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(Adnkronos) - Qualcuno continua a parlare di guerra alle big tech americane. E la politica aggressiva di Donald Trump contro l’Europa non aiuta a costruire una narrazione diversa, perché qualsiasi provvedimento può essere letto come una ritorsione o, quantomeno, come un’arma potenziale di dissuasione. È arrivato oggi un nuovo affondo della Commissione Ue contro Meta, quindi Facebook, Instagram e, nello specifico, Whatsapp. Secondo Bruxelles ha violato le leggi antitrust europee, impedendo gli assistenti di Intelligenza Artificiale di terzi di accedere e interagire con gli utenti. La condotta di Meta, secondo la comunicazione di addebiti inviata al colosso statunitense, potrebbe impedire ai concorrenti di entrare o espandersi nel mercato degli assistenti di AI. Meta respinge l’accusa al mittente e continua un rimpallo di accuse e responsabilità che viene da lontano. La Commissione imporrà misure provvisorie, per evitare danni "gravi e irreparabili" al mercato, subordinatamente alla risposta di Meta. I prodotti di punta di Meta, ricorda la Commissione, sono i suoi social network, come Facebook e Instagram, e le applicazioni di comunicazione, come WhatsApp e Messenger. La società gestisce inoltre servizi di pubblicità online e prodotti di realtà virtuale e aumentata. Meta fornisce un assistente di AI generico, Meta Ai. Il 15 ottobre scorso, la multinazionale ha aggiornato le condizioni di WhatsApp Business Solution, escludendo di fatto gli assistenti di AI generici di terzi dall'applicazione. Di conseguenza, dal 15 gennaio scorso, l'unico assistente di intelligenza artificiale disponibile su WhatsApp è lo strumento di Meta, Meta Ai, mentre i concorrenti sono stati esclusi. E questa politica sembra violare le norme antitrust dell'Ue, a prima vista. La Commissione, che ha avviato l'indagine nello scorso dicembre, ritiene, in via preliminare, che sia probabile che Meta occupi una posizione dominante nel mercato dello Spazio Economico Europeo (See) delle applicazioni di comunicazione per i consumatori, in particolare tramite WhatsApp. È anche probabile che Meta "abusi" di questa posizione dominante negando l'accesso a WhatsApp ad assistenti di intelligenza artificiale di terze parti. WhatsApp, osserva la Commissione, rappresenta un "importante punto di ingresso" per consentire agli assistenti di intelligenza artificiale generici di raggiungere i consumatori. Pertanto, secondo l'esecutivo Ue, è "urgente" adottare misure, a causa del rischio di danni gravi e irreparabili alla concorrenza. La condotta di Meta, continua, rischia di creare barriere all'ingresso e all'espansione, e di marginalizzare irreparabilmente i concorrenti più piccoli sul mercato degli assistenti di intelligenza artificiale generici. Meta ha ora la possibilità di rispondere alle preoccupazioni della Commissione. La comunicazione degli addebiti riguarda tutto lo Spazio Economico Europeo tranne l'Italia, dove l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è già intervenuta il mese scorso. Netta la risposta di Meta. La comunicazione degli addebiti inviata dalla Commissione Europea si basa su presupposti errati, sostiene una portavoce della multinazionale Usa. "I fatti dimostrano - afferma - che non vi è alcuna ragione affinché l’Ue intervenga sull'interfaccia di programmazione delle applicazioni di WhatsApp Business. Esistono numerose opzioni di Ai e gli utenti possono accedervi tramite app store, sistemi operativi, dispositivi, siti web e partnership di settore. La logica della Commissione presuppone erroneamente che le Api di WhatsApp Business rappresentino un canale di distribuzione fondamentale per questi chatbot", conclude. Come dicevamo, il botta e risposta di oggi non è che una nuova puntata all’interno di relazioni complicate da tempo tra la Commissione Ue e Meta. A metà settembre scorso è stata la Corte di Giustizia dell’Ue a intervenire, dando però ragione a Meta (e a TikTok) rispetto alla causa sollevata dall’esecutivo comunitario per presunte violazioni delle normative europee. Secondo la Corte, la Commissione ha applicato in maniera errata le regole del Digital Service Act (DSA) nella misura in cui non è specificato nel regolamento la metodologia usato per stabilire l’ammontare del contributo di supervisione richiesto ai due operatori del web. In sostanza, non ha conteggiato correttamente l'imposta da far pagare. Di cosa stiamo parlando? Secondo quanto previsto dal regolamento europeo, il costo della supervisione e dei controlli della Commissione sulle big tech non deve essere pagato dai contribuenti ma dagli stessi colossi informatici. Nel 2024, l’Unione Europea ha incassato 58 milioni di euro dalle big tech mondiali in crediti di supervisione. Meta