’efficientamento energetico con l’approvvigionamento 100% rinnovabile. Questa visione congiunta permette di ottimizzare i consumi e migliorare simultaneamente il rating Esg, trasformando la sostenibilità da costo operativo a leva di valore competitivo. “L’integrazione delle competenze e soluzioni di Green e di Entesy rappresenta un moltiplicatore di impatto - commenta Sergio Leali, Ceo & Founder di Green - Entesy ha la capacità tecnica di analizzare i bisogni delle imprese; noi forniamo lo strumento perfetto per trasformare quei bisogni in un vantaggio competitivo di medio-lungo termine”.