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(Adnkronos) - Un capo di gabinetto deve essere espressamente autorizzato prima di rilasciare interviste? È un tema che torna sotto i riflettori, dopo le parole sulla magistratura della capo di gabinetto di Carlo Nordio, Giusi Bartolozzi, alla tv siciliana Telecolor. Esiste un Codice di comportamento del Personale del Ministero della Giustizia che dispone una serie di previsioni di obblighi di condotta ad integrazione del Dpr 62/2013 (rivolto anche "ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche" come i capi di gabinetto) e del Testo unico sul pubblico impiego (Tupi), che all'art. 54 1-bis contiene "una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione". Secondo il Codice di condotta ministeriale (articolo 13 comma 2), "i rapporti istituzionali con i mezzi di informazione sono tenuti dal Ministro della giustizia e dal suo Ufficio Stampa, nonché dalle persone espressamente autorizzate". La regola vale anche per i capi gabinetto? In base al succitato Dpr sembrerebbe di sì. Ma va precisato che sullo stesso punto il Dpr è sostituito dall'articolo 2 commi 1 e 2 del Codice ministeriale con ulteriori disposizioni specifiche che ne precisano il perimetro. All'art 2 comma 1 si legge: "Le disposizioni del presente Codice si applicano al personale amministrativo, dirigente e delle aree funzionali, con contratto a tempo indeterminato e determinato, nonché al personale amministrativo contrattualizzato e non, che presta servizio in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, alle dipendenze del Ministero della giustizia, compreso il personale assunto a tempo determinato, rientrante nelle linee progettuali del Pnrr come declinate dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nell’Amministrazione centrale e periferica nonché negli uffici giudiziari"; e all'art. 2 comma 2 "le disposizioni del Codice si estendono, in quanto compatibili, a tutti i collaboratori esterni o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Amministrazione". Insomma, dalle disposizioni sembrerebbe che Bartolozzi avrebbe dovuto essere autorizzata, e in effetti al ministero è prassi comune farsi dare il via libera per eventuali interventi pubblici. Ma in questo caso che cosa è successo? Dal ministero della Giustizia non fanno sapere se Bartolozzi abbia effettivamente chiesto l'autorizzazione e nemmeno se il ministro Nordio gliela abbia concessa. (di Roberta Lanzara)
(Adnkronos) - "Tra aspettative confermate e dubbi ancora aperti, l’Italia ha avviato il proprio percorso di recepimento della Direttiva 970/2023 sulla trasparenza salariale. Il 5 febbraio 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo di attuazione, successivamente trasmesso alle Camere per l’acquisizione dei pareri parlamentari. Rispetto alla Direttiva, la bozza di decreto introduce alcune semplificazioni a favore delle piccole e medie imprese italiane, ma altrettanti dubbi interpretativi. La più grande semplificazione riguarda il riferimento ai contratti collettivi per la definizione delle categorie di lavoratori che svolgono lavoro uguale o di pari valore. Ai sensi della bozza di decreto, costituisce 'stesso lavoro' o 'lavoro di pari valore' quello riconducibile a mansioni identiche o comparabili, riconducibili al medesimo livello del contratto collettivo applicato". Così, con Adnkronos/Labitalia, Ornella Patané, partner di Toffoletto De Luca Tamajo, in merito allo schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva EU sulla trasparenza salariale. Secondo l'esperta, "si tratta di una presunzione semplice a favore della contrattazione collettiva che assicura sistemi di classificazione retributiva fondati su criteri oggettivi e neutri rispetto al genere, ai sensi della Direttiva, e che consente la prova contraria, ovvero la dimostrazione dell’esistenza di trattamenti retributivi individuali discriminatori" "Il riferimento alla contrattazione collettiva, tuttavia, non risulta sempre adeguato -continua Patanè- ai fini di una compiuta attuazione della Direttiva. In primo luogo, perché i livelli dei contratti collettivi sono generici e molto ampi e non prendono in considerazione ogni singola organizzazione aziendale. In secondo luogo, essi non prevedono livelli retributivi per la fascia più alta della popolazione aziendale, ovvero per quadri e dirigenti, ove si annida statisticamente la discriminazione retributiva di genere". "Forse proprio in considerazione di questo, la bozza di decreto consente -spiega ancora l'esperta di diritto- anche