(Adnkronos) - I bonifici istantanei sono sempre più frequenti, per questo è sempre opportuno prestare attenzione ad alcuni dettagli prima del 'click' finale. Dallo scorso ottobre è scattata la la seconda tappa prevista dalle nuove regole europee sui bonifici istantanei che consentono di trasferire denaro sul conto del beneficiario in meno di dieci secondi. Tutte le banche dell’area euro offrono bonifici istantanei in euro da tutti i conti di pagamento e attraverso gli stessi canali usati per disporre bonifici ordinari, ad esempio tramite home banking, mobile banking, sportelli automatici, terminali self-service, filiali o telefono. È attivo per tutti i bonifici, istantanei e non, il servizio di verifica del beneficiario (VoP, acronimo dall'inglese Verification of Payee) che aiuta a prevenire eventuali errori di compilazione, scambi di iban o tentativi di frode che potrebbero comportare l’invio di un bonifico a un beneficiario diverso rispetto a quello desiderato. Questa importante novità permette ai clienti di verificare gratuitamente e in tempo reale, prima che il pagamento venga eseguito, la corretta associazione tra il nome del beneficiario e il codice iban inserito, per valutare se procedere con il pagamento o interromperlo per effettuare ulteriori controlli: la banca attraverso una interfaccia semplice e immediata comunica al cliente se i dati coincidono, se la corrispondenza è parziale, se non coincidono oppure se non è stato possibile effettuare la verifica (ad esempio perché il conto indicato è chiuso). Arrivati a rappresentare il 26,42% del totale dei bonifici europei nel secondo trimestre del 2025, i bonifici istantanei offrono il vantaggio dell'immediatezza e della flessibilità dell'operatività. Il servizio, che rappresenta una importante evoluzione del sistema dei pagamenti europei per rispondere sempre meglio alle esigenze finanziarie della clientela, permette trasferimenti in euro tra conti di pagamento all’interno dell’area unica dei pagamenti in euro in meno di 10 secondi, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con disponibilità immediata dei fondi. Le banche italiane sono state tra le prime a mettere questo servizio a disposizione dei loro clienti, dal 2017. Gradualmente implementato dalle banche secondo quanto previsto dal regolamento per garantire uniformità e coerenza di sviluppo a livello europeo, è offerto da tutte le banche dell’area euro che trattano bonifici tradizionali applicando eventuali commissioni non superiori a quelle applicate ai bonifici ordinari. Una volta che l’operazione è stata completata, non sarà possibile annullare il bonifico istantaneo. Per questo, è fondamentale: - acquisire informazioni corrette e complete sul beneficiario del bonifico, verificare con attenzione i dati e valutare se disporre o meno il pagamento a fronte di un esito incongruente o non positivo della verifica VoP; - usare i canali ufficiali della banca (app, sito, sportelli) per effettuare operazioni; - diffidare di richieste urgenti ricevute tramite messaggi o telefonate non verificabili: la fretta è spesso parte della truffa; non comunicare ad altre persone informazioni riservate (come i codici di accesso ai servizi online o ai propri strumenti di pagamento, quali anche le carte); - impostare il limite per l'importo massimo giornaliero o per singola operazione di bonifico istantaneo, gestendolo a seconda delle esigenze di spesa e seguendo i consigli della banca; - in caso di errore o sospetto di truffa, contattare immediatamente la propria banca per verificare le azioni possibili.
