ENTRA NEL NETWORK |
ENTRA NEL NETWORK |
(Adnkronos) - Dopo il via libera definitivo in commissione Bilancio al Senato tra diversi stop and go la manovra 2025 sbarcherà domani, lunedì 22 dicembre, in aula al Senato con l'approvazione prevista per il giorno successivo prima di tornare alla Camera per l'ok finale. Rientrate le tensioni interne alla maggioranza con la Lega che alla fine accetta la 'stretta' sulle pensioni grazie alla 'moral suasion' del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti che minimizza: "Dimissioni? Ci penso tutte le mattine sarebbe la cosa più bella da fare, personalmente" ma "è la 29esima legge bilancio che faccio so perfettamente come funziona". Opposizione sulle barricate e seduta sospesa quanto tra gli emendamenti riformulati dal governo, è rispuntata la norma di Fratelli d'Italia per riaprire i termini del condono del 2003. Poi l'emendamento "è stato trasformato in ordine del giorno". Ma vediamo cosa prevede l'ultima versione della Manovra. Stop alla possibilità di accedere alla pensione anticipata di vecchiaia cumulando la rendita dei fondi complementari. Aumentano i tagli all’anticipo pensionistico per i lavoratori precoci, cioè coloro che hanno raggiunto almeno 12 mesi di contributi prima del compimento dei 19 anni di età. Il taglio ammonta a 20 milioni dal 2027, a 60 milioni dal 2028 e a 90 milioni dal 2029 al 2032, mentre per il 2033 la riduzione sarà di 140 milioni di euro e 190 milioni dal 2034. Dal primo gennaio obbligo di versamento del Tfr al Fondo Inps anche per le aziende con 50 dipendenti. Dal 2032 le maglie si ampliano ancora includendo nell’obbligo di versamento le imprese con numero pari o superiore a 40 dipendenti. I neo assunti del settore privato potranno contare su un'adesione automatica alla previdenza complementare da luglio 2026. Entro sessanta giorni dall'assunzione il lavoratore può comunque optare per la rinuncia all'adesione automatica. Estesi ai contratti rinnovati nel 2024 i benefici della tassazione agevolata al 5% sugli incrementi retributivi corrisposti dal primo gennaio 2026, con platea di beneficiari ampliata ai redditi fino a 33mila euro. Viene introdotto un meccanismo di versamento, entro il 16 novembre di ogni anno, di un acconto pari all’85% del contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti dovuto per l’anno precedente. Gettito aggiuntivo di 1,3 miliardi solo nel 2026. Vengono rifinanziati gli stanziamenti relativi al Ponte sullo Stretto di Messina, "alla luce dell’aggiornamento dell’iter amministrativo e del non perfezionamento degli impegni relativi alle somme iscritte in bilancio nell’anno 2025 in conto residui rinvenienti dall’anno 2024, prevedendo un incremento delle risorse negli anni 2032 e 2033 tali da lasciare inalterato il valore complessivo delle somme autorizzate". Tra le principali misure approvate in commissione: le risorse per il Piano casa in manovra calano a 200 milioni nel biennio 2026-2027 (100 milioni l’anno). Stanziamento di un milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per sostenere le attività dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi. Prorogate al 30 settembre 2028 le agevolazioni per le imprese che investono in beni strumentali, nuovi materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica o digitale in chiave Transizione 4.0 o 5.0. Ritenuta d'acconto per le imprese dal 2028 con un'aliquota ridotta dello 0,5%, che sale all'1% dal 2029. Da gennaio l’aliquota dell’imposta sulle transazioni finanziarie passa dallo 0,1% allo 0,2% se la cessione avviene su mercati regolamentati e dallo 0,2 allo 0,4% negli altri casi. Sale dallo 0,02% allo 0,04% l’aliquota sulle negoziazioni ad alta frequenza. L'accesso al regime di esclusione è previsto solo con partecipazione diretta nel capitale superiore al 5% o di valore fiscale superiore a 500mila euro. Aliquota al 21% sulla prima casa in affitto inferiore a 30 giorni e al 26% sulla seconda; oltre i due immobili diventa reddito di imposta.
