INFORMAZIONINomisma - Società di Studi Economici spa Ricerche di Mercato e Sondaggi Ruolo: Presidente Comitato Scientifico Area: Top Management Filippo Andreatta |
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(Adnkronos) - Via libera del Senato al ddl sull'antisemitismo. L'Aula di Palazzo Madama ha approvato il testo in 5 articoli, che adottata ''la definizione operativa di antisemitismo formulata dall’Assemblea plenaria dell’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA) il 26 maggio 2016, ivi inclusi i relativi indicatori, necessari ai fini dell’applicazione della legge medesima". Inoltre nel provvedimento non risultano previsioni di sanzioni penali, mentre si introduce la figura del "coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri". Ecco il testo approvato, atteso ora da Montecitorio per il via libera definitivo, dal titolo 'Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di Antisemitismo. Art. 1. (Definizione) 1. La Repubblica italiana, in attuazione dell’articolo 3 della Costituzione, ripudia ogni forma di antisemitismo, favorisce azioni volte a contrastarne qualunque espressione e ostacola la diffusione del pregiudizio antisemita in Italia, ferme restando la libertà di critica politica e di espressione del pensiero e la libertà di riunione e di associazione, nel rispetto dei princìpi costituzionali. 2. Ai fini delle attività e delle disposizioni di cui alla presente legge, in attuazione della risoluzione sulla lotta contro l’antisemitismo 2017/2692 (RSP) del Parlamento europeo, del 1° giugno 2017, considerata l’unicità storica del fenomeno e delle sue conseguenze, è adottata la definizione operativa di antisemitismo formulata dall’Assemblea plenaria dell’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA) il 26 maggio 2016, ivi inclusi i relativi indicatori, necessari ai fini dell’applicazione della legge medesima. Ai sensi della definizione operativa di cui al periodo precedente, per antisemitismo si intende una determinata percezione degli Ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti, le cui manifestazioni, di natura verbale o fisica, sono dirette verso le persone ebree e non ebree, i loro beni, le istituzioni della comunità e i luoghi di culto ebraici. 3. Le istituzioni della Repubblica collaborano per individuare gli interventi necessari al fine di prevenire e contrastare qualunque atto o manifestazione di antisemitismo, come definito ai sensi del comma 2, che costituisca una minaccia non solo verso una parte dei cittadini, ma anche nei confronti della convivenza civile, della stabilità sociale e della sicurezza pubblica. Art. 2. (Strategia nazionale per la lotta contro l’antisemitismo) 1. Coerentemente a quanto previsto dal punto 5 della risoluzione sulla lotta contro l’antisemitismo 2017/2692 (RSP) del Parlamento europeo, la Strategia nazionale per la lotta contro l’antisemitismo è adottata dal Consiglio dei ministri sulla base della proposta elaborata dal Coordinatore di cui all’articolo 4. 2. La Strategia, adottata su base triennale, nell’ambito delle risorse di cui al l’articolo 5 e secondo le linee di azione di cui all’articolo 3, persegue le seguenti finalità: a) prevenire e contrastare ogni forma di antisemitismo, nonché di odio e discriminazione nei confronti delle persone ebree e delle comunità e delle istituzioni ebraiche; b) promuovere la conoscenza, il rispetto e la valorizzazione della storia, della cultura e della vita ebraiche; c) rafforzare la coesione sociale e assicurare adeguate misure di sicurezza alle comunità ebraiche e ai loro luoghi di aggregazione. Art. 3. (Linee di azione per la Strategia nazionale per la lotta contro l’antisemitismo) Al fine di contrastare qualunque atto di antisemitismo, come definito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, nonché al fine di consolidare una cultura libera da pregiudizi e stereotipi nei confronti degli Ebrei in quanto popolo, la Strategia nazionale per la lotta all’antisemitismo si sviluppa sulle seguenti linee d’azione, che possono essere ampliate e integrate su proposta del Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo di cui all’articolo 4: a) utilizzare la banca dati di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, anche per il monitoraggio dei dati sugli episodi di antisemitismo, come definito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, al fine di acquisire una visione completa del fenomeno in Italia, nonché di promuovere il coordinamento delle attività di monitoraggio tra gli organismi coinvolti nella raccolta dei dati; b) prevedere, nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite misure per contrastare la diffusione del linguaggio d’odio antisemita sulla rete internet, sentita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; c) facilitare, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la promozione di azioni formative rivolte a docenti e attività didattiche rivolte agli studenti, anche in occasione del Giorno della Memoria di cui alla legge 20 luglio 