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(Adnkronos) - Via libera del Senato al ddl sull'antisemitismo. L'Aula di Palazzo Madama ha approvato il testo in 5 articoli, che adottata ''la definizione operativa di antisemitismo formulata dall’Assemblea plenaria dell’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA) il 26 maggio 2016, ivi inclusi i relativi indicatori, necessari ai fini dell’applicazione della legge medesima". Inoltre nel provvedimento non risultano previsioni di sanzioni penali, mentre si introduce la figura del "coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri". Ecco il testo approvato, atteso ora da Montecitorio per il via libera definitivo, dal titolo 'Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di Antisemitismo. Art. 1. (Definizione) 1. La Repubblica italiana, in attuazione dell’articolo 3 della Costituzione, ripudia ogni forma di antisemitismo, favorisce azioni volte a contrastarne qualunque espressione e ostacola la diffusione del pregiudizio antisemita in Italia, ferme restando la libertà di critica politica e di espressione del pensiero e la libertà di riunione e di associazione, nel rispetto dei princìpi costituzionali. 2. Ai fini delle attività e delle disposizioni di cui alla presente legge, in attuazione della risoluzione sulla lotta contro l’antisemitismo 2017/2692 (RSP) del Parlamento europeo, del 1° giugno 2017, considerata l’unicità storica del fenomeno e delle sue conseguenze, è adottata la definizione operativa di antisemitismo formulata dall’Assemblea plenaria dell’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA) il 26 maggio 2016, ivi inclusi i relativi indicatori, necessari ai fini dell’applicazione della legge medesima. Ai sensi della definizione operativa di cui al periodo precedente, per antisemitismo si intende una determinata percezione degli Ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti, le cui manifestazioni, di natura verbale o fisica, sono dirette verso le persone ebree e non ebree, i loro beni, le istituzioni della comunità e i luoghi di culto ebraici. 3. Le istituzioni della Repubblica collaborano per individuare gli interventi necessari al fine di prevenire e contrastare qualunque atto o manifestazione di antisemitismo, come definito ai sensi del comma 2, che costituisca una minaccia non solo verso una parte dei cittadini, ma anche nei confronti della convivenza civile, della stabilità sociale e della sicurezza pubblica. Art. 2. (Strategia nazionale per la lotta contro l’antisemitismo) 1. Coerentemente a quanto previsto dal punto 5 della risoluzione sulla lotta contro l’antisemitismo 2017/2692 (RSP) del Parlamento europeo, la Strategia nazionale per la lotta contro l’antisemitismo è adottata dal Consiglio dei ministri sulla base della proposta elaborata dal Coordinatore di cui all’articolo 4. 2. La Strategia, adottata su base triennale, nell’ambito delle risorse di cui al l’articolo 5 e secondo le linee di azione di cui all’articolo 3, persegue le seguenti finalità: a) prevenire e contrastare ogni forma di antisemitismo, nonché di odio e discriminazione nei confronti delle persone ebree e delle comunità e delle istituzioni ebraiche; b) promuovere la conoscenza, il rispetto e la valorizzazione della storia, della cultura e della vita ebraiche; c) rafforzare la coesione sociale e assicurare adeguate misure di sicurezza alle comunità ebraiche e ai loro luoghi di aggregazione. Art. 3. (Linee di azione per la Strategia nazionale per la lotta contro l’antisemitismo) Al fine di contrastare qualunque atto di antisemitismo, come definito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, nonché al fine di consolidare una cultura libera da pregiudizi e stereotipi nei confronti degli Ebrei in quanto popolo, la Strategia nazionale per la lotta all’antisemitismo si sviluppa sulle seguenti linee d’azione, che possono essere ampliate e integrate su proposta del Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo di cui all’articolo 4: a) utilizzare la banca dati di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, anche per il monitoraggio dei dati sugli episodi di antisemitismo, come definito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, al fine di acquisire una visione completa del fenomeno in Italia, nonché di promuovere il coordinamento delle attività di monitoraggio tra gli organismi coinvolti nella raccolta dei dati; b) prevedere, nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite misure per contrastare la diffusione del linguaggio d’odio antisemita sulla rete internet, sentita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; c) facilitare, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la promozione di azioni formative rivolte a docenti e attività didattiche rivolte agli studenti, anche in occasione del Giorno della Memoria di cui alla legge 20 luglio 2000, n. 211, in merito alla conoscenza del fenomeno dell’antisemitismo, come definito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, e della diaspora ebraica, rafforzando la consapevolezza su tali temi e sulle loro