(Adnkronos) - La Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell’intera legge sull’autonomia differenziata delle regioni ordinarie, considerando invece illegittime specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo. Lo rende noto la stessa Consulta, in attesa del deposito della sentenza. In particolare i giudici della Consulta sottolineano che la forma di Stato riconosce, insieme al ruolo fondamentale delle Regioni e alla possibilità che esse ottengano forme particolari di autonomia, i principi dell’unità della Repubblica, della solidarietà tra le Regioni, dell’eguaglianza e della garanzia dei diritti dei cittadini, dell’equilibrio di bilancio. Pertanto la distribuzione delle funzioni legislative e amministrative tra i diversi livelli territoriali di governo, in attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione non deve corrispondere all’esigenza di un riparto di potere tra i diversi segmenti del sistema politico, ma deve avvenire in funzione del bene comune della società e della tutela dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione. A tal fine, è il principio costituzionale di sussidiarietà che regola la distribuzione delle funzioni tra Stato e regioni. In questo quadro, l’autonomia differenziata deve essere funzionale a migliorare l’efficienza degli apparati pubblici, ad assicurare una maggiore responsabilità politica e a meglio rispondere alle attese e ai bisogni dei cittadini. Partendo da queste premesse viene ritenuta incostituzionale la possibilità che l’intesa tra lo Stato e la regione e la successiva legge di differenziazione trasferiscano materie o ambiti di materie, laddove la Corte ritiene che la devoluzione debba riguardare specifiche funzioni legislative e amministrative e debba essere giustificata, in relazione alla singola Regione, alla luce del richiamato principio di sussidiarietà. La Corte contesta poi il conferimento di una delega legislativa per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, i cosiddetti Lep, priva di idonei criteri direttivi, con la conseguenza che la decisione sostanziale viene rimessa nelle mani del Governo, limitando il ruolo costituzionale del Parlamento. Incostituzionale è poi la previsione che sia un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, vale a dire un Dpcm, a determinare l’aggiornamento dei Lep e quindi la determinazione dei Lep con Dpcm sino all’entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dalla stessa legge. per definire i Lep. Incostituzionale viene poi considerata la possibilità di modificare, con decreto interministeriale, le aliquote della compartecipazione al gettito dei tributi erariali, prevista per finanziare le funzioni trasferite, in caso di scostamento tra il fabbisogno di spesa e l’andamento dello stesso gettito, perché in base a tale previsione potrebbero essere premiate proprio le regioni inefficienti, che –dopo aver ottenuto dallo Stato le risorse finalizzate all’esercizio delle funzioni trasferite- non sono in grado di assicurare con quelle risorse il compiuto adempimento delle stesse funzioni. Pollice verso poi per la facoltatività, piuttosto che per la doverosità, per le Regioni destinatarie della devoluzione, del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, con conseguente indebolimento dei vincoli di solidarietà e unità della Repubblica. Giudicata poi incostituzionale l’estensione della legge sull’autonomia, e dunque dell’articolo116, terzo comma, della Costituzione alle Regioni a statuto speciale, che invece, per ottenere maggiori forme di autonomia, possono ricorrere alle procedure previste dai loro statuti speciali. La Corte ha poi fornito alcuni criteri interpretativi tali da garantire la costituzionalità di altre parti della legge. In particolare l’iniziativa legislativa relativa alla legge di differenziazione non va intesa come riservata unicamente al Governo; la legge di differenziazione non è di mera approvazione dell’intesa ('prendere o lasciare') ma implica il potere di emendamento delle Camere; in tal caso l’intesa potrà essere eventualmente rinegoziata. La limitazione della necessità di predeterminare i Lep ad alcune materie (distinzione tra 'materie Lep'e 'materie-no Lep') va intesa nel senso che, se il legislatore qualifica una materia come 'no-Lep', i relativi trasferimenti non potranno riguardare funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. L'individuazione, tramite compartecipazioni al gettito di tributi erariali, delle risorse destinate alle funzioni trasferite dovrà avvenire non sulla base della spesa storica, bensì prendendo a riferimento costi e fabbisogni standard e criteri di efficienza, liberando risorse da mantenere in capo allo Stato per la copertura delle spese che, nonostante la devoluzione, restano comunque a carico dello stesso. Infine la clausola di invarianza finanziaria richiede inoltre che, al momento della conclusione dell’intesa e dell’individuazione delle relative risorse, si tenga conto del quadro generale della finanza pubblica, degli andamenti del ciclo economico, del rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Ue. La Consulta sottolinea che spetterà ora al Parlamento, nell’esercizio della sua discrezionalità, colmare i vuoti derivanti dall’accoglimento di alcune delle questioni sollevate dalle Regioni ricorrenti, nel rispetto dei principi costituzionali, in modo da assicurare la piena funzionalità della legge. La Corte resterà poi competente a vagliare la costituzionalità delle singole leggi di differenziazione, qualora venissero censurate con ricorso in via principale da altre Regioni o in via incidentale.