2000, n. 211, in merito alla conoscenza del fenomeno dell’antisemitismo, come definito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, e della diaspora ebraica, rafforzando la consapevolezza su tali temi e sulle loro implicazioni sul piano culturale e storico, anche al fine di favorire il dialogo fra generazioni, culture e religioni diverse. Le istituzioni scolastiche, in esito al monitoraggio svolto dai tavoli permanenti di cui all’articolo 4, comma 2-bis, della legge 29 maggio 2017, n. 71, in relazione agli episodi di antisemitismo, comunicano al tavolo tecnico di cui all’articolo 3 della medesima legge n. 71 del 2017 e al Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo le azioni attuate per contrastare i fenomeni di antisemitismo; d) favorire, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigenti, ivi comprese quelle di cui al Fondo per la promozione del dialogo di cui all’articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, la realizzazione di attività di ricerca, seminari e incontri in collaborazione con istituzioni universitarie nazionali e internazionali, volti a promuovere il confronto e il rispetto reciproco, nonché a prevenire ogni forma di preclusione o intolleranza, anche in coerenza con le finalità di contrasto all’antisemitismo della presente legge. Le università adottano, nel rispetto della propria autonomia organizzativa e regolamentare e nell’ambito delle risorse del proprio bilancio, misure volte alla prevenzione, al monitoraggio e al contrasto degli atti di antisemitismo e possono individuare al loro interno un soggetto preposto alla verifica e al monitoraggio delle azioni per contrastare i fenomeni di antisemitismo, in linea con il codice etico delle stesse università e in conformità a quanto previsto dalla Strategia nazionale per la lotta contro l’antisemitismo. Ai fini del monitoraggio, le università collaborano con il Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo; f) promuovere iniziative di formazione specifica per il personale delle Forze di polizia in merito alla conoscenza del fenomeno dell’antisemitismo, ai fini di una corretta individuazione della natura antisemita di un reato, sia in base a quanto previsto dalla definizione operativa di antisemitismo di cui all’articolo 1, comma 2, sia nei casi in cui gli obiettivi dell’atto criminoso siano precipuamente individuati in quanto Ebrei, ebraici, legati agli Ebrei o percepiti come tali; e) potenziare, nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, specifiche iniziative di formazione e aggiornamento rivolte alle Forze armate, alle Forze dell’ordine e al personale della carriera prefettizia e della magistratura sul fenomeno dell’antisemitismo; g) promuovere, nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell’ambito delle attività associative e sportive, momenti di formazione e conoscenza sul fenomeno dell’antisemitismo, come definito ai sensi dell’articolo 1, comma 2. Art. 4. (Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo) 1. Il Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri a seguito della risoluzione sulla lotta contro l’antisemitismo 2017/2692(RSP) del Parlamento europeo, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è incaricato di curare la predisposizione della Strategia nazionale per la lotta contro l’antisemitismo, di cui all’articolo 2 della presente legge, e i successivi aggiornamenti della stessa. 2. Il Coordinatore presiede il Gruppo tecnico di lavoro incaricato di coadiuvare il Coordinatore medesimo nella redazione, nello sviluppo e nell’aggiornamento della Strategia di cui all’articolo 2. Il Gruppo tecnico di lavoro è composto da rappresentanti designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero del l’interno, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell’istruzione e del merito, dal Ministero dell’università e della ricerca, dal Ministero della cultura nonché dalle Autorità politiche delegate in materia di sport, di politiche giovanili, di pari opportunità, di innovazione digitale e di informazione ed editoria. Sono inoltre componenti del Gruppo tecnico di lavoro rappresentanti designati dall’IHRA, dall’Unione delle comunità ebraiche italiane, dall’Unione giovani ebrei d’Italia, dalla fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea, dalla fondazione Museo della Shoah, dal Museo nazionale dell’ebraismo italiano e della Shoah. Possono altresì essere chiamati a far parte del Gruppo tecnico esperti e rappresentanti del mondo scolastico e universitario, dell’informazione, dell’editoria, del giornalismo e delle istituzioni culturali e scientifiche. Per la partecipazione alle attività del Gruppo tecnico, fermo quanto previsto dal comma 4, non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, fatto salvo il rimborso per le spese di missione a valere sulle risorse allo scopo previste nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. 3. I componenti del Gruppo tecnico di lavoro di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. 