implicazioni sul piano culturale e storico, anche al fine di favorire il dialogo fra generazioni, culture e religioni diverse. Le istituzioni scolastiche, in esito al monitoraggio svolto dai tavoli permanenti di cui all’articolo 4, comma 2-bis, della legge 29 maggio 2017, n. 71, in relazione agli episodi di antisemitismo, comunicano al tavolo tecnico di cui all’articolo 3 della medesima legge n. 71 del 2017 e al Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo le azioni attuate per contrastare i fenomeni di antisemitismo; d) favorire, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigenti, ivi comprese quelle di cui al Fondo per la promozione del dialogo di cui all’articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, la realizzazione di attività di ricerca, seminari e incontri in collaborazione con istituzioni universitarie nazionali e internazionali, volti a promuovere il confronto e il rispetto reciproco, nonché a prevenire ogni forma di preclusione o intolleranza, anche in coerenza con le finalità di contrasto all’antisemitismo della presente legge. Le università adottano, nel rispetto della propria autonomia organizzativa e regolamentare e nell’ambito delle risorse del proprio bilancio, misure volte alla prevenzione, al monitoraggio e al contrasto degli atti di antisemitismo e possono individuare al loro interno un soggetto preposto alla verifica e al monitoraggio delle azioni per contrastare i fenomeni di antisemitismo, in linea con il codice etico delle stesse università e in conformità a quanto previsto dalla Strategia nazionale per la lotta contro l’antisemitismo. Ai fini del monitoraggio, le università collaborano con il Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo; f) promuovere iniziative di formazione specifica per il personale delle Forze di polizia in merito alla conoscenza del fenomeno dell’antisemitismo, ai fini di una corretta individuazione della natura antisemita di un reato, sia in base a quanto previsto dalla definizione operativa di antisemitismo di cui all’articolo 1, comma 2, sia nei casi in cui gli obiettivi dell’atto criminoso siano precipuamente individuati in quanto Ebrei, ebraici, legati agli Ebrei o percepiti come tali; e) potenziare, nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, specifiche iniziative di formazione e aggiornamento rivolte alle Forze armate, alle Forze dell’ordine e al personale della carriera prefettizia e della magistratura sul fenomeno dell’antisemitismo; g) promuovere, nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell’ambito delle attività associative e sportive, momenti di formazione e conoscenza sul fenomeno dell’antisemitismo, come definito ai sensi dell’articolo 1, comma 2. Art. 4. (Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo) 1. Il Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri a seguito della risoluzione sulla lotta contro l’antisemitismo 2017/2692(RSP) del Parlamento europeo, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è incaricato di curare la predisposizione della Strategia nazionale per la lotta contro l’antisemitismo, di cui all’articolo 2 della presente legge, e i successivi aggiornamenti della stessa. 2. Il Coordinatore presiede il Gruppo tecnico di lavoro incaricato di coadiuvare il Coordinatore medesimo nella redazione, nello sviluppo e nell’aggiornamento della Strategia di cui all’articolo 2. Il Gruppo tecnico di lavoro è composto da rappresentanti designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero del l’interno, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell’istruzione e del merito, dal Ministero dell’università e della ricerca, dal Ministero della cultura nonché dalle Autorità politiche delegate in materia di sport, di politiche giovanili, di pari opportunità, di innovazione digitale e di informazione ed editoria. Sono inoltre componenti del Gruppo tecnico di lavoro rappresentanti designati dall’IHRA, dall’Unione delle comunità ebraiche italiane, dall’Unione giovani ebrei d’Italia, dalla fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea, dalla fondazione Museo della Shoah, dal Museo nazionale dell’ebraismo italiano e della Shoah. Possono altresì essere chiamati a far parte del Gruppo tecnico esperti e rappresentanti del mondo scolastico e universitario, dell’informazione, dell’editoria, del giornalismo e delle istituzioni culturali e scientifiche. Per la partecipazione alle attività del Gruppo tecnico, fermo quanto previsto dal comma 4, non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, fatto salvo il rimborso per le spese di missione a valere sulle risorse allo scopo previste nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. 3. I componenti del Gruppo tecnico di lavoro di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. 4. Qualora sia previsto un compenso a favore del Coordinatore nazionale di cui al presente articolo, lo stesso è determinato, nei limiti previsti per il contingente di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e a valere sulle risorse allo scopo previste nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. 