e TikTok hanno però fatto congiuntamente causa alla Commissione, contestandole il metodo di conteggio della tassa. Il punto critico è come la Commissione Europea ha valutato il numero di utenti attivi mensili per ciascun servizio: elemento decisivo per considerare chi deve e chi non deve versare il contributo. L’esecutivo comunitario ha utilizzato servizi terzi per verificare questo criterio ma questa modalità non è stata inserita nel regolamento. Per le due società, la modalità operativa utilizzata non può essere decisa arbitrariamente dalla Commissione, e la Corte di giustizia ha conferma questa interpretazione, dando 12 mesi di tempo alla Commissione per rivedere le sue modalità operative. In ogni caso, afferma la sentenza, gli “effetti della legge saranno provvisoriamente mantenuti”. In sostanza, i soldi già versati da TikTok e Meta non saranno restituiti. Ma anche l’interpretazione di quanto stabilito dalla Corte Ue divide Bruxelles e Menlo Park. Meta ha sostenuto che “questa sentenza costringerà la Commissione Europea a rivalutare la metodologia ingiusta utilizzata per calcolare queste tariffe DSA”. La Corte “conferma che la nostra metodologia è solida: nessun errore di calcolo, nessuna sospensione di alcun pagamento, nessun problema con il principio del compenso né con l’importo”, ha affermato Thomas Regnier, un portavoce della Commissione. Andando ancora un po’ indietro nel tempo, è di aprile 2025 l’annuncio della Commissione di aver rilevato violazioni del Digital Markets Act da parte di Meta, questa volta in compagnia di Apple. La violazione compiuta da Meta, con una multa da 200 milioni di euro, riguarda la gestione dei dati personali degli utenti da parte dell’azienda. In particolare, il DMA impone alle aziende destinatarie di chiedere il consenso degli utenti per poter combinare i loro dati personali tra i vari servizi che utilizzano. Meta ha utilizzato un modello basato sul pay or consent (paga o acconsenti). Ciò significa che agli utenti Meta viene proposta una scelta alternativa: o sottoscrivono un abbonamento mensile per utilizzare i servizi delle piattaforme senza pubblicità o acconsentono al trattamento combinato dei loro dati per ottenere pubblicità personalizzate. La Commissione europea contesta che offrire un modello del genere non equivale a garantire una vera possibilità di scelta ai consumatori. Questi, infatti, si trovano obbligati ad acconsentire al trattamento dei dati a meno di non voler scegliere un’alternativa a pagamento. Il consenso ottenuto in questo modo, insomma, non sarebbe sincero ma ottenuto obbligando il consumatore ad accettare il trattamento. La Commissione ha quindi chiesto a Meta di offrire una terza opzione: un servizio gratuito supportato da pubblicità con un livello di personalizzazione inferiore ("Less Personalized Ads" - LPA). A luglio 2025, puntuale, è arrivato il ricorso di Meta: ha definito questa decisione "scorretta e illegittima", sostenendo che ignori una precedente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del luglio 2023, la quale, secondo l'interpretazione di Meta, supporterebbe proprio la validità del modello "Pay or Consent". L'azienda lamenta di essere l'unica in Europa a cui viene impedito di utilizzare questo modello di business. Nel suo ricorso, Meta attacca duramente l'alternativa imposta dalla Commissione. Sostiene che il modello LPA sia insostenibile e che ignori le realtà commerciali, portando a risultati peggiori per tutte le parti coinvolte. Su questo fronte, la Ue ha incassato alla fine un passo indietro di Meta. Da gennaio 2026, deve offrire agli utenti europei un'opzione alternativa: un servizio con pubblicità meno personalizzata che non richiede il pagamento di un abbonamento, riducendo l'uso invasivo dei dati comportamentali. Una domanda di fondo: chi ha ragione? Semplificando, da una parte ci sono le leggi europee (GDPR, DMA, DSA) che mirano a impedire che colossi come Meta usino la loro posizione dominante per eliminare la concorrenza o monetizzare eccessivamente i dati personali senza un consenso realmente libero. Dall’altra parte, c’è il punto di vista del business, convinto che le restrizioni europee frenano l'innovazione tecnologica. In mezzo restano i cittadini europei e i loro diritti che vanno tenuti insieme: concorrenza, privacy ma anche accesso ai servizi che possono funzionare solo grazie all’innovazione tecnologica. (Di Fabio Insenga)
