(Adnkronos) - Con la sentenza numero 204 del 2025 la Corte Costituzionale ha respinto le censure statali sull’intera legge regionale toscana numero 16 del 2025, in tema di aiuto al suicidio, ma ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di diverse sue disposizioni. La Corte -spiega una nota della Consulta- ha ritenuto che nel suo complesso la legge regionale sia riconducibile all’esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute e persegua la finalità di "dettare norme a carattere meramente organizzativo e procedurale, al fine di disciplinare in modo uniforme l’assistenza da parte del servizio sanitario regionale alle persone che –trovandosi nelle condizioni stabilite da questa Corte nella sentenza n. 242 del 2019, così come ulteriormente precisate nella sentenza n. 135 del 2024– chiedano di essere aiutate a morire". "Numerose sue disposizioni hanno però illegittimamente invaso sfere di competenza riservate alla legislazione statale. Più precisamente, la Corte ha dichiarato incostituzionale l’articolo 2, che direttamente individua i requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito facendo espresso rinvio alle sentenze n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024. Secondo la sentenza, la disposizione viola la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale, in quanto alle Regioni è "precluso cristallizzare nelle proprie disposizioni principi ordinamentali affermati da questa Corte in un determinato momento storico –in astratto, peraltro, anch’essi suscettibili di modificazioni– e oltretutto nella dichiarata attesa di un intervento del legislatore statale". "La legislazione regionale, infatti, in riferimento a delicati bilanciamenti, "che attengono essenzialmente alla materia dell’ordinamento civile e penale, non può pretendere di agire in via suppletiva della legislazione statale, per così dire 'impossessandosi' dei principi ordinamentali individuati da questa Corte". L’articolo 4, comma 1, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente alle parole "o un suo delegato", in quanto, consentendo la presentazione dell’istanza anche a quest’ultimo, "deroga vistosamente al quadro normativo fissato dalla legge numero 219 del 2017, nel quale la procedura medicalizzata di assistenza al suicidio è stata inquadrata dalla giurisprudenza di questa Corte". "Incostituzionali -spiega ancora la Consulta- sono stati dichiarati anche gli articoli 5 e 6, in tutte le parti in cui prevedono stringenti termini per la verifica dei requisiti di accesso al suicidio medicalmente assistito e la definizione delle relative modalità di attuazione. Ferma rimanendo la necessità di una sollecita presa in carico dell’istanza del richiedente, la Corte ha ritenuto che questa disciplina invada la competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile, in quanto coinvolge scelte che necessitano di uniformità di trattamento sul territorio nazionale. Inoltre, la fissazione di termini stringenti contrasta con i principi fondamentali desumibili dalla legge numero 219 del 2017, che invece "valorizza e promuove la cosiddetta alleanza terapeutica", per cui deve essere "sempre consentita la possibilità di svolgere tutti quegli approfondimenti clinici e diagnostici che la Commissione, multidisciplinare e coinvolgente diverse competenze (tra cui quelle psichiatriche, palliative, psicologiche, medico legali, eccetera), ritenga appropriati", anche "attraverso la concreta messa a disposizione di cure palliative efficaci", "nella prospettiva di prevenire e ridurre in misura molto rilevante la domanda di suicidio assistito". "È stato dichiarato incostituzionale anche l’articolo 7, comma 1, che, disciplinando il supporto al suicidio medicalmente assistito, impegna le aziende unità sanitarie locali ad assicurare il supporto tecnico e farmacologico nonché l’assistenza sanitaria per la preparazione all’autosomministrazione del farmaco autorizzato. Nel confermare quanto stabilito dalla sentenza n. 132 del 2025, la Corte ha ritenuto che la disposizione regionale viola la competenza concorrente in materia di tutela della salute, in quanto "non si pone come attuazione nel dettaglio di preesistenti principi fondamentali rinvenibili nella legislazione statale, ma come una illegittima 'determinazione' degli stessi da parte della legislazione regionale". La dichiarazione di incostituzionalità ha anche riguardato i commi 2, primo periodo, e 3, del medesimo articolo 7. Il primo in quanto "facendo esplicito riferimento a un livello di assistenza sanitaria ulteriore, evoca comunque e illegittimamente, dal punto di vista dell’assetto costituzionale delle competenze, la categoria dei 'livelli essenziali di assistenza'", interferendo quindi su definizioni riservate al legislatore statale. Il secondo laddove prevede che la "persona in possesso dei requisiti autorizzata ad accedere al suicidio medicalmente assistito può decidere in ogni momento di sospendere o annullare l’erogazione del trattamento". "In caso di suicidio medicalmente assistito, infatti, "non vi è propriamente alcuna 'erogazione' di un trattamento che possa essere sospeso o annullato (come invece nelle ipotesi di eutanasia attiva, riconducibili nell’ordinamento italiano alla fattispecie di omicidio del consenziente), ma piuttosto un’assistenza dei sanitari a una persona che dovrà compiere da sé la condotta finale che direttamente causa la propria morte". Immuni da censure sono state invece ritenute le altre disposizioni contenute nella legge regionale. La Corte -conclude la nota- ha ritenuto che l’introduzione di una disciplina a carattere organizzativo e procedurale come quella impugnata non possa ritenersi preclusa dalla circostanza che lo Stato non abbia ancora provveduto all’approvazione di una legge che disciplini in modo organico, nell’intero territorio nazionale, l’accesso alla procedura medicalizzata di assistenza al suicidio. Infatti, nei limiti sopra precisati, i principi fondamentali della materia sono già desumibili dalla legislazione vigente, letta alla luce della sentenza della Corte.
