(Adnkronos) - Stop ai lavori all'aperto in Lombardia dalle 12.30 alle 16 per il caldo soffocante. Lo prevede l'ordinanza del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana che mira a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti alle alte temperature. L'ordinanza entrerà in vigore dalle 00.01 di mercoledì 2 luglio, e sarà vigente fino al 15 settembre 2025, informa la Regione in una nota. Nel provvedimento si disciplina il divieto di attività lavorativa all'aperto tra le 12.30 e le 16.00 nelle aree edili, cave, aziende agricole e florovivaistiche, limitatamente ai giorni in cui la mappa giornaliera pubblicata quotidianamente online (su worklimate.it) e riferita a: 'lavoratori esposti al sole' con 'attività fisica intensa' ore 12, segnali un livello di rischio 'Alto'. "La nostra priorità è la tutela della salute dei lavoratori - ha detto Fontana - soprattutto in momenti come questi in cui il caldo diventa particolarmente insopportabile. L'ordinanza rappresenta un passo importante per garantire che le attività produttive si svolgano nel rispetto delle condizioni di sicurezza e salute". Nel testo si richiama inoltre l'importanza delle 'Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare', approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome e che costituiscono una sintesi dei vari documenti emanati dalle Regioni e Pa, tra cui la Lombardia. Sono escluse dall'applicazione del divieto le attività urgenti e di pubblica utilità, purché siano adottate tutte le misure di prevenzione previste: "Avevamo già inviato le linee guida per la tutela dei lavoratori lo scorso 13 giugno - ha aggiunto il presidente lombardo - trasformiamo le raccomandazioni in un provvedimento concreto per proteggere efficacemente chi opera all'aperto durante le ore più calde". Il divieto non si applica alle pubbliche amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio, ai loro appaltatori, agli interventi di protezione civile e di salvaguardia della pubblica incolumità. L'ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia (Burl) e sul sito istituzionale della Giunta regionale e sarà trasmessa ai Prefetti, ai sindaci dei Comuni lombardi, alle Ats, Asst, alle organizzazioni sindacali, ai rappresentanti delle imprese e delle associazioni di categoria, affinché vengano adottate tutte le misure necessarie. Nella nota regionale si ricorda infine che la violazione delle disposizioni comporta sanzioni secondo quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, fatta salva l'applicazione di eventuali reati più gravi. "Continueremo a monitorare attentamente la situazione - ha concluso il governatore - e ad adottare tutte le misure necessarie".
(Adnkronos) - "Quando viene chiuso uno spazio aereo si rientra nei casi previsti dalla normativa (Regolamento (CE) n. 261/2004) per la cancellazione del volo. Il passeggero, quindi, ha diritto all'assistenza e ai rimborsi o, a sua scelta, alla riprotezione. Per quanto riguarda l'assistenza ha diritto, a titolo gratuito, a 2 telefonate, o fax o email, pasti e bevande in relazione all'attesa e, nel caso si renda necessario, il pernottamento, adeguata sistemazione in albergo e trasporto tra aeroporto e luogo di sistemazione". A fare il punto con Adnkronos/Labitalia Massimiliano Dona, presidente dell'Unione nazionale dei consumatori. "Il passeggero poi - spiega - può scegliere tra il rimborso entro sette giorni senza penali dell’intero costo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata (oppure anche per le parti di viaggio già effettuate, se divenute inutili rispetto al programma di viaggio iniziale e del volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale) o la riprotezione, ossia l'imbarco su di un volo alternativo per la destinazione finale non appena possibile o ad una data successiva a lui più conveniente, a seconda della disponibilità di posti. Non ha invece diritto alla compensazione pecuniaria, ossia a un indennizzo, se, come in questo caso, il vettore può provare che la cancellazione del volo non dipende dalla compagnia ed è stata causata da circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso". "Attenzione - avverte - che queste regole valgono se l'aeroporto di partenza è in un paese membro dell'Ue (compresi Norvegia, Islanda e Svizzera) o se l'aeroporto di arrivo è in un paese dell'Ue (compresi Norvegia, Islanda e Svizzera) qualora il vettore aereo sia comunitario e non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale. Il passeggero deve, inoltre, avere una prenotazione confermata e presentarsi all’accettazione nei modi e nei tempi indicati per iscritto dal vettore aereo o dall’operatore turistico o qualora non sia indicata l’ora, al più tardi quarantacinque minuti prima dell’ora di partenza pubblicata. Consigliamo al consumatore di far valere subito i suoi diritti, presentando un reclamo alla compagnia aerea che ha emesso il biglietto e/o, in caso di viaggi tutto compreso, al tour operator con il quale è stato stipulato il contratto di trasporto".
(Adnkronos) - “È importantissimo che Unem sia qui insieme al Conou, che rappresenta una delle eccellenze italiane in ambito industriale per il riciclo e il riutilizzo degli oli esausti, che poi diventano oli rigenerati e re-immessi nel sistema produttivo e fanno parte della filiera di lubrificanti venduti”. Lo ha dichiarato il presidente di Unem, Unione Energie per la Mobilità, Gianni Murano, a margine della presentazione del Rapporto di Sostenibilità 2024 di Conou a Palazzo Wedekind a Roma. “Questo è molto utile nell’ottica della re-industrializzazione del nostro settore, che attraversa una fase di transizione verso la decarbonizzazione e deve trovare nuovi vettori sempre più decarbonizzati per recuperare le energie per la mobilità”, ha aggiunto.