4. Qualora sia previsto un compenso a favore del Coordinatore nazionale di cui al presente articolo, lo stesso è determinato, nei limiti previsti per il contingente di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e a valere sulle risorse allo scopo previste nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. 5. Con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è altresì definito il contingente di personale di supporto tecnico e amministrativo al coordinatore, cui si provvede nei limiti delle ri¬sorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Art. 5. (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(Adnkronos) - Oggi il percorso di FiberCop dedicato all’innovazione e al dialogo con le nuove generazioni ha fatto tappa all’Istituto Peano a Monterotondo (Roma). Un’iniziativa immersiva e coinvolgente che ha portato, in modalità virtuale, l’Innovation Hub di Torino di FiberCop direttamente nelle scuole. Il progetto di formazione e orientamento è pensato per avvicinare gli studenti al mondo della rete e delle infrastrutture digitali. Grazie a un’esperienza virtuale, i ragazzi sono entrati nei laboratori di FiberCop di Torino per scoprire da vicino come nasce e si sviluppa la rete in fibra ottica che garantisce la connettività del Paese. (Video) Durante la visita virtuale, studenti e studentesse sono stati guidati in un percorso che racconta il funzionamento della rete in fibra, le attività svolte negli ambienti tecnici e il viaggio della connessione fino alle abitazioni degli italiani. Una nuova modalità di narrazione che unisce tecnologia, competenze e innovazione, rendendo accessibile e coinvolgente un mondo spesso percepito come distante. Il progetto ha previsto anche la presenza del personale FiberCop nella scuola per portare esperienza professionale e condividere le proprie competenze sui temi chiave del settore: dalla rete fissa e mobile alla fibra ottica, dall’IoT al 5G, fino alla cybersecurity. Con questa iniziativa, FiberCop apre le porte dei propri laboratori alle nuove generazioni, mettendo al centro le persone, il sapere e la formazione. Un impegno concreto per contribuire alla crescita di nuovi talenti e per raccontare, anche ai più giovani, cosa significa lavorare ogni giorno per costruire e garantire le infrastrutture digitali del futuro. Il progetto proseguirà coinvolgendo l’Istituto Hensemberg di Monza il 5 marzo e l’Istituto Righi a Taranto il 13 marzo, per continuare nei mesi successivi con altre tappe su tutto il territorio nazionale.
(Adnkronos) - “In un momento di contingenza internazionale critica come questo, l'energia si conferma essere un ambito strategico di intervento per l'Europa per garantire sicurezza, competitività e indipendenza. Investire nella transizione energetica oggi, con lo scopo naturale di controllare il valore del prezzo dell'energia, è ormai diventata una priorità assoluta. Per questa ragione la piattaforma di Rimini nel 2026 si attesta come un punto di riferimento internazionale nel settore, con i suoi 125mila metri quadrati di esposizione”. Lo ha detto il direttore centrale per i Settori dell’Export dell’Agenzia Ice (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane), Maurizio Forte, intervenendo alla prima giornata di ‘Key - The energy transition expo’, la manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group (Ieg), fino al 6 marzo alla Fiera di Rimini. Un evento che Forte definisce “fondamentale” perché “vede la partecipazione dei massimi esponenti del governo, come il ministro Pichetto Fratin, insieme alle imprese espositrici e alle autorità locali. Fondamentale è anche il lavoro dell'Agenzia Ice, che ha portato 670 delegati da 67 Paesi per accrescere le opportunità di business. Poiché l'energia è un mondo molto complicato, è necessario muoversi come sistema Paese, agendo come una squadra e come una filiera unita”. Un’edizione caratterizzata da numeri che “segnano un record importante, con 24 padiglioni occupati, ben quattro in più rispetto all'anno scorso in un solo anno. Gli espositori sono 1065 e il 30% di questi arriva da 30 diversi Paesi, mentre i buyer sono 500 in rappresentanza di 50 nazioni del mondo”, illustra. “L'elemento interessante di questa manifestazione, fin dalla sua origine - approfondisce - è il fatto di non essere specializzata in un solo settore ma di offrire un panorama generale su tutti i comparti energetici e le relative tecnologie. In particolare, nell'ultimo anno è stata notata una forte crescita della domanda nel solare, nell'eolico e nello storage, ovvero nei sistemi di accumulo”. Il percorso di Key “dimostra un grandissimo interesse a livello nazionale - fa sapere Forte - se si pensa che solo quattro anni fa era una piccola costola della fiera Ecomondo, il grande sviluppo raggiunto in così poco tempo conferma quanto il settore meriti tutta l'attenzione che gli viene riservata. Le fiere hanno infatti un'importanza fondamentale nell'internazionalizzazione del comparto dell'energia e delle soluzioni per questo settore strategico della nostra vita”.