(Adnkronos) - Con la sentenza numero 40, depositata ieri, la Corte costituzionale ha ritenuto inammissibile una questione sollevata dalla Corte di Cassazione relativa alla disciplina del trattenimento in un centro per il rimpatrio dello straniero che abbia richiesto la protezione internazionale, ma ha invitato il legislatore a modificare l’attuale disciplina, per renderla pienamente conforme agli standard costituzionali oltre che agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea. Lo rende noo l'ufficio stampa ricordando che la disciplina vigente in materia di asilo consente allo straniero che sia già trattenuto in un centro per l’esecuzione di un provvedimento di espulsione di presentare domanda di protezione internazionale. In questo caso, però, il questore può disporne l’ulteriore trattenimento, in particolare quando vi siano fondati motivi per ritenere che la domanda sia pretestuosa, e cioè “presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione dell’espulsione”. Questo nuovo provvedimento di trattenimento deve essere convalidato dalla corte d’appello territorialmente competente in conformità all’articolo 13 della Costituzione, che prevede la necessaria convalida di ogni provvedimento restrittivo della libertà personale da parte dell’autorità giudiziaria. Nell’ipotesi poi in cui la corte d’appello non convalidi il provvedimento, il questore ha la possibilità di adottare, entro le quarantotto ore successive, un ulteriore provvedimento di trattenimento, soggetto anch’esso a convalida da parte della corte d’appello, quando vi sia rischio di fuga o lo straniero sia ritenuto pericoloso per l’ordine o la sicurezza pubblica. In queste quarantotto ore, lo straniero continua a restare trattenuto nel centro. La Corte di Cassazione dubitava della legittimità costituzionale di questa disciplina, che stabilisce un trattenimento automatico dello straniero per quarantotto ore, nonostante la mancata convalida del precedente provvedimento del questore da parte della corte d’appello. Secondo la Cassazione, questa previsione sarebbe incompatibile con l’articolo 13 della Costituzione, che stabilisce che un provvedimento restrittivo adottato dall’autorità di pubblica sicurezza non convalidato dal giudice si intende revocato e resta privo di ogni effetto. La Consulta ha ritenuto che la questione posta dalla Corte di Cassazione non fosse rilevante per la decisione del procedimento principale. Quest’ultimo aveva infatti unicamente a oggetto la sussistenza dei presupposti dell’ultimo provvedimento di trattenimento (motivato sulla base del rischio di fuga e di pericolo per la sicurezza pubblica), e non invece la legittimità del trattenimento nel lasso di tempo intercorrente tra la mancata convalida del provvedimento precedente e l’adozione del nuovo provvedimento. Di qui l’inammissibilità della questione. La Corte ha peraltro colto l’occasione per sottolineare la legittimità dell’“obiettivo del legislatore di evitare che la mera presentazione di una domanda di protezione internazionale da parte di uno straniero comporti automaticamente il venir meno del suo trattenimento in vista dell’esecuzione dell’espulsione (…), e ciò specialmente quando lo straniero abbia commesso gravi reati e possa sottrarsi all’espulsione ove lasciato in libertà”. È necessario, in effetti, scoraggiare “abusi del procedimento di asilo, al fine di evitare che tale strumento, che è ancor oggi di vitale importanza per assicurare la protezione dello straniero contro persecuzioni o altri gravi pericoli nel suo paese d’origine, venga strumentalmente utilizzato al solo scopo di evitare o ritardare l’esecuzione di legittimi provvedimenti di espulsione”. Tuttavia, ha proseguito la Corte, questo obiettivo “deve essere perseguito attraverso modalità pienamente conformi non solo al diritto dell’Unione, ma anche alle esigenze di tutela della libertà personale desumibili, nel nostro ordinamento, dall’art. 13 Cost. Norma, quest’ultima, che condiziona a stringenti regole procedurali le sue possibili limitazioni nei confronti di cittadini e stranieri, a garanzia contro possibili arbitri dell’autorità di pubblica sicurezza, dell’autorità giudiziaria e dello stesso legislatore”.
