(Adnkronos) - Il 19 settembre la Direzione Aziendale Ferrero si è incontrata con le Organizzazioni Sindacali nazionali e territoriali di Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e con il Coordinamento sindacale Ferrero delle Rsu e delle Rappresentanze Sindacali della Rete Commerciale. L’incontro, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, ha consentito alle Parti di analizzare gli andamenti di mercato, le prospettive produttive aziendali, i programmi di investimento e le tendenze occupazionali nonché lo stato di applicazione del vigente Accordo Integrativo Aziendale. Lo comunicano in una nota congiunta la Ferrero e i sindacati. Con riferimento al Premio legato ad obiettivi (Plo) che, per l’esercizio 2023/2024, prevede un importo massimo di 2.450,00 euro lordi, le parti hanno preso in esame i fattori che concorrono a determinarlo: il risultato economico (30% del premio), unico per tutta l'azienda, e il risultato gestionale (70% del premio) legato all'andamento specifico di ogni stabilimento/area. I premi risultano quindi differenti nelle varie sedi e precisamente: Alba 2.387,85 euro lordi, Aree e depositi 2.207,78 euro lordi, Balvano 2.379,28 euro lordi, Pozzuolo 2.416,44 euro lordi, S. Angelo 2.382,14 euro lordi, Staff 2.372,72 euro lordi. Le somme saranno erogate con le competenze del mese di ottobre 2024, come stabilito dall'Accordo Integrativo Aziendale attualmente in vigore. Inoltre sarà possibile convertire una parte del Premio Legato agli Obiettivi in servizi alle persone (flexible benefits) tramite apposita piattaforma on-line già operativa. L’Azienda e le Organizzazioni sindacali esprimono congiuntamente piena soddisfazione per i risultati raggiunti, sottolineando i percorsi sviluppati in questi anni di valorizzazione delle persone e del loro benessere in azienda, resi possibili anche grazie a solide e positive relazioni industriali.
(Adnkronos) - Il primo Contratto di lavoro multimanifatturiero siglato da Confimi Industria e da Confsal e p resentato oggi si articola in due parti. La parte prima raccoglie le norme di carattere generale che riguardano i principi contrattuali e i sistemi di tutela e benessere del lavoratore, i quali prescindono dalla natura dei singoli processi produttivi e sono applicabili a tutti i settori e in tutti i comparti configurandosi come norme universali. E la parte seconda, in continuità con la parte prima, raggruppa invece le norme di carattere settoriale, che disciplinano aspetti particolari di alcuni istituti contrattuali sulla base delle peculiarità dei diversi processi produttivi e anche delle prassi contrattuali che caratterizzano i vari settori economici. Le norme generali, contenute nella prima parte, si articolano in tre sezioni principali. La sezione I disciplina l'articolazione e funzione della contrattazione collettiva di lavoro, le relazioni sindacali e in particolare la partecipazione dei lavoratori, la libertà e l’attività sindacale. La sezione II costituzione, svolgimento e risoluzione del rapporto di lavoro disciplina le varie tipologie contrattuali norme specifiche per i quadri, la classificazione e inquadramento del personale, la struttura del trattamento economico le esternalizzazioni, norme di comportamento e disciplinari. La sezione III riguarda il sistema di tutela e benessere dei lavoratori disciplinando in particolare la contrattazione come politica attiva del lavoro, bilateralità’ e sistema di welfare contrattuale i congedi, permessi e aspettative; la tutela della maternità e della genitorialità; la tutela contro le discriminazioni e limiti ai poteri datoriali; la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il patto di responsabilità sociale aziendale. Le norme settoriali, contenute nella seconda parte, completano e dettagliano le norme generali, integrandole attraverso una contestualizzazione settoriale. In particolare esse disciplinano: strumenti della bilateralità e contribuzioni; profili professionali impegnati nel singolo settore e relativo inquadramento nei livelli; minimi salariali tabellari ed elementi retributivi aggiuntivi; le norme integrative per la sicurezza; regimi orari e altri aspetti dell’organizzazione aziendale e della prestazione lavorativa. I livelli di contrattazione del nuovo contratto sono i due classici livelli: 1° e 2° livello. Il 1° è quello nazionale, il 2° è principalmente quello aziendale ma può riguardare, con accordi territoriali, ambiti provinciali o territoriali, quali ad esempio l’accordo regionale per l'istituzione della retribuzione premiale e l’accordo