(Adnkronos) - In Italia "se vogliamo arrivare ad un sistema pensionistico sostenibile, c'è un'unica vera ricetta, l'aumento della base occupazionale, che vuol dire un nuovo patto con le imprese: noi, lo Stato, ci siamo e vi aiutiamo, nei limiti in cui assumete e date migliori stipendi, coerentemente con la produttività". Lo dice il presidente dell'Inps Gabriele Fava, a Bruxelles a margine della presentazione del primo rapporto dell'ente previdenziale a Bruxelles, su invito del capodelegazione del M5S Pasquale Tridico. "Questo vuol dire - prosegue Fava - che l'effetto virtuoso sarà più contribuenti e maggiori contributi, quindi raggiungeremo la famosa sostenibilità. Ci vorrà tempo: probabilmente non la vedrò io, ma se soltanto prendiamo questa autostrada, saremo tutti felici". Anche per questo, continua, "stiamo immettendo sul mercato italiano una nuova app, l'abbiamo chiamata 'Contaci', che sarà rivolta soprattutto ai giovani. Dobbiamo dialogare con i giovani. Partirà a breve una campagna nelle scuole, per far maturare la consapevolezza del loro salvadanaio". "Devono iniziare subito - aggiunge - con l'estratto conto contributivo: prima iniziano, migliore salvadanaio si troveranno. Per i giovani è un po' più semplice: a differenza del retributivo, loro si troveranno con il contributivo pieno, a distanza di trent'anni dalla riforma Dini. Il sistema contributivo è relativamente semplice: più contributi vengono erogati, migliore salvadanaio ti troverai. Se il legislatore interverrà con il secondo pilastro (la previdenza complementare, che dovrebbe aggiungersi a quella di base, ndr), sarà sicuramente bene accetto. Ecco perché cercheremo di parlare con i giovani con il loro linguaggio, con una app semplice, fruibile e intuitiva, che dia anche un'idea, in prospettiva, del sistema pensionistico", conclude.
(Adnkronos) - A2a ha chiuso i primi nove mesi del 2024 con un utile netto di 713 milioni di euro, +68% rispetto allo stesso periodo del 2023 (425 milioni di euro). I ricavi del Gruppo hanno subito una contrazione del 17%, rispetto ai primi nove mesi del 2023, attestandosi a 9.097 milioni di euro. La variazione - si sottolinea - è riconducibile al calo dei prezzi energetici sia all’ingrosso sia retail e in misura molto contenuta alla contrazione delle quantità vendute ed intermediate sui mercati all’ingrosso più che compensata dai maggiori volumi venduti sui mercati retail elettricità, gas e teleriscaldamento. A2a ha chiuso i primi nove mesi del 2024 con costi operativi in calo del 26% rispetto lo stesso periodo dell'anno precedente, attestandosi a 6.641 milioni di euro. Il costo del personale, paragonato ai primi nove mesi del 2023, è aumentato di circa 53 milioni (+9%), raggiungendo la cifra di 652 milioni. La variazione è legata per circa il 40% al maggior numero di Fte (Full-time equivalent) dei primi nove mesi del 2024 rispetto all’anno precedente (+4%) a seguito di assunzioni effettuate nell’ultimo trimestre del 2023 e nei primi nove mesi del 2024, all’avvio e potenziamento di impianti e strutture in coerenza con gli obiettivi di sviluppo del Gruppo, nonché all’aggiudicazione di nuove gare nel comparto dell’igiene urbana (area Liguria e Val d’Aosta) e all’acquisizione di una nuova società (Agesp Energia). Il Gruppo A2a chiude i primi nove mesi del 2024 con 898 milioni di euro in investimenti, un dato in crescita del 13% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, nel quale si erano attestati a 796 milioni. Per quasi il 60% hanno riguardato interventi di sviluppo finalizzati all'ammodernamento delle reti di distribuzione elettrica, allo sviluppo degli impianti fotovoltaici, a garantire flessibilità e copertura dei picchi di domanda, al recupero di materia e di energia e alla digitalizzazione del Gruppo. Nello stesso periodo, le operazioni di m&a sono state pari a 65 milioni di euro, al netto delle cessioni, grazie all’acquisizione di Agesp Energia, società di vendita di energia elettrica, gas e calore attiva nell’area di Busto Arsizio, in provincia di Varese; all’acquisizione del 70% del Parco Solare Friulano 2, società che ha ottenuto il permesso per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza autorizzata di 112,1 MWp e all’acquisizione del 100% di Biomax Società Agricola a.r.l., operante nella produzione di energia elettrica da biogas.