(Adnkronos) - Il presidente dell’Istituto nazionale tributaristi (Int), Riccardo Alemanno, dopo l’audizione dei giorni scorsi in Commissione Giustizia della Camera sulla riforma dell’ordinamento della professione di dottore commercialista ed esperto contabile ed aver in quella occasione dichiarato che sarebbe stata prodotta una memoria, soprattutto alla luce di alcune affermazioni fatte da altri auditi, ieri, tramite la propria segreteria, ha inviato una memoria che verte soprattutto sulla giurisprudenza e sulla figura professionale del tributarista ai sensi della Legge 4/2013 e di altre norme di legge. Alemanno apre la memoria con una affermazione, già evidenziata in audizione: “La riforma dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile AC 2628, riguarda i professionisti di cui alla legge n.4/2013 ed in particolare i tributaristi, poiché ogni revisione o nuova emanazione di leggi riguardanti categorie e funzioni professionali devono salvaguardare, le peculiarità e il libero esercizio delle professioni esistenti”. E la delega oggetto di discussione lo indica in modo puntuale. Dopo alcuni passaggi sulle norme UE in tema di professioni e sul fatto che, come indicato nella relazione introduttiva al ddl 2628: “Il legislatore delegato non sarà chiamato ad attribuire ai dottori commercialisti e agli esperti contabili nuove competenze professionali, bensì a censire le attività professionali già previste in altre disposizioni di legge”, il presidente dell’Int scrive: “Non si possono ignorare riferimenti giurisprudenziali citati in audizione in modo parziale” e si apre un’analisi su sentenze della Corte Costituzionale, della Cassazione e del Consiglio di Stato. Corte Costituzionale, sentenza n. 144 del 2024, ha dichiarato non fondate le questioni di illegittimità costituzionale dell’art. 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 sollevate sul rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi, (visto di conformità peraltro non di esclusiva delle professioni ordinistiche, potendo, sempre ai sensi del D.Lgs. 241/97, essere apposto anche dai tributaristi iscritti nel Ruolo dei periti esperti in tributi al 30/9/93). Una richiesta improvvida di illegittimità costituzionale della parte ricorrente, che l’Int non ha mai condiviso, tanto meno nell’ipotesi di una equiparazione ordini ed associazioni ex lege 4/2013. Quindi non una sentenza sul libero esercizio di attività professionali, ma una specifica singola norma, poiché il libero esercizio di attività non riservata era già stato oggetto di sentenza della Corte Costituzionale del 12-27 dicembre 1996 N. 418: al di fuori delle attività comportanti prestazioni che possono essere fornite solo da soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione (iscrizione o abilitazione prevista per legge come condizione di esercizio), per tutte le altre attività di professione intellettuale o per tutte le altre prestazioni di assistenza o consulenza (che non si risolvono in un'attività di professione protetta ed attribuita in via esclusiva, quale l'assistenza in giudizio), vige il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione. Corte di Cassazione, sezione II civile, ordinanza 7 febbraio 2024, n. 3495 che ha condannato per abuso di professione una società commerciale che esercitava attività in ambito fiscale, contabile e assistenziale, ha ribadito le indicazioni di altre sentenze della stessa Cassazione anche a Sezioni Unite, evidenziando come la previsione di condanna per abuso di professione e titolo si concretizzi quando il soggetto che opera nel settore contabile tributario non espliciti sempre in tutte le comunicazioni con i terzi indicazioni tali da non creare confusione tra le varie figure professionali del settore ordinistico e di quello associativo. Pertanto chi svolga attività professionale in ambito contabile dovrà sempre rendere chiare e visibili indicazioni quali: l’attività svolta, i riferimenti legislativi alla sua attività professionale e quelli alle abilitazioni normative, nonché eventuale iscrizione ad associazione professionale di cui alla legge 4/2013 iscritta nell’elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, autorizzata a rilasciare l’attestato di qualità e di qualificazione professionale ai propri iscritti, come nel caso dell’Istituto nazionale tributaristi. Una sentenza che ricalca perfettamente quanto i tributaristi Int attuano da sempre, ancor prima della Legge 4/2013 e delle indicazioni della Cassazione, stigmatizzando ogni forma di abusivismo. Per quanto poi riguarda la coesistenza di ordini ed associazioni professionali ex lege 4/2013, senza paventare alcuna equiparazione, si richiama la sentenza del Consiglio di Stato 9408/2024 pubblicata il 22 novembre 2024, che ha ribadito come sia legittimo un sistema professionale fatto di ordini e di libere associazioni e che tale quadro è coerente con il principio della concorrenza. Alemanno aggiunge un passaggio sulle attività tipiche che rientrano nell’alveo di quelle libere e fornendo un breve accenno alla peculiarità dell’attività professionale di tributarista: "In