(Adnkronos) - “Co-programmare non è un termine astratto: significa ascolto reale dei giovani e traduzione delle loro esigenze in decisioni concrete”. Lo ha affermato Alessandro Lombardi, capo dipartimento politiche sociali del ministero del Lavoro, nel corso del meeting nazionale ‘Co-programmare con i giovani’, in corso fino al 20 dicembre al Grand Hotel Salerno e organizzato da Moby Dick Ets come ente capofila. “Si è partiti lo scorso anno con la legge 104 del 2024 e la 'Giornata dell’Ascolto del Minore', celebrata su tutto il territorio nazionale", ha sottolineato Lombardi. "Quest’anno, per la prima volta, abbiamo avuto un momento di condivisione con la fascia dei giovanissimi nell’ambito del Meeting nazionale ‘Co-programmare con i giovani’, per evidenziare il diritto all’ascolto del minore, componente fondamentale nelle relazioni sia genitoriali sia con le agenzie educative e la pubblica amministrazione”, ha continuato Secondo Lombardi, esperienze come questa rappresentano un modello concreto di partecipazione: “Questa esperienza di confronto ha trovato un’ulteriore occasione di manifestazione attraverso il programma nazionale 'DesTEENazione', con oltre 90 centri di aggregazione giovanile su tutto il territorio nazionale, dove i ragazzi possono esprimere le loro potenzialità, aspirazioni e attività di miglioramento. Ma c’è un valore ulteriore: consolidare una cultura della partecipazione e ampliare la capacità relazionale dei giovani, contrastando le solitudini che caratterizzano questo tempo. Progetti come questo dimostrano che giovani, Terzo Settore e istituzioni possono lavorare insieme, progettando politiche efficaci e condivise – ha spiegato Lombardi –. La co-programmazione rafforza la pubblica amministrazione e aumenta l’impatto sociale degli interventi”. Nel corso del Meeting, Lombardi è intervenuto nel panel 'Co-programmare, strumento collaborativo tra p.a. e terzo settore', insieme a rappresentanti accademici, istituzionali e associativi, per discutere opportunità e criticità del modello di co-programmazione. “Il Terzo settore funge da ponte tra i territori e le istituzioni – ha concluso Lombardi – permette di raccogliere bisogni concreti e trasformarli in azioni misurabili. La vera sfida oggi è fare in modo che esperienze come questa diventino prassi stabile, replicabile e non episodica, costruendo un dialogo duraturo con i giovani e creando comunità più inclusive, partecipative e vicine ai bisogni reali dei cittadini”.
(Adnkronos) - La consegna degli attestati 2025 del Premio Gallura, assegnati dalla giuria a Loiri il 6 aprile, si è svolta sabato scorso a bordo della nave Moby Fantasy, il traghetto più grande ed ecologicamente sostenibile del Mediterraneo insieme alla gemella Moby Legacy. La consegna dei premi è stata preceduta da alcuni interventi sul Premio Gallura che, oltre ad aver svolto un ruolo sociale in tutti questi anni, ha stimolato la nascita di numerose aziende; ultime due in ordine di tempo la Cantina Gian Mario Uggias di Olbia e la Cantina Tonino Cosseddu di Benetutti, che ha fatto il suo esordio proprio in questa occasione. Ha aperto il convegno Giuliano Lenzini e il suo intervento è stato seguito da quelli del responsabile commerciale di Moby Alessandro Onorato, del sindaco di Loiri Porto San Paolo Francesco Lai, del consigliere regionale Angelo Cocciu, del dirigente Moby Pierre Canu, del comandante della Moby Fantasy, di Fabio Fiori, presidente albergatori Olbia, e di Nicola Pandolfi in rappresentanza dell'A.I.S. regionale e della sezione Gallura. Presenti anche Li Femini di Gaddura e il circolo gallurese Veicoli d'Epoca di Olbia. Una targa è stata consegnata alla cantina Alba di Ossi, che ha iniziato l'attività proprio dopo aver partecipato al Premio Gallura, per il suo Cagnulari che quest'anno ha ricevuto numerosi riconoscimenti e inoltre produce un formato speciale “Rombo di Tuono”, un vino nato dall'incontro tra Bastiano e Gigi Riva, che ha voluto ricordare, con molta emozione. Il Premio Gallura di cui è stato insignito Vincenzo Onorato, armatore di Moby, è stato ritirato dal figlio Alessandro, responsabile commerciale della compagnia. La motivazione del riconoscimento è parte dei ricordi di Giuliano Lenzini, che rappresentano un pezzo di storia della Sardegna: “La prima nave su cui sono salito nel 1962 si chiamava 'Città di Napoli' e insieme alla gemella 'Città di Nuoro', collegava Olbia a Civitavecchia e poteva trasportare 1200 passeggeri e 32 auto e aveva 182 cabine. In quel momento storico, nonostante la riforma agraria fortemente voluta dal ministro e poi presidente della Repubblica Antonio Segni, che mise la prima pietra alla cantina del Vermentino di Monti, la Sardegna viveva un momento molto difficile, e solo con l'arrivo dell'Aga Khan e la nascita della Costa Smeralda è cominciata una rinascita che riflette l'attuale sviluppo economico dell'isola legato al turismo”. Continua Lenzini: “Da qui l'esigenza degli armatori di modernizzare i mezzi di trasporto da e per la Sardegna. Con il varo delle navi gemelle Moby Legacy e Moby Fantasy, i due più grandi traghetti del Mediterraneo, con 441 cabine e la possibilità di trasportare 2370 passeggeri e 1300 auto, la Moby raggiunge un primato che insieme alla modernità dei servizi permette di viaggiare in maniera piacevole”.