(Adnkronos) - Tutto quello che c'è da sapere sulla mensilità aggiuntiva erogata a fine anno nella guida operativa della Fondazione studi consulenti del lavoro: 'Tredicesime dei lavoratori tra regole e particolarità'. Nella versione aggiornata a dicembre 2025 ci si sofferma, non solo sui casi che determinano la maturazione della gratifica natalizia, l'assoggettamento contributivo e fiscale ma anche sull'esame di alcuni casi particolari: dalla gestione della malattia, dell'infortunio e della maternità obbligatoria al lavoro intermittente e a domicilio, passando per i trattamenti di cassa integrazione. Trovano spazio nella guida anche alcuni esempi di calcolo per le qualifiche più comuni e le risposte degli esperti ai quesiti. La tredicesima costituisce una mensilità aggiuntiva rispetto alle 12 normalmente spettanti ai lavoratori in cambio della prestazione lavorativa, rientra nel concetto di retribuzione differita, in quanto viene in genere corrisposta in un momento successivo a quello di competenza cui la stessa si riferisce. Nella gestione della tredicesima mensilità, la contrattazione collettiva riveste un ruolo fondamentale in quanto i contratti collettivi di lavoro disciplinano la retribuzione da prendere a riferimento, il computo, la mutazione, nonché il termine per la corresponsione. Dobbiamo ricordare però che solo coloro che hanno effettuato un intero anno di lavoro regolare, escludendo le assenze per malattia, infortunio, ferie ed ogni altro evento comunque retribuito, come ad esempio l’intervento degli ammortizzatori sociali, troveranno in busta paga l’equivalente di una mensilità lorda. E', infatti, la natura delle assenze dal lavoro che fa la differenza in fase di elaborazione, in quanto non tutte danno diritto alla maturazione della tredicesima. Il netto in busta paga però sarà certamente inferiore a quello di una normale mensilità in quanto sulla tredicesima mensilità il lavoratore non ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente e per gli eventuali familiari a carico. Il periodo di riferimento per il calcolo della tredicesima è l’anno solare che si conclude con l’erogazione e matura in ragione di un dodicesimo al mese. Il presupposto di base per il diritto alla maturazione è la prestazione di attività lavorativa o la presenza di eventi a vario titolo comunque tutelati con o senza l’integrazione economica da parte del datore di lavoro. In generale le assenze in qualche modo indipendenti dalla volontà del lavoratore di particolare rilievo sociale e quindi tutelate, danno diritto alla maturazione della 13sima, mentre quelle dovute ad una sua libera scelta o, se obbligate, di minore rilievo e/o che non comportano integrazioni da parte del datore di lavoro, non danno il diritto alla maturazione. Per avere diritto ad una 13sima intera occorre dunque aver prestato la propria opera per tutto l’anno o essere comunque stati considerati tali in funzione di obblighi di legge. Se il rapporto di lavoro è iniziato o cessato nell’anno, spetta un importo ridotto nella misura di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato. Per individuare nel dettaglio quando considerare o meno valida la maturazione di un dodicesimo, occorre fare riferimento ai contratti collettivi. L’importo lordo della tredicesima mensilità costituisce imponibile contributivo e va assoggettato alle normali aliquote in vigore nel mese dell'erogazione. Lo stesso imponibile va assoggettato ai premi Inail. L’importo al netto delle ritenute previdenziali a carico del dipendente è assoggettato alla normale tassazione Irpef applicando le aliquote in vigore nel mese di erogazione, utilizzando gli scaglioni mensili senza cumulare l’imponibile con quello della retribuzione del periodo di paga in cui la gratifica viene erogata. Per tale motivo, ed anche rispettare per i tempi di erogazione (solitamente prima di Natale) è uso comune elaborare un cedolino a parte. All’imposta così calcolata non si applicano le detrazioni mensili per