sistemi di classificazione professionale decisi dal datore di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione, integrativi dei livelli previsti dalla contrattazione collettiva, purché anch’essi basati su criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere. A differenza di quanto previsto dalla Direttiva, tali sistemi integrativi di classificazione dei lavoratori sono decisi unilateralmente dalle imprese e non condivisi con i rappresentanti dei lavoratori". Secondo Patanè "presenta, inoltre, dei problemi interpretativi la definizione di livello retributivo, introdotta dalla bozza di decreto rispetto a quanto previsto dalla Direttiva: definizione certamente importante perché su di essa si baseranno tutte le comparazioni introdotte dalla Direttiva per valutare la sussistenza di un gap retributivo di genere. Nella bozza di decreto, vanno esclusi dal livello retributivo i superminimi individuali, i premi una tantum e le indennità ad personam, qualora questi siano stati previsti a favore di alcuni dipendenti sulla base di criteri 'oggettivi individuali'". "Tale formulazione poco felice da un punto di vista lessicale prima ancora che giuridico, introduce non poche incertezze interpretative soprattutto perché pare vanificare lo scopo della Direttiva volto a comparare tutti gli elementi retributivi, fissi, variabili e in natura proprio al fine di rinvenire eventuali situazioni di discriminazione", conclude Patanè.
(Adnkronos) - Il Gruppo Davines - azienda attiva nel settore della cosmetica professionale con i marchi per l’haircare Davines e per lo skincare 'comfort zone', B Corp dal 2016 - annuncia, per il terzo anno consecutivo, l’apertura delle candidature per 'The Good Farmer Award' 2026. Realizzato in collaborazione con la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, è il primo premio in Italia a sostenere i giovani agricoltori che guidano la transizione ecologica attraverso pratiche di agricoltura biologica rigenerativa e agroecologiche, con un approccio sistemico e anche sociale. Anche per questa edizione è stata rinnovata l’estensione del bando alle aziende agricole dedite all’allevamento e impegnate a migliorare il benessere e la salute animale con pratiche che includono, tra le altre, il pascolo all’aperto e la conseguente riduzione dell’uso di farmaci veterinari. Il bando si rivolge ad agricoltori e agricoltrici di età inferiore o uguale a 35 anni al 31 luglio 2026 che gestiscano imprese con certificazione biologica in corso di validità. I due progetti più innovativi e avanzati riceveranno dal Gruppo Davines 10mila euro ciascuno per l’acquisto di materiali e per interventi finalizzati al miglioramento e allo sviluppo delle attività agroecologiche. Le candidature possono essere inviate dal 10 marzo fino al 15 maggio 2026 compilando il modulo online. La cerimonia di premiazione si terrà il 27 novembre 2026 presso il Davines Group Village a Parma. Requisiti necessari per accedere al bando sono l’avere una certificazione biologica in corso di validità e applicare i principi dell’agricoltura biologica rigenerativa e dell’agroecologia. In particolare i giovani agricoltori e le loro aziende dovranno dimostrare di utilizzare almeno tre tra le strategie e le pratiche di agricoltura biologica rigenerativa e agroecologia identificate dal regolamento, tra cui la rotazione colturale, il minimo disturbo del suolo, l’utilizzo di fertilizzanti organici, la coltivazione di alberi associata a campi seminativi o a pascoli, l’uso di colture di copertura come le leguminose e la pacciamatura del terreno (ossia la copertura del terreno con materiale organico come paglia o foglie). La Commissione che valuterà e selezionerà i progetti è composta da otto membri, fra professori universitari ed esperti in temi di agricoltura, agroecologia e sostenibilità. Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile, è il presidente della Giuria. Gli altri membri sono: Davide Bochicchio, ricercatore del Crea Zootecnia e Acquacoltura; Dario Fornara, direttore di Eroc (European Regenerative Organic Center); Angelo Gentili, responsabile nazionale Agricoltura di Legambiente; Paola Migliorini, docente presso l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo; Alessandro Monteleone, dirigente di Ricerca del Crea, Centro Politiche e Bio-economia; Camilla Moonen, professoressa associata presso l’Istituto di Scienze delle Piante, Università Sant’Anna di Pisa; Francesca Pisseri, medica veterinaria esperta in agroecologia, Associazione Italiana di Agroecologia.