regionale per l'istituzione del welfare contrattuale aziendale (anche in assenza di rappresentanze sindacali in azienda). La delega alla contrattazione di 2° livello è subordinata al divieto di deroghe peggiorative, nonché a limiti e condizioni alla contrattazione di prossimità pur se essa è prevista per legge. Una contrattazione di qualità statuisce alcuni principi fondamentali: l’inscindibilità, l’inderogabilità, l’ultrattività. Il principio dell’Inscindibilità afferma che le norme dei contratti collettivi sono correlate e inscindibili e che non è ammessa un’applicazione parziale dei contratti. Il principio dell’inderogabilità afferma che i contratti individuali di lavoro devono uniformarsi alle disposizioni del Ccnil; clausole difformi si intendono sostituite di diritto e si può derogare solo con trattamenti di miglior favore. Il principio dell’ultrattività stabilisce che i contratti collettivi di qualsiasi livello, se non rinnovati in tempo, continuano a produrre i loro effetti fino al rinnovo. L’indennità di vacanza contrattuale subentra in caso di ritardo nel rinnovo. Una contrattazione di qualità è caratterizzata da completezza, omogeneità e innovazione. La completezza si traduce in un’articolazione esaustiva e chiara di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro, dalla costituzione all’estinzione. La omogeneità risponde all’esigenza di assicurare una regolamentazione uniforme per tutti i lavoratori, in ogni settore produttivo di appartenenza. L’innovazione si traduce nell’introduzione di istituti innovativi diretti a garantire una disciplina del rapporto di lavoro conforme alle dinamiche socio-economiche, in una prospettiva di tutela del lavoratore e di produttività dell’impresa. Il Ccnil introduce il preavviso attivo, un istituto di carattere innovativo che rappresenta una misura di tutela dei lavoratori e si configura come una misura di politica attiva del lavoro. Nel caso in cui la programmazione economica dell’azienda imponga la risoluzione del rapporto di lavoro (licenziamento per giusto motivo oggettivo), in una prospettiva solidaristica tra le parti del rapporto di lavoro, il datore di lavoro provvede a effettuare una comunicazione all’Ente bilaterale di riferimento al fine di consentire la formazione e la ricollocazione del dipendente in uscita, auspicabilmente prima che il rapporto di lavoro si risolva e il lavoratore diventi disoccupato. Il contratto dà piena attuazione all’art. 36 della Costituzione secondo cui ai lavoratori deve essere riconosciuta una retribuzione sufficiente e comunque proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto. Le tabelle salariali con i minimi associati a livelli di inquadramento fissa a 9 euro lordi orari il trattamento economico minimo garantito a tutti i lavoratori, a prescindere dal settore economico e dalla zona geografica in cui è resa la prestazione. Il divieto di discriminazione retributiva di genere è accompagnato dall’impegno del datore di lavoro a favorire azioni positive volte a realizzare l’uguaglianza nel regime retributivo e un sistema di monitoraggio con certificazione della parità retributiva. Gli aspetti retributivi sono articolati in due distinte definizioni: il T.E.B. (Trattamento Economico di Base), all’interno del quale sono ricomprese: la retribuzione tabellare e dunque l’importo retributivo mensile o orario corrispondente a ciascun livello di inquadramento garantito alla generalità dei lavoratori; la tredicesima mensilità, ossia la corresponsione di una mensilità aggiuntiva rispetto alle 12 annuali, proporzionata ai mesi interi di servizio prestato; gli scatti di anzianità, il cui ammontare è espresso in forma percentuale, in una quota non inferiore al 2%; il T.E.G. (Trattamento Economico Globale), comprende invece anche gli elementi retributivi aggiuntivi, quali: l’indennità di qualificazione, l’aumento retributivo per competenza, la gratifica annuale premiale, una retribuzione variabile nella forma di premio correlata ai risultati dell’andamento economico dell’impresa; le maggiorazioni previste per lavoro straordinario; gli aumenti per merito le misure di welfare ed ogni ulteriore indennità. IL Ccnil disciplina la retribuzione premiale come una forma di salario accessorio a fronte del raggiungimento di determinati obiettivi, sulla base di criteri oggettivi e relativi indicatori, quali: la produttività, l’innovazione, l’assiduità, la qualità, l’efficienza. I premi produzione rappresentano uno strumento importante per favorire la competitività e produttività dell’impresa, consentendo, al