5. Con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è altresì definito il contingente di personale di supporto tecnico e amministrativo al coordinatore, cui si provvede nei limiti delle ri¬sorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Art. 5. (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(Adnkronos) - Per 4 adolescenti su 10, “stare insieme” significa prima di tutto amicizia: uno spazio fatto di complicità, leggerezza e condivisione quotidiana. E tra i contesti in cui sperimentano il lavoro di squadra, la fiducia reciproca e il senso del “noi” seguono la scuola (22%) e lo sport (8,8%). È quanto emerge da 'Generazione Noi', l’analisi promossa da Ringo e realizzata dal partner Extreme, società specializzata nell'analisi strategica delle conversazioni web e social, su oltre 35.000 contenuti social prodotti in lingua italiana su TikTok, Instagram e YouTube. La ricerca si inserisce nella comunicazione di 'Tra di noi c’è più gusto', la campagna con cui Ringo racconta il valore delle relazioni tra coetanei e del Terzo Spazio: quel luogo, fisico o simbolico, in cui gli adolescenti costruiscono relazioni, autonomia e identità lontano dalla supervisione diretta di adulti, genitori o insegnanti. L’analisi si basa su un approccio di social listening qualitativo, che utilizza un sistema di ancore semantiche costruite a partire da slang, espressioni ricorrenti e codici linguistici tipici dei ragazzi e delle ragazze tra i 13 e i 18 anni. Il linguaggio diventa la chiave per intercettare e interpretare le conversazioni: non solo oggetto di studio, ma anche strumento metodologico centrale. Dai dati emerge con chiarezza anche dove gli adolescenti raccontano oggi lo stare insieme online: TikTok concentra il 50% delle conversazioni; Instagram il 49%; YouTube è marginale. Un dato che racconta una socialità espressa attraverso formati rapidi, visivi e performativi. Su TikTok lo stare insieme prende forma in meme, slang e micro-rituali, mentre su Instagram diventa un racconto più editoriale e descrittivo, fatto di immagini e parole che fissano i momenti condivisi. L’amicizia è il primo pilastro della collaborazione, soprattutto per le ragazze adolescenti, per le quali rappresenta il cuore della socialità (54,2%). Tra i ragazzi adolescenti, invece, lo stare insieme si costruisce più spesso attraverso sport e attività condivise (49,3%). Lo sport emerge come spazio di appartenenza più che di performance: genera maggiore coinvolgimento quando viene raccontato come esperienza collettiva. Il tono delle conversazioni è prevalentemente positivo (51,1%), e ruota attorno a quattro pilastri: appartenenza attiva (37,1%), inclusione (28,4%), continuità nel tempo (25%) e orgoglio condiviso (9,5%). La scuola, pur comparendo in meno conversazioni rispetto allo sport, genera un coinvolgimento medio più alto (oltre 5.300 like medi), confermandosi un grande denominatore emotivo. Non viene raccontata come un’istituzione, ma come uno spazio profondamente relazionale, in cui il gruppo diventa una risorsa fondamentale per vivere meglio la quotidianità. Dalle conversazioni emerge come stare insieme a compagni e compagne contribuisca innanzitutto ad alleggerire ansia e pressione (45,5%), rendendo più affrontabili verifiche, cambiamenti e nuove sfide. Accanto a questo, la scuola è anche il luogo del sostegno pratico e concreto (31,8%): studiare insieme, aiutarsi, condividere appunti e prepararsi alle difficoltà quotidiane. Infine, è lo spazio in cui si costruiscono ricordi comuni (18,2%), che rafforzano il senso di appartenenza e trasformano l’esperienza scolastica in una storia condivisa. In questo scenario, anche il cibo assume un ruolo sociale molto concreto: la merenda torna spesso come rito informale di gruppo, un momento semplice ma identitario in cui ci si ritrova, si chiacchiera e si “stacca” dalle regole. Non è solo consumo, ma condivisione: una pausa che diventa spazio di libertà e complicità. Il gioco on line (4,8% delle conversazioni) emerge come spazio sociale pieno: clan, team “aperti”, valutazioni di skill, gergo condiviso. L’intrattenimento non resta un’attività individuale, ma diventa un’occasione per creare piccole comunità molto unite. In questo contesto, il digitale non sostituisce l’amicizia, ma la struttura e la rende più organizzata. La musica (3,8% delle conversazioni) non risulta come semplice ascolto, ma diventa immaginario, sogno comune e desiderio, soprattutto nell’esperienza live, come un concerto, dove si trasforma in un rito di amicizia. È anche una sfida creativa, in cui la performance smette di essere solo esibizione per diventare un’occasione per mettersi alla prova, migliorare e rafforzarsi reciprocamente. Il racconto dello stare insieme passa anche, e soprattutto, dal linguaggio: è uno degli elementi chiave attraverso cui gli adolescenti costruiscono e riconoscono il gruppo. Non si tratta solo di “parole alla moda”, ma di un vero codice identitario, fatto di slang, format narrativi e riferimenti condivisi. Il lessico è ibrido e nativo digitale: convive l’italiano con