(Adnkronos) - La Tari è la tassa sui rifiuti destinata a finanziare il servizio di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti urbani. Si tratta di un tributo locale che deve essere pagato da chi possiede o utilizza un immobile che può produrre rifiuti, come abitazioni, negozi, uffici o stabilimenti produttivi. L’importo della Tari non è uguale in tutta Italia. Ogni Comune, infatti, stabilisce le proprie tariffe in base ai costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel proprio territorio. Nonostante queste differenze locali, il sistema di calcolo della tassa segue criteri generali comuni: la Tari è composta da due elementi principali, la quota fissa e la quota variabile. A spiegare la distinzione tra queste due componenti è Alessandra Caparello di Immobiliare.it, che ricorda come sia fondamentale per capire come viene determinato l’importo della tassa e perché la cifra da pagare può cambiare da una famiglia all’altra o da un’attività all’altra. La Tari è stata introdotta nel 2014 nell’ambito della riforma della fiscalità locale e rappresenta il tributo con cui i cittadini contribuiscono a sostenere i costi del servizio di gestione dei rifiuti. Le somme raccolte attraverso questa tassa servono a coprire tutte le attività legate al ciclo dei rifiuti urbani, tra cui: la raccolta dei rifiuti domestici e assimilati; il trasporto verso gli impianti di trattamento; il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti; lo spazzamento e la pulizia delle strade; le attività amministrative e organizzative del servizio. La normativa prevede che il gettito della Tari debba coprire integralmente i costi del servizio. Questo significa che le tariffe vengono calcolate in modo da garantire il finanziamento completo delle spese sostenute dal Comune per la gestione dei rifiuti. Il presupposto per l’applicazione della Tari è rappresentato dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte operative che possano potenzialmente produrre rifiuti urbani. La giurisprudenza ha chiarito più volte che, ai fini dell’obbligo di pagamento del tributo, non è necessario dimostrare l’effettiva produzione di rifiuti. E' sufficiente che l’immobile sia potenzialmente idoneo a produrli. Questo significa che il semplice fatto di non utilizzare un immobile non è sufficiente per evitare il pagamento della tassa. Se un’abitazione o un locale rimane vuoto per scelta del proprietario o dell’occupante, la Tari continua comunque a essere dovuta. Per ottenere l’esenzione dal tributo è necessario dimostrare che il locale o l’area non possono oggettivamente produrre rifiuti perché si trovano in condizioni di inutilizzabilità. In altre parole, il contribuente deve provare che l’immobile non è concretamente utilizzabile. Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la presenza anche di uno solo tra arredi o utenze attive (come luce, acqua o gas) è sufficiente a far presumere che l’immobile sia utilizzato e quindi idoneo alla produzione di rifiuti. Si tratta di una presunzione semplice, che può essere superata solo se il contribuente dimostra il contrario. Di conseguenza, per escludere l’assoggettamento alla Tari è generalmente necessario che nell’immobile manchino sia gli arredi sia tutte le utenze di rete. I Comuni possono inoltre individuare, attraverso il proprio regolamento, altri elementi utili a dimostrare l’effettivo utilizzo di un immobile, purché si tratti di indicatori che rivelino concretamente la possibilità di utilizzo dei locali. Nel calcolo della Tari rientrano anche le pertinenze delle abitazioni, come ad esempio garage, cantine o posti auto. Questi spazi sono considerati parte integrante dell’utenza domestica e vengono quindi inclusi nel calcolo della tassa. In particolare, la superficie delle pertinenze viene sommata a quella dell’abitazione principale per determinare la quota fissa della tariffa. Esistono tuttavia alcune situazioni in cui la Tari non si applica. Sono escluse dal tributo: le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali già tassati quando non sono operative; le parti comuni condominiali indicate dall’articolo 1117 del codice civile, a condizione che non siano utilizzate o detenute in modo esclusivo da un singolo soggetto. La struttura della Tarisi basa sulle tariffe che sono stabilite con riferimento all’anno solare e vengono differenziate tra utenze domestiche e utenze non domestiche. Le prime riguardano le abitazioni familiari, mentre le seconde comprendono tutte le attività economiche, come negozi, uffici, industrie e studi professionali. Per entrambe le categorie, la tassa è composta da una parte fissa e da una parte variabile. La quota fissa della Tari è legata alle caratteristiche dell’immobile e serve a coprire una parte dei costi generali del servizio di gestione dei rifiuti, come ad esempio: gli investimenti nelle infrastrutture; l’acquisto dei mezzi e delle attrezzature; i costi amministrativi e organizzativi. Per le utenze domestiche, la quota fissa viene calcolata in base alla superficie dell’abitazione, comprensiva delle eventuali pertinenze. In pratica, i metri quadrati dell’immobile vengono moltiplicati per una tariffa unitaria che varia in base al numero di occupanti della casa. In questo modo, abitazioni più grandi o con più residenti contribuiscono in misura maggiore al finanziamento del servizio. Proprio per questo motivo, quando si calcola la quota fissa, la superficie delle pertinenze - come garage o cantine - deve essere sommata a quella dell’alloggio principale. La quota variabile rappresenta invece la parte della tassa collegata alla potenziale quantità di rifiuti prodotti. Per le utenze domestiche, questa componente non dipende dalla superficie dell’immobile ma dal numero di persone che lo occupano. Si tratta quindi di un importo stabilito in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare. A differenza della quota fissa, non viene moltiplicato per i metri quadrati della casa, ma viene semplicemente aggiunto al totale della tariffa. In generale, più persone abitano nello stesso immobile, maggiore sarà la quota variabile, perché si presume che la produzione di rifiuti aumenti con il numero degli occupanti. Va inoltre considerato che sull’importo della Tari si applica anche il tributo provinciale per la tutela ambientale, generalmente pari al 5% della tassa dovuta, che si aggiunge quindi all’importo complessivo da pagare.
(Adnkronos) - "Lo stakeholder engagement significa avere relazioni continuative con tutti i territori e i diversi pubblici con cui un'azienda ha a che fare: dai clienti, ai fornitori, alle istituzioni, ai dipendenti, oltre alle varie comunità di riferimento”. Così Carlotta Ventura, Chief Communication, Sustainability e Regional Affairs in A2a, in occasione dell’evento ‘Stakeholder engagement. Misurare l’impatto per creare valore’ oggi a Roma. Realizzato da A2a in collaborazione con Assonime, l’incontro vede il contributo dei partner strategici The European House Ambrosetti e Sda Bocconi School of Management di Milano. Durante l’appuntamento è stato presentato l’Engagement Value Index report con cui il Gruppo ha misurato gli impatti generati sui territori. Per Ventura, "è necessario misurare tutto il lavoro che viene fatto sui territori perché è un importante investimento di risorse, in termini economici, di tempo, sia da parte dell'azienda che da parte degli interlocutori con cui siamo in contatto”, afferma. Poi aggiunge: “Si tratta di un beneficio concreto sia per le aziende che per le comunità. Dal dialogo con gli stakeholder nascono anche opportunità e si possono mitigare eventuali rischi che altrimenti non verrebbero intercettati”. Ma in che modo A2a ha sistematizzato lo stakeholder engagement? “Abbiamo delle riunioni fisse nel corso dell'anno in cui le proposte di dialogo vengono tradotte in attività concrete”, conclude Ventura.