lavoratore e all’impresa, di beneficiare di alcuni vantaggi fiscali, pertanto anche nell’aziende del sistema Confimi-Confsal, prive di Rsa, quindi di accordi aziendali, è possibile istituire il premio di produzione attraverso il ricorso agli accordi territoriali, depositati presso l’Itl. Il contratto collettivo prevede, inoltre, che il lavoratore possa decidere di convertire il proprio premio di produzione in servizi di welfare, in questo caso, la retribuzione premiale sarà totalmente esente da tassazione per il lavoratore, mentre l’azienda potrà dedurre dalle tasse gli importi spesi Il contratto introduce un principio importante in tema di riconoscimento dell’importanza dell’istruzione e della formazione, che denominiamo principio di qualificazione, sul presupposto che la qualità della prestazione lavorativa è correlata anche a un maggior grado di istruzione. In coerenza con il rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni italiane connesse al quadro europeo EQF - che stabilisce la corrispondenza tra i titoli di studio rilasciati dall’ordinamento italiano e il quadro europeo delle qualifiche - è riconosciuta l’equivalenza tra i livelli di inquadramento e i corrispondenti titoli di studio, associando le conoscenze e le abilità richieste al lavoratore per la prestazione lavorativa corrispondente ad un determinato livello professionale di inquadramento, al completamento di percorsi di istruzione o di formazione professionale. Pertanto, al lavoratore in possesso o che consegua un titolo di studio superiore rispetto a quello corrispondente al livello di inquadramento, viene riconosciuta un’indennità mensile, denominata indennità di qualificazione, che concorre a formare il trattamento economico globale (Teg), nella misura del 10% della differenza retributiva tra il livello di inquadramento e il livello superiore corrispondente al titolo di studio pertinente alle mansioni svolte e al 5% in caso di titolo non pertinente. Il Contratto prevede diverse forme di flessibilità organizzativa per incrementare la capacità produttiva dell’impresa e con essa la competitività, fattore di crescita dell’impresa e dell’occupazione. In tal senso, fermo restando il riconoscimento economico ai lavoratori attraverso le maggiorazioni previste per le diverse tipologie di prestazione lavorativa, la flessibilità organizzativa riguarda diversi piani, a partire dalla possibilità dell’ utilizzo degli impianti secondo i vari cicli di produzione. Riguarda anche programmazione dell’orario di lavoro multi periodale, con diversi regimi orari e turnazioni, andando incontro alle variazioni di intensità delle attività produttive, sempre nel rispetto della media settimanale dell’orario normale contrattuale; si prevede anche la possibilità di distribuire l’orario su 4 giorni, di norma fissato a 36 ore a parità di salario. Le norme generali sul rapporto di lavoro garantiscono forme di flessibilità in ingresso al fine di promuovere politiche occupazionali volte a privilegiare il ricorso al contratto a tempo indeterminato (quale forma privilegiata del rapporto di lavoro) anche facendo ricorso a modalità e condizioni contrattuali differenti, quali: equiparazione della quota del tempo determinato per chiamata diretta alla quota prevista dalla legge per i contratti a termine in regime di somministrazione (il numero dei contratti a termine stipulabile per l’azienda è pari al 30%); le indicazioni di specifiche causali per la stipula di contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi quando sussistono esigenze eccezionali e particolari delle imprese; formazione professionalizzante iniziale, con regime retributivo differenziato in alternativa all’apprendistato,(pur prevedendo la possibilità di avviare le 3 forme di apprendistato) finalizzata ad offrire sin da subito un’occupazione stabile al lavoratore privo di esperienza professionale e che necessita di una formazione professionalizzante iniziale; contratto di lavoro intermittente, in alternativa al ricorso all’agenzia di somministrazione, con o senza obbligo di risposta e relativa indennità di disponibilità.