(Adnkronos) - Il diritto alle ferie? E' un principio di rilievo costituzionale del nostro ordinamento che ne stabilisce all’art. 36, comma 3, il diritto e l’irrinunciabilità. La finalità delle ferie rappresenta il concretizzarsi del diritto dei lavoratori al ristoro delle energie psico–fisiche, per tale motivo il relativo godimento costituisce la declinazione di un’efficace tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. E' quanto ricorda l'approfondimento della Fondazione studi dei consulenti del lavoro dal titolo: 'Il diritto alle ferie tra finalità, dissuasione dal godimento e retribuzione dovuta'. L'approfondimento punta ad analizzare le fonti che regolano il diritto alle ferie e mettere a fuoco gli effetti sul trattamento retributivo durante i periodi di riposo: è questo il focus dell'approfondimento. Nel documento si ripercorre il quadro normativo, dal dettato costituzionale al codice civile fino al D.Lgs. n. 66/2003, evidenziando come le ferie rappresentino un diritto irrinunciabile finalizzato al recupero psico-fisico del lavoratore e non comprimibile neppure con il consenso del dipendente. Ampio spazio è dedicato al trattamento economico spettante durante le ferie: una questione che negli ultimi anni ha generato numerosi contenziosi e copiosa giurisprudenza. La Corte di Giustizia Ue e la Cassazione hanno, infatti, osservato che un trattamento ridotto della retribuzione potrebbe disincentivare la fruizione delle ferie, tradendo la loro funzione costituzionale. Tornando all'art. 36 Cost., prevede che il lavoratore abbia diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, specificando la loro irrinunciabilità e quindi l’indisponibilità. È importante evidenziare – alla luce della complessiva trattazione del presente approfondimento – come l’incipit dello stesso art. 36 della Costituzione sancisca il diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro, e che risulti essere in ogni caso sufficiente ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa. Per quanto concerne la declinazione della disciplina delle ferie operata dal Codice civile, l’art. 2109 prevede che il lavoratore abbia diritto a un periodo annuale di ferie retribuito possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto tanto delle esigenze dell’impresa quanto di quelle del lavoratore medesimo. Viene poi demandata alla legge e alla contrattazione collettiva la concreta quantificazione della durata dei periodi riconosciuti. La norma civilistica chiarisce come la definizione del periodo feriale debba rappresentare una sintesi tra le diverse esigenze del datore di lavoro e del lavoratore. La fonte normativa che disciplina la materia delle ferie è oggi da rintracciarsi in particolare nel D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 con cui il legislatore ha recepito la direttiva comunitaria 88/2003/ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. L’art. 10 del decreto, nel rispetto dei dettami di rango costituzionale e civilistici già in precedenza richiamati, sancisce il diritto in capo al lavoratore di fruire di un periodo di ferie retribuite pari a quattro settimane su base annua. Sempre l’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 stabilisce il godimento di almeno due settimane continuative nell’anno di maturazione in ipotesi di richiesta avanzata dal lavoratore; le restanti due settimane obbligatorie possono poi essere fruite entro l’arco temporale dei diciotto mesi successivi a quello di maturazione. Decisamente incisivo il dettato del comma 2 del medesimo art. 10, che si pone esattamente in linea con il dettato di rango costituzionale e civilistico nel prevedere l’indisponibilità delle quattro settimane obbligatorie con conseguente impossibilità di monetizzazione delle ferie in sostituzione della fruizione, se non in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Nel documento redatto dagli esperti dei consulenti del lavoro trovano spazio anche il caso degli autoferrotranvieri, settore caratterizzato da molteplici indennità che hanno portato i giudici a definire criteri puntuali per individuare le voci da riconoscere durante il periodo di ferie, e dei buoni pasto: erogazioni di natura assistenziale e non retributiva che non rientrano tra le voci da corrispondere durante le ferie.
(Adnkronos) - “È più facile essere bravi genitori o nonni piuttosto che buoni antenati, perché si tratta di prendersi cura di persone che non si incontreranno mai. È un po’ questa la frase che ha ispirato cinque anni fa il Rewriters Fest, il primo festival europeo dedicato alla sostenibilità sociale”. Lo ha detto Eugenia Romanelli, direttrice del Rewriters Fest 2025, a margine dell’iniziativa inaugurata oggi alla Mondadori Bookstore della Galleria Alberto Sordi, nel cuore di Roma. Romanelli ha spiegato come il festival affronti oltre metà degli obiettivi dell’Agenda 2030 dedicati alle persone: “In questo festival, attraverso ospiti, istituzioni, organizzazioni profit e non-profit, si prende in carico la felicità di tutte le persone, cercando di trasformare una visione ecologica in una visione ecologica”. All’apertura sono attesi l’assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio, Enrica Battaglia, e le madrine del festival Violante Placido e Chiara Francini. La direttrice ha descritto l’atmosfera della Galleria, animata da volontari e partecipanti: “Sono tantissime le persone che hanno deciso, a titolo volontario, di inondare la Galleria Sordi di pensieri, domande, contributi, professionalità, stand-up comedy, concerti”. Il festival adotta registri diversi — dalle tavole rotonde alla comicità — per affrontare temi come violenza contro le donne, cyberbullismo, potere dei dati e dei media: “Vi aspettiamo nel cuore pulsante dell’Italia, nel cuore della capitale, a Piazza Colonna, a Roma”, ha concluso Romanelli.