lavoro e per i carichi familiari, che spettano solo sulla retribuzione corrente di ogni mese. Infine, l’erogazione, anche se avviene una sola volta l’anno, non ha il carattere di occasionalità e pertanto, ai sensi dell’art. 2120 del Codice civile rientra nella retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il bonus fiscale da 100 euro è una integrazione al reddito concessa ad alcune categorie di lavoratori dipendenti, che ha sostituito il credito fiscale da 80 euro previsto dal cosiddetto 'bonus Renzi'. Rientra tra le misure a favore dei titolari di redditi da lavoro dipendente e di taluni redditi ad essi assimilati introdotte dal Decreto Legge 5 febbraio 2020, n., convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2020, n. 21 , al fine di ridurre il cuneo fiscale. 7 L’importo viene riconosciuto in base al reddito complessivo annuo. In particolare: quelli con reddito fino a 15.000 euro continuano a percepire il bonus in busta paga per intero, fino a un massimo di 1.200 euro l’anno; quelli con reddito con reddito oltre i 15.000 euro, ma fino a 28.000 hanno diritto al beneficio solo se la somma delle detrazioni fiscali spettanti supera l’Irpef lorda dovuta; chi percepisce un reddito superiore a 28mila euro non riceve nessun trattamento integrativo. Il lavoratore non troverà l’erogazione del bonus di 100 euro. La motivazione sta nel fatto che, analogamente al meccanismo di calcolo delle detrazioni fiscali, il bonus di 100 euro spetta in riferimento ai giorni di detrazioni per lavoro dipendente. Pertanto, riguardo alla doppia mensilità percepita dal lavoratore a dicembre, il lavoratore troverà il bonus di 100 euro soltanto nella busta paga di dicembre e non in quella della tredicesima. In sostanza al lavoratore spettano 960 euro diviso 365 per 31 giorni = 101,91 euro erogati nella busta paga di dicembre.
(Adnkronos) - Aumentare il numero di alberi in città, ma soprattutto distribuirli in modo diffuso, evitando grandi concentrazioni isolate, produce benefici concreti e misurabili. Lo sottolinea Renato Bruni, direttore scientifico dell’Orto Botanico dell’Università di Parma, intervenendo in occasione della piantumazione del 100.000° albero di KilometroVerdeParma. «Avere tanti piccoli boschi o molti interventi sparsi sul territorio aiuta a diversi livelli», spiega, «a partire dalla riduzione delle temperature locali». Dal punto di vista scientifico, evidenzia Bruni, «l’ombra di un albero è più fresca di quella di una tettoia», grazie ai processi di traspirazione delle piante, che contribuiscono anche a migliorare la permeabilità del suolo e la gestione delle piogge. Ma i benefici non sono solo numerici: «C’è un aspetto fondamentale di vicinanza tra esseri umani e alberi. Le città sono cresciute, la natura si è allontanata dalla vita quotidiana, e riportarla dentro gli spazi urbani significa migliorare il nostro rapporto con le piante, imparando a conoscerle semplicemente osservandole». «La città non può essere stravolta dal punto di vista urbanistico, ma può essere ripensata con intelligenza». È questo l’approccio indicato da Bruni. La chiave è individuare e valorizzare «gli spazi che consentono la convivenza tra le esigenze umane e quelle della città». Rotatorie, parchi, aree dismesse, ritagli lasciati dagli interventi urbanistici diventano così opportunità preziose. «Intervenire su questi spazi residuali piantando alberi è la strategia giusta», afferma. In questo percorso, l’arboreto che sorgerà in viale Du Tillot rappresenta uno degli sviluppi più significativi: «È un progetto importante, vicino alla città e inserito in un contesto infrastrutturale complesso, che dimostra come sia possibile portare la natura anche in luoghi inaspettati». L’obiettivo, conclude Bruni, è proseguire su questa strada «lavorando con le istituzioni e con i privati», per continuare a intervenire ovunque esistano spazi disponibili, trasformandoli in presìdi verdi capaci di migliorare ambiente, clima e qualità della vita urbana.