anglicismi, termini dal gaming, meme culture e dialetto “remixato”. Le espressioni più diffuse nelle conversazioni, come bro, bestie, random, chill o team, funzionano come segnali di appartenenza, mentre hashtag come #fyp o #perte servono a rendere il contenuto visibile e condivisibile. Un ruolo centrale è giocato dai format narrativi, in particolare il POV (“Point of View”), che permette di raccontare lo stare insieme in prima persona, trasformando situazioni quotidiane in micro-storie immediatamente riconoscibili. Il linguaggio è breve, performativo e comunitario: più che spiegare, serve a far sentire “dentro” chi guarda. Emoji, allungamenti vocalici e punti esclamativi sostituiscono spesso le dichiarazioni esplicite di emozione. Nel complesso, il linguaggio racconta una generazione in cui il “noi” viene prima dell’“io”: le parole non servono solo a comunicare, ma a costruire legami e “delimitare il gruppo” Nel complesso, l’analisi restituisce l’immagine di una generazione fortemente relazionale, lontana dall’idea di individualismo spesso associata ai giovani. I ragazzi e le ragazze adolescenti di oggi non utilizzano il digitale per sostituire le relazioni, ma per estenderle e amplificarle: lo “stare insieme” nasce nella quotidianità offline (a scuola, nello sport, nel tempo libero) e viene poi raccontato e condiviso online come parte integrante dell’esperienza. I valori che emergono dall’analisi di Extreme prendono forma concreta in LabiRingo, l’installazione esperienziale che Ringo porterà nelle piazze italiane per invitare ragazzi e ragazze adolescenti a giocare insieme. Un vero Terzo Spazio fisico, pensato come luogo di incontro, relazione e scoperta, in cui la collaborazione non è solo un tema, ma una condizione necessaria per vivere l’esperienza. LabiRingo è un percorso immersivo e condiviso che accompagna i partecipanti all’interno di un labirinto fatto di prove, intuizioni e piccoli obiettivi da superare insieme. Ogni tappa è progettata per stimolare il lavoro di squadra, la complicità e la capacità di coordinarsi, trasformando il gioco in un’esperienza collettiva. All’interno dell’installazione, le persone vengono coinvolte in diverse attività che richiedono collaborazione e fiducia reciproca: solo agendo insieme è possibile orientarsi, avanzare nel percorso e arrivare all’uscita finale, dove l’esperienza viene celebrata e condivisa. Il labirinto diventa così una metafora concreta dello “stare insieme”: un viaggio fatto di scelte comuni e risultati condivisi. “Con Tra di noi c’è più gusto vogliamo valorizzare quei momenti in cui gli adolescenti stanno insieme in modo spontaneo e autentico - commenta Susanna Catelli, Senior Marketing Manager Ringo. “Il Terzo Spazio è proprio questo: un luogo in cui si cresce attraverso le relazioni, fuori dalle logiche di competizione e giudizio. Con LabiRingo trasformiamo questo concetto in un’esperienza reale, creando spazi che invitano a collaborare, condividere e divertirsi, parlando il linguaggio delle nuove generazioni e rispettandone tempi e modalità.” LabiRingo debutterà a Milano, in Piazza Gae Aulenti, dal 6 all’8 marzo, proseguirà a Napoli, in Piazza Dante, dal 13 al 15 marzo e, infine, approderà a Bari, in Largo Giannella, dal 20 al 22 marzo, per tre weekend dedicati al gioco e alla collaborazione.
(Adnkronos) - “Lo stop della Commissione europea sul partenariato pubblico-privato è un tema rilevante perché taglia trasversalmente tutti i settori che lavorano con la pubblica amministrazione, dai servizi alle opere”. Lo ha dichiarato Gianluca Bufo, ceo e direttore generale del Gruppo Iren, intervenendo alla conferenza “Umanizzare il trilemma dell’energia” organizzata al Senato da Oliver Wyman e Wec Italia. Bufo ha ricordato che il Partenariato Pubblico-Privato è “uno strumento cross-settore che ha consentito al Paese di sviluppare economie e progettualità che spesso le amministrazioni, soprattutto territoriali, non hanno la capacità tecnica di strutturare autonomamente”. Non solo utility, ma anche strade, ferrovie ed efficienza energetica in ambito sanitario: “È sempre stato uno strumento industriale, applicato in ambito pubblico per portare competenze tecniche e tecnologiche”. Il numero uno di Iren ha citato anche il caso dell’idroelettrico in Piemonte: “Abbiamo fatto una mossa in anticipo sul rinnovo delle concessioni scadute nel 2010, affrontando tre anni di ricorsi. Dal 2010 continuiamo a garantire investimenti di manutenzione in una condizione ordinaria, ma non straordinaria”. La proposta di Ppp, ha spiegato, prevedeva anche di lasciare “una quota rilevante, il 25% dell’energia, a prezzi calmierati per il territorio”. Secondo Bufo, altri Paesi come la Spagna hanno individuato soluzioni alternative, ad esempio riconoscendo maggiore premialità al proponente in gara. “Non so se sarà applicabile in Italia, con un codice degli appalti molto articolato, ma una soluzione sul Ppp va trovata, perché non è mai stato uno strumento per facilitare l’amministrazione, bensì per portare progettualità e competenze industriali al servizio del pubblico”, ha concluso.