conclusione si chiede che la riforma, pur comprendendo l’esigenza di innovazione l’ordinamento della categoria interessata, mantenga il principio in essa espresso, cioè nessuna nuova funzione o attività riservata, nessun tentativo di rendere esclusive le attività tipiche, che possono essere svolte anche dal contribuente o da un suo incaricato di fiducia". "Ciò - precisa - a tutela della concorrenza, del mercato, dei contribuenti e dei tributaristi associativi ex lege 4/2013 che svolgono legittimamente attività professionali libere e non soggette a riserva, come la consulenza fiscale, contabile e amministrativa, ma lo fanno anche in virtù di precise norme legislative, come quelle relative alle funzioni di intermediario fiscale abilitato, di assistenza e rappresentanza del contribuente presso l’amministrazione finanziaria o in caso di verifiche e accertamenti, di Ctu e di periti presso il tribunale quali ausiliari del giudice, di perizie, che rappresentano solo alcune funzioni di legge a mero titolo esemplificativo. Tributaristi associativi qualificati, indicati dal Legislatore come soggetti che devono svolgere verifiche ai sensi delle norme antiriciclaggio della clientela e che sono soggetti, per legge, all’aggiornamento professionale, al possesso di adeguata polizza di r. c. professionale verso terzi, a specifiche norme deontologiche". E ancora: "Tributaristi associativi qualificati, non solo soggetti al controllo e alle sanzioni da parte dell’associazione di appartenenza riconosciuta dal Mimit o inserita con decreto del Ministero della Giustizia nelle associazioni rappresentative a livello nazionale, come nel caso dell’Istituto nazionale tributaristi, ma anche al controllo e alle sanzioni ai sensi del Codice del consumo, come richiamato dalla Legge 4/2013. Tributaristi associativi qualificati, che versano, con sistema contributivo, dal 1996 i loro contributi previdenziali alla gestione separata Inps, a cui hanno obbligo di iscrizione tutti i professionisti non dotati di cassa previdenziale privata. Tributaristi associativi qualificati, che sono donne e uomini che lavorano e danno lavoro e chiedono di poterlo fare nel rispetto delle leggi e delle altre professioni, ma chiedono al contempo rispetto". Alemanno sulle motivazioni della memoria dichiara: “Vorrei solo chiarezza sulle norme e sulla giurisprudenza, senza penalizzare o demonizzare nessuno, si sono anche limitate, nella memoria, le indicazioni sulle peculiarità della professione di tributarista ex lege 4/2013, le norme, i regolamenti della nostra professione al di là del libero esercizio delle attività professionali libere, sarebbe una mole di informazioni che potrebbero essere oggetto di un libro, ma non certo di una memoria". "Così come - avverte - si sono limitati i riferimenti al ruolo dell’Istituto nazionale tributaristi, non citando gli impegni istituzionali al tavolo ministeriale del Mimit sull’equo compenso o a quello sul lavoro autonomo del Ministero del Lavoro, sostenendo e implementando il lavoro di Confassociazioni, la nostra Confederazione di cui mi onoro di essere vice presidente vicario con delega alle professioni, il nostro ruolo di Referente stabile del comitato Ateco o, per citare quelli attualmente in corso quali l’ interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate per rinnovare ed implementare i protocolli d’intesa nazionali e regionali o la partecipazione alla commissione del Mef sugli Isa. Voglio essere chiaro, difendiamo i nostri diritti, ma nel massimo rispetto dei nostri doveri, chi sostiene il contrario è in malafede negando l’evoluzione normativa del settore professionale economico-contabile”.
(Adnkronos) - "L’Italia è tra i paesi leader in alcune filiere, può guidare la nuova industrializzazione europea e rivendicare le proprie eccellenze". Lo dice Stefano Ciafani, presidente nazionale Legambiente, durante la presentazione dei risultati della terza edizione del progetto 'L’Italia in cantiere. Un Clean Industrial Deal Made in Italy' a Roma. “Abbiamo un problema su alcune filiere industriali storicamente deindustrializzate, come chimica e siderurgia, la cui crisi parte dagli anni ’90 e non è colpa del Green Deal europeo”, ha aggiunto Ciafani, sottolineando l’urgenza di azioni concrete. “Vogliamo fare in modo che il Clean Industrial Deal europeo possa vedere l’Italia protagonista, contribuendo alla nuova reindustrializzazione del Vecchio Continente”. Legambiente ha così presentato il Libro bianco con 30 proposte, frutto di un percorso di confronto con le imprese più innovative iniziato nel luglio 2025, “per orientare le politiche industriali verso sostenibilità, innovazione e occupazione green. Speriamo che le politiche industriali possano partire anche dalle nostre 30 proposte”.