(Adnkronos) - Una nuova rete di imprese per la fornitura di prestazioni di information technology nell’ambito della gestione del servizio idrico integrato. A siglare l’accordo, sono state tre aziende protagoniste del panorama lombardo, tutte facenti parte di Water Alliance: Alfa, che gestisce il servizio idrico nella Provincia di Varese, BrianzAcque, il gestore unico della Provincia di Monza e della Brianza, e Gruppo CAP, la utility pubblica che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano. Per lo svolgimento dei servizi, la nuova rete, che è partita formalmente lo scorso 5 settembre, si avvarrà della business unit “Digital Hub”, costituita dal personale dedicato delle strutture di IT delle 3 società, che sarà diretto e coordinato dal Direttore di Business Unit Michele Tessera. Inoltre, le tre aziende intraprenderanno un percorso di studio e analisi tecnico e gestionale per la costituzione di una new-co a supporto dell’innovazione digitale del settore idrico nel panorama italiano. La nuova società, che si prevede sarà costituita e operativa entro la fine del 2025, potrà essere partecipata anche da altri gestori del servizio idrico integrato lombardo che manifesteranno il proprio interesse a partecipare al nuovo progetto. La nuova rete nasce quindi nell’ottica di creare sinergie industriali per lo sviluppo di economie di scala, per il miglioramento della qualità del servizio e per potenziare e incrementare gli investimenti ed è il risultato di un percorso comune delle tre aziende, che da oggi condivideranno la strumentazione tecnica ed operativa, coordinando le risorse disponibili sotto il cappello di un'unica struttura organizzativa che eseguirà le attività inerenti al settore dell’Information Technology. Comuni anche gli obiettivi strategici: innanzitutto Alfa, BrianzAcque e Gruppo CAP saranno impegnate a favorire le sinergie per l’ottimizzazione delle strutture del servizio idrico integrato. I tre gestori svilupperanno, poi, soluzioni applicative e piattaforme tecnologiche in ambito IT che potranno essere messe a disposizione anche di altri gestori del ciclo idrico integrato e non solo. Non ultimo, le tre aziende opereranno per garantire la sicurezza informatica da attacchi esterni di dati e applicazioni IT, ma anche quella delle reti di distribuzione di acquedotto delle reti fognarie e degli impianti di depurazione, attraverso processi condivisi e grazie all’utilizzo di SOC (Security Operation Center) centralizzati e territoriali, per mantenere e sviluppare un grado elevato di sicurezza perimetrale, interno ed esterno e monitorare costantemente i rischi derivanti da cyber attacchi. “Collaborare e fare rete tra le aziende che operano nel settore idrico è da sempre un obiettivo che Alfa persegue – dice Paolo Mazzucchelli, Presidente di Alfa Srl – perché siamo consapevoli dell’importanza che tali sinergie possono avere per lo sviluppo e il miglioramento delle nostre attività. Questo a maggior ragione in un settore così dinamico e in continua evoluzione quale è quello del digitale. Come sempre, l’obiettivo è elevare gli standard qualitativi del nostro servizio a favore dei cittadini e del territorio nel quale ogni nostra azienda opera”. "Diamo concretezza a un impegno comune: quello di lavorare su un binario unico per essere veri innovatori al servizio dei nostri territori – sottolinea Enrico Boerci, presidente e ad di BrianzAcque – nell’era dell’intelligenza artificiale, per le aziende pubbliche dell’idrico è ancor più strategico far gioco di squadra e trovare sinergie concrete in un ambito così determinante per il futuro delle comunità. Investire su applicazioni tecnologiche avanzate, su piattaforme sempre più accessibili e di facile intuizione, significa creare un canale diretto per misurarsi con le esigenze dei cittadini. Senza dimenticare quanto oggi siano importanti sicurezza e monitoraggio continuo dei dati che vengono raccolti e usati, anche per questo prevenzione e protezione risultano quanto mai di primaria importanza per le nostre società. Facciamo convintamente rete e, al tempo stesso, apriamo a nuove future partecipazioni perché siamo certi che la crescita condivisa sia la chiave dello sviluppo in ogni campo, compreso, in questo caso, quello dell’information technology”. “Insieme ad Alfa e BrianzAcque ci siamo posti obiettivi ambiziosi – spiega Yuri Santagostino, presidente di Gruppo CAP – uniformando le procedure e condividendo le nostre conoscenze potremo rafforzare la comune capacità di innovare e di cogliere i futuri trend tecnologici e favorire la crescita professionale delle nostre persone, a beneficio di tutto il territorio. Ci impegniamo con l’obiettivo di creare un hub di innovazione a livello nazionale, in grado di competere con le migliori esperienze italiane e internazionali, e che ci permetta di rendere concreta la rivoluzione digitale del servizio idrico che è fondamentale per affrontare le sfide che la crisi climatica ha posto di fronte a tutti